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Document 32008R0821

    Regolamento (CE) n. 821/2008 della Commissione, del 18 agosto 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura di un contingente tariffario comunitario per le banane originarie del Messico

    GU L 221 del 19.8.2008, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/821/oj

    19.8.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 221/23


    REGOLAMENTO (CE) N. 821/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 18 agosto 2008

    che modifica il regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura di un contingente tariffario comunitario per le banane originarie del Messico

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto istituito a norma dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico (1), in particolare l'articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Per tenere conto dell'adesione di Bulgaria e Romania all'Unione europea il 1o gennaio 2007, il 29 novembre 2006 la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, hanno firmato il secondo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione, che è entrato in vigore il 1o marzo 2007.

    (2)

    Di conseguenza, talune disposizioni della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000 (2) sono state adeguate dalla decisione n. 2/2008 del Consiglio congiunto UE-Messico (3) che modifica la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico, per quanto riguarda lo scambio di merci, la certificazione dell'origine e gli appalti pubblici. Detta decisione prevede l'apertura di un nuovo contingente tariffario annuale per le banane originarie del Messico.

    (3)

    Ai fini dell'applicazione del contingente tariffario, si dovrebbe adeguare il regolamento (CE) n. 1362/2000. A tale scopo è necessario aprire un nuovo contingente tariffario per le banane originarie del Messico e chiudere quello per lo stesso prodotto aperto nel 2004 con il regolamento (CE) n. 1553/2004 della Commissione (4), non più applicabile dal 1o gennaio 2006 a seguito dell'introduzione del regime puramente tariffario prevista dal regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane (5).

    (4)

    In conformità della decisione n. 2/2008, il nuovo contingente tariffario dovrebbe essere aperto dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno civile ed essere applicato per la prima volta il terzo giorno dopo la pubblicazione della decisione n. 2/2008 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento deve essere pertanto applicabile a partire dalla stessa data ed entrare in vigore immediatamente.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1362/2000 è modificato come segue:

    1)

    l'articolo 2 è modificato come segue:

    a)

    il paragrafo 5 ter è sostituito dal seguente:

    «5 ter.   Il dazio doganale applicabile ai prodotti del codice NC 0803 00 19 all'interno del contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.1834 dell'allegato è di 70 EUR/t.»;

    b)

    il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «6.   Fatta eccezione per i contingenti tariffari corrispondenti ai numeri d'ordine 09.1834, 09.1854, 09.1873 e 09.1899, i contingenti tariffari di cui all'allegato del presente regolamento vengono aperti ogni anno per un periodo di dodici mesi, dal 1o luglio al 30 giugno. Detti contingenti vengono aperti per la prima volta il 1o luglio 2000.

    Il contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.1834 viene aperto dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno civile. Per il 2008 il contingente in questione si applica dal 29 luglio 2008.

    Il contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.1873 viene aperto dal 1o maggio 2004 al 31 dicembre 2004 e dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno civile successivo, finché il contingente resta in vigore.»;

    2)

    l'allegato è modificato in conformità dell'allegato al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 29 luglio 2008.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2008.

    Per la Commissione

    Stavros DIMAS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 157 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 502/2005 della Commissione (GU L 83 dell'1.4.2005, pag. 12).

    (2)  GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10.

    (3)  GU L 198 del 26.7.2008, pag. 55.

    (4)  GU L 282 dell'1.9.2004, pag. 3.

    (5)  GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1528/2007 (GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1).


    ALLEGATO

    La tabella di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1362/2000 è modificata come segue:

    1)

    fra la riga con il numero d'ordine 09.1845 e la riga con il numero d'ordine 09.1847, è inserita la riga seguente:

    N.d'ordine

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Volume del contingente tariffario annuale

    (peso netto, salvo indicazione contraria)

    Dazio del contingente tariffario

    (riduzione in %)

    «09.1834

    0803 00 19

    Banane, fresche (esclusi i plantani)

    2 000 t

    Dazio fisso da applicare»;

    2)

    la riga corrispondente al contingente tariffario con il numero d'ordine 09.1871 è soppressa.


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