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Document 32008R0460
Commission Regulation (EC) No 460/2008 of 27 May 2008 amending Regulation (EC) No 85/2004 laying down the marketing standard for apples
Regolamento (CE) n. 460/2008 della Commissione, del 27 maggio 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 85/2004 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle mele
Regolamento (CE) n. 460/2008 della Commissione, del 27 maggio 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 85/2004 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle mele
GU L 138 del 28.5.2008, pp. 3–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; abrog. impl. da 32008R1221
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28.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 138/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 460/2008 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2008
recante modifica del regolamento (CE) n. 85/2004 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle mele
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96 (1), in particolare l'articolo 42, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 85/2004 della Commissione (2) prevede, in particolare, una riduzione del calibro minimo a decorrere dal 1o giugno 2008 per conformarsi alla norma della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite CEE/ONU FFV-50 relativa alle mele. Detta norma è stata tuttavia modificata, sicché le disposizioni sulla calibrazione devono essere aggiornate. |
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(2) |
Per evitare ogni eventuale conflitto con il diritto commerciale, è opportuno eliminare qualsiasi riferimento alle denominazioni commerciali dall'elenco delle varietà contenuto nell'appendice all'allegato del regolamento (CE) n. 85/2004. |
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(3) |
È altresì necessario rivedere questo elenco di varietà al fine di agevolare i controlli. A questo scopo, occorre aggiungere il sinonimo «Renetta del Canada» alla varietà «Reinette blanche du Canada» e inserire nello stesso elenco la varietà «Zarja Alatau». |
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(4) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 85/2004. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 85/2004 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1.
(2) GU L 13 del 20.1.2004, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1238/2005 (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 22).
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (CE) n. 85/2004 è modificato come segue:
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1) |
Il punto III è sostituito dal seguente: «III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione normale all'asse del frutto o dal peso. Per tutte le varietà e tutte le categorie, il calibro minimo è 60 mm quando il calibro è determinato dal diametro o 90 g quando il calibro è determinato dal peso. Sono ammessi frutti di calibro inferiore, fino a un minimo di 50 mm o 70 g, se il grado Brix è uguale o superiore a 10,5° Brix. Per garantire un calibro omogeneo in ciascun imballaggio:
Per i frutti della categoria II presentati alla rinfusa nell'imballaggio o nell'imballaggio di vendita non è prevista alcuna regola di omogeneità del calibro.» |
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2) |
Nell'appendice, il punto 4 è sostituito dal seguente: 4. Elenco non esaustivo delle varietà di mele classificate secondo i criteri della colorazione, della rugginosità e del calibro: I frutti appartenenti a varietà che non figurano nell'elenco devono essere classificati secondo le loro caratteristiche varietali.
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(*1) Almeno il 20 % di colorazione rossa nelle categorie I e II.
(*2) Tuttavia, per la varietà Jonagold si richiede che i frutti classificati nella categoria II presentino almeno 1/10 della loro superficie di colorazione rossa striata.»