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Document 32008R0457
Commission Regulation (EC) No 457/2008 of 23 May 2008 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento (CE) n. 457/2008 della Commissione, del 23 maggio 2008 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento (CE) n. 457/2008 della Commissione, del 23 maggio 2008 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 137 del 27.5.2008, pp. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
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27.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 137/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 457/2008 DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2008
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella. |
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(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2008.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 360/2008 della Commissione (GU L 111 del 23.4.2008, pag. 9).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1)
ALLEGATO
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Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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3701 99 00 |
La classificazione è determinata dalle Regole generali 1, 3 a) e 6 per l'interpretazione della Nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3701 e 3701 99 00 . Il prodotto deve essere classificato alla voce 3701 perché è una lastra fotografica non impressionata ricoperta di materiale fotosensibile (vedi le note esplicative del Sistema armonizzato alla voce 3701 ). |
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3705 90 90 |
La classificazione è determinata dalle Regole generali 1, 3 a) e 6 per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, dalla nota 2 al capitolo 37 e dal testo dei codici NC 3705 , 3705 90 e 3705 90 90 . È esclusa la classificazione alla voce 8486 in quanto una «fotomaschera» non è una parte integrante di una macchina utilizzata per la fabbricazione di sfere o piastrine semiconduttrici ma un prodotto consumabile indipendente e uno strumento interscambiabile con caratteristiche proprie. Il prodotto deve essere classificato alla voce 3705 in quanto è una lastra fotografica impressionata e sviluppata del tipo utilizzato per la proiezione di un'immagine fissa su una piastrina. |
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9013 80 90 |
La classificazione è determinata dalle Regole generali d’interpretazione della Nomenclatura combinata 1 e 6 nonché dal testo dei codici NC 9013 , 9013 80 e 9013 80 90 . La classificazione alla voce 9405 come apparecchio per l’illuminazione è esclusa in quanto l’apparecchio non produce luce, ma capta, trasferisce e diffonde la luce naturale con mezzi ottici. Il prodotto deve pertanto essere classificato quale apparecchio ottico della voce 9013 . |