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Document 32008R0349
Commission Regulation (EC) No 349/2008 of 18 April 2008 on the issue of licences for the import of garlic in the subperiod from 1 June to 31 August 2008
Regolamento (CE) n. 349/2008 della Commissione, del 18 aprile 2008 , concernente il rilascio di titoli di importazione per l’aglio nel sottoperiodo dal 1° giugno al 31 agosto 2008
Regolamento (CE) n. 349/2008 della Commissione, del 18 aprile 2008 , concernente il rilascio di titoli di importazione per l’aglio nel sottoperiodo dal 1° giugno al 31 agosto 2008
GU L 109 del 19.4.2008, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 109/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 349/2008 DELLA COMMISSIONE
del 18 aprile 2008
concernente il rilascio di titoli di importazione per l’aglio nel sottoperiodo dal 1o giugno al 31 agosto 2008
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96 (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione (3) reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituisce un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e altri prodotti agricoli importati da paesi terzi. |
(2) |
I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli «A» da parte di importatori tradizionali e nuovi importatori nel corso dei primi cinque giorni lavorativi di aprile 2008, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina e degli altri paesi terzi diversi dalla Cina e dall’Argentina. |
(3) |
Pertanto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, occorre ora stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli «A» trasmesse alla Commissione entro il 15 aprile 2008 ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 341/2007, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli di importazione «A» presentate ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007 nel corso dei primi cinque giorni lavorativi di aprile 2008 e trasmesse alla Commissione entro il 15 aprile 2008 sono soddisfatte entro le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).
(3) GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12.
ALLEGATO
Origine |
Numero d’ordine |
Coefficiente di attribuzione |
|||
Argentina |
|||||
|
09.4104 |
X |
|||
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09.4099 |
X |
|||
Cina |
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09.4105 |
29,451058 % |
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09.4100 |
0,466621 % |
|||
Altri paesi terzi |
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|
09.4106 |
100 % |
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09.4102 |
80,635479 % |
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