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Document 32008R0241

Regolamento (CE) n. 241/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008 , relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau

GU L 75 del 18.3.2008, pp. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/241/oj

18.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/49


REGOLAMENTO (CE) N. 241/2008 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2008

relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità ha negoziato con la Repubblica di Guinea-Bissau un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce alle navi comunitarie possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione, in materia di pesca, della Guinea-Bissau.

(2)

A seguito di tali negoziati, il 23 maggio 2007 è stato siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca.

(3)

È nell’interesse della Comunità approvare tale accordo.

(4)

Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2).

Il testo dell’accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

1.   Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a)

pesca di gamberetti:

Spagna

1 421 TSL

Italia

1 776 TSL

Grecia

137 TSL

Portogallo

1 066 TSL

b)

pesca di pesci/cefalopodi:

Spagna

3 143 TSL

Italia

786 TSL

Grecia

471 TSL

c)

navi tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palangari di superficie:

Spagna

10 unità

Francia

9 unità

Portogallo

4 unità

d)

tonniere con lenze e canne:

Spagna

10 unità

Francia

4 unità

2.   Se le domande di licenza degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo dell’accordo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito dell’accordo di cui all’articolo 1 notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca della Guinea-Bissau, secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (3).

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)  Parere dell'11 marzo 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)   GU L 342 del 27.12.2007, pag. 5.

(3)   GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.


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