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Document 32008R0241
Council Regulation (EC) No 241/2008 of 17 March 2008 on the conclusion of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Guinea-Bissau
Regolamento (CE) n. 241/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008 , relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau
Regolamento (CE) n. 241/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008 , relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau
GU L 75 del 18.3.2008, p. 49–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
18.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75/49 |
REGOLAMENTO (CE) N. 241/2008 DEL CONSIGLIO
del 17 marzo 2008
relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La Comunità ha negoziato con la Repubblica di Guinea-Bissau un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce alle navi comunitarie possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione, in materia di pesca, della Guinea-Bissau. |
(2) |
A seguito di tali negoziati, il 23 maggio 2007 è stato siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca. |
(3) |
È nell’interesse della Comunità approvare tale accordo. |
(4) |
Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvato, a nome della Comunità, l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2).
Il testo dell’accordo è accluso al presente regolamento.
Articolo 2
1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:
a) |
pesca di gamberetti:
|
b) |
pesca di pesci/cefalopodi:
|
c) |
navi tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palangari di superficie:
|
d) |
tonniere con lenze e canne:
|
2. Se le domande di licenza degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo dell’accordo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.
Articolo 3
Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito dell’accordo di cui all’articolo 1 notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca della Guinea-Bissau, secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (3).
Articolo 4
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
I. JARC
(1) Parere dell'11 marzo 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 342 del 27.12.2007, pag. 5.
(3) GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.