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Document 32008R0241

    Regolamento (CE) n. 241/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008 , relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau

    GU L 75 del 18.3.2008, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/241/oj

    18.3.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 75/49


    REGOLAMENTO (CE) N. 241/2008 DEL CONSIGLIO

    del 17 marzo 2008

    relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La Comunità ha negoziato con la Repubblica di Guinea-Bissau un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce alle navi comunitarie possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione, in materia di pesca, della Guinea-Bissau.

    (2)

    A seguito di tali negoziati, il 23 maggio 2007 è stato siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca.

    (3)

    È nell’interesse della Comunità approvare tale accordo.

    (4)

    Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È approvato, a nome della Comunità, l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2).

    Il testo dell’accordo è accluso al presente regolamento.

    Articolo 2

    1.   Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

    a)

    pesca di gamberetti:

    Spagna

    1 421 TSL

    Italia

    1 776 TSL

    Grecia

    137 TSL

    Portogallo

    1 066 TSL

    b)

    pesca di pesci/cefalopodi:

    Spagna

    3 143 TSL

    Italia

    786 TSL

    Grecia

    471 TSL

    c)

    navi tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palangari di superficie:

    Spagna

    10 unità

    Francia

    9 unità

    Portogallo

    4 unità

    d)

    tonniere con lenze e canne:

    Spagna

    10 unità

    Francia

    4 unità

    2.   Se le domande di licenza degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo dell’accordo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

    Articolo 3

    Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito dell’accordo di cui all’articolo 1 notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca della Guinea-Bissau, secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (3).

    Articolo 4

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    I. JARC


    (1)  Parere dell'11 marzo 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  GU L 342 del 27.12.2007, pag. 5.

    (3)  GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.


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