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Document 32008H1213(01)

Raccomandazione del Consiglio, del 20 novembre 2008 , relativa alla mobilità dei giovani volontari nell'Unione europea

GU C 319 del 13.12.2008, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 319/8


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2008

relativa alla mobilità dei giovani volontari nell'Unione europea

(2008/C 319/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La mobilità dei giovani volontari rientra nell'ambito della libera circolazione delle persone tutelata dall'articolo 18 del trattato.

(2)

La Comunità può adottare misure volte a promuovere la mobilità dei giovani volontari migliorando la cooperazione tra gli organizzatori delle attività di volontariato a norma del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente raccomandazione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento del suddetto obiettivo conformemente al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (1) e le relative disposizioni riguardano solo i volontari assicurati secondo la legislazione nazionale in tema di sicurezza sociale; pertanto gli aspetti relativi alla protezione sociale possono talvolta costituire un disincentivo in rapporto alle attività di volontariato in un altro Stato membro.

(4)

La raccomandazione 2001/613/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2001, relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori (2) invita gli Stati membri ad adottare le misure ritenute appropriate, conformemente alla legislazione comunitaria e nel quadro della legislazione nazionale, per far sì che i volontari e le loro famiglie non siano discriminati a causa delle politiche pertinenti di protezione sociale, come l'assistenza sanitaria e la previdenza sociale, che possono ostacolarne la mobilità.

(5)

La raccomandazione 2001/613/CE e la raccomandazione 2006/961/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: Carta europea di qualità per la mobilità (3) fanno espressamente riferimento ai volontari.

(6)

La direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (4) prevede la possibilità di rilasciare permessi di soggiorno speciali ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgervi un'attività di volontariato.

(7)

La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 15 novembre 2004, in materia di obiettivi comuni per le attività di volontariato dei giovani e la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 16 novembre 2007, concernente la realizzazione degli obiettivi comuni per le attività di volontariato dei giovani (5), definiscono obiettivi comuni relativi alle attività di volontariato dei giovani, propongono scambi di buone prassi e attività di apprendimento tra pari per migliorarne la realizzazione e invitano gli Stati membri ad esaminare gli strumenti pratici atti a misurare i progressi compiuti. Quest'ultima risoluzione invita inoltre la Commissione a presentare ulteriori proposte relative alla promozione e al riconoscimento delle attività di volontariato dei giovani.

(8)

Nell'aprile 2008 il Parlamento europeo ha adottato una relazione sul contributo del volontariato alla coesione economica e sociale che incoraggia gli Stati membri e le autorità regionali e locali a riconoscere il valore del volontariato nel promuovere la coesione sociale ed economica e raccomanda la promozione di progetti transfrontalieri di volontariato,

RICONOSCE CHE:

1.

Nel quadro della presente raccomandazione le attività transfrontaliere di volontariato si caratterizzano come attività aperte a tutti i giovani, intraprese volontariamente nell'interesse generale, per un periodo prolungato, in un contesto chiaro e in un paese diverso da quello di residenza, non remunerate o svolte dietro corrispettivo simbolico e/o copertura delle spese. Le attività di volontariato non dovrebbero incidere negativamente sulle occupazioni remunerate, potenziali o esistenti, né sostituirsi ad esse.

2.

Le attività di volontariato costituiscono una ricca esperienza in un contesto educativo non formale e di apprendimento informale che potenzia le capacità e le competenze professionali dei giovani, contribuisce al loro inserimento nel mondo del lavoro, ne sviluppa il senso di solidarietà e le competenze sociali, ne agevola l'integrazione nella società e promuove la cittadinanza attiva.

3.

Esiste un'ampia gamma di attività di volontariato in Europa, organizzate dalla società civile e dalle autorità pubbliche ed è opportuno che tali attività siano mantenute e ulteriormente sviluppate e che la cooperazione tra i relativi organizzatori sia agevolata.

4.

La mobilità transfrontaliera in Europa può costituire uno strumento importante per promuovere l'istruzione, l'occupazione e la coesione regionale e sociale nonché per contribuire a migliorare la comprensione reciproca e la partecipazione attiva nella società. Questo vale in particolare per i giovani, alle prese con un mercato del lavoro in cui adattabilità e flessibilità sono sempre più apprezzate.

5.

Le comunità locali che ospitano giovani volontari traggono un notevole beneficio dalle loro attività, che possono svolgersi in un'ampia gamma di settori, quali la promozione dell'inclusione sociale, la salvaguardia del patrimonio culturale, il miglioramento della solidarietà tra generazioni e la tutela dell'ambiente. Tali attività arricchiscono altresì la diversità culturale delle comunità ospitanti.

6.

Le attività di volontariato hanno rappresentato una priorità del metodo di coordinamento aperto nel settore della gioventù, che ha già individuato un'ampia serie di buone pratiche. In tale contesto, il servizio volontario europeo (SVE), un'azione del programma «Gioventù» dell'UE fin dal 1996, ha consentito ai giovani di impegnarsi in attività di volontariato in diversi settori. L'attuale programma «Gioventù in azione» potenzia tale azione.

7.

Nonostante questi sforzi, in Europa possono sussistere ancora ostacoli alla mobilità transfrontaliera dei giovani volontari; di conseguenza la presente raccomandazione mira principalmente a fornire un quadro di riferimento che permetta agli Stati membri di intensificare la loro cooperazione, indipendentemente dalla diversità delle situazioni nazionali.

8.

Una migliore cooperazione tra gli organizzatori delle attività di volontariato in paesi diversi e una maggiore condivisione di informazioni può stimolare tutti i giovani europei, indipendentemente dalla loro nazionalità, a partecipare maggiormente ad attività di volontariato in paesi terzi.

9.

Un'attenzione specifica va riservata ai giovani con minori opportunità, poiché le attività di volontariato costituiscono una possibilità particolarmente valida di mobilità per tali giovani, che altrimenti beneficerebbero meno, o per nulla, dei programmi di mobilità.

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

A.

di promuovere la mobilità dei giovani volontari in Europa, migliorando le condizioni di cooperazione tra gli organizzatori delle attività di volontariato in paesi diversi, siano essi la società civile o le autorità pubbliche, affinché tutti i giovani che lo desiderano abbiano la possibilità di svolgere un'attività di volontariato in Europa;

B.

di facilitare a tal fine lo sviluppo delle seguenti linee d'azione, tenendo debitamente conto dei rispettivi quadri nazionali e delle rispettive legislazioni in tema di attività di volontariato e delle priorità nazionali generali, delle opportunità locali nonché dei programmi di spesa pubblica:

1)

miglioramento del livello di conoscenza relativo alle attività di volontariato nei territori nazionali e trasmissione di tali informazioni alla Commissione europea per un'ulteriore diffusione;

2)

migliore accessibilità delle informazioni sulle opportunità in tema di attività di volontariato all'estero per i giovani e per coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili;

3)

accessibilità per tutti gli attori competenti delle informazioni sui diritti e le opportunità che discendono dalle disposizioni in vigore a livello europeo e nazionale in tema di attività transfrontaliere di volontariato;

4)

promozione dello scambio di informazioni sulle opportunità relative alle attività di volontariato con gli altri Stati membri e della semplificazione delle procedure necessarie al fine di facilitare la partecipazione dei giovani volontari di uno Stato membro alle attività di volontariato in altri Stati membri;

5)

adozione, ove opportuno, di un approccio flessibile al potenziamento delle opportunità in tema di attività transfrontaliere di volontariato in Europa, ad esempio:

sostenendo il potenziamento della capacità di accoglienza dei volontari transfrontalieri,

sostenendo l'istituzione di punti di contatto per i giovani volontari europei in collegamento, ove possibile, con le agenzie nazionali del programma «Gioventù in azione»,

promuovendo il ricorso a meccanismi europei esistenti a favore della mobilità dei giovani, ad esempio le carte per la mobilità,

promuovendo la mobilità transfrontaliera di coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili,

sostenendo il miglioramento delle informazioni e delle formazioni, destinate a coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili, alle autorità locali e ai servizi civili, sulle attività transfrontaliere di volontariato dei giovani;

6)

maggiore sensibilizzazione dei giovani all'importanza delle competenze interculturali e dell'apprendimento delle lingue al fine di ridurre le barriere alla loro mobilità transfrontaliera;

7)

promozione dello sviluppo da parte degli organizzatori delle attività di volontariato di strumenti di autovalutazione, tenendo conto dell'esperienza SVE, al fine di assicurare la qualità delle attività transfrontaliere di volontariato cui partecipano;

8)

promozione della cooperazione, da parte degli organizzatori, negli Stati membri d'invio e di ricezione in ordine alle garanzie da fornire sulla protezione dei giovani volontari e sui servizi ricevuti. A tal fine dovrebbero essere tra l'altro fornite informazioni sufficienti sull'attività di volontariato, sugli organizzatori e sul volontario, in modo che entrambe le parti possano prendere una decisione informata sull'adeguatezza dell'attività e i requisiti giuridici siano soddisfatti;

9)

esame approfondito delle pertinenti disposizioni in tema di protezione sociale nelle opportune sedi esistenti a livello dell'UE al fine di sfruttare pienamente le possibilità offerte dalla legislazione dell'UE e da quella nazionale;

10)

promozione dell'adeguato riconoscimento dei risultati dell'apprendimento derivanti dalle attività di volontariato conformemente alle disposizioni comunitarie e nell'ambito dei rispettivi sistemi o quadri nazionali delle qualifiche, ove esistano;

11)

promozione dell'uso di strumenti a livello dell'UE che possano facilitare le attività transfrontaliere di volontariato garantendo la trasparenza delle qualifiche, come Europass, Youthpass e il quadro europeo delle qualifiche.

12)

particolare attenzione ai giovani con minori opportunità, al fine di migliorare il loro accesso alle attività di volontariato, in particolare alle forme di volontariato transeuropeo.

APPROVA L'INTENZIONE DELLA COMMISSIONE DI:

1)

sostenere gli Stati membri nei compiti sopra descritti mediante il quadro di cooperazione dell'UE nel settore della gioventù e, in particolare, il metodo di coordinamento aperto e il programma «Gioventù in azione»;

2)

promuovere e organizzare, in collegamento con gli Stati membri, lo scambio sistematico di informazioni ed esperienze sulla cooperazione tra gli organizzatori di attività di volontariato in paesi diversi, siano essi rappresentanti della società civile o delle autorità pubbliche;

3)

creare un portale europeo dei giovani volontari sul tema delle attività di volontariato, sulla base di portali, banche dati o specifici siti web nazionali sul volontariato dei giovani, ove esistano;

4)

presentare al Consiglio, quattro anni dopo l'adozione della presente raccomandazione, una relazione volta a determinare se le misure proposte siano efficaci e a valutare la necessità di ulteriori iniziative.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2008.


(1)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

(2)  GU L 215 del 9.8.2001, pag. 30.

(3)  GU L 394 del 30.12.2006, pag. 5.

(4)  GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12.

(5)  GU C 241 del 20.9.2008, pag. 1.


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