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Document 32008D0981

2008/981/CE: Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2008 , che estende le deroghe da alcune disposizioni della direttiva 91/440/CEE e della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concesse all’Irlanda e al Regno Unito limitatamente all’Irlanda del Nord [notificata con il numero C(2008) 7703]

GU L 352 del 31.12.2008, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/981/oj

31.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2008

che estende le deroghe da alcune disposizioni della direttiva 91/440/CEE e della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concesse all’Irlanda e al Regno Unito limitatamente all’Irlanda del Nord

[notificata con il numero C(2008) 7703]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2008/981/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (1), in particolare l’articolo 14 bis, paragrafo 3, e la direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria (2), in particolare l’articolo 33, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 14 bis della direttiva 91/440/CEE e dell’articolo 33 della direttiva 2001/14/CE l’Irlanda e il Regno Unito limitatamente all’Irlanda del Nord, vista la loro situazione geografica particolare, beneficiano di deroghe dall’attuazione di alcune disposizioni delle direttive in questione come l’obbligo di attribuire ad un organismo indipendente la responsabilità delle funzioni che determinano l’accesso equo e non discriminatorio all’infrastruttura e di istituire un organismo regolatore indipendente, le disposizioni concernenti i diritti connessi alla capacità, gli accordi quadro e le misure in caso di saturazione della rete ferroviaria, nonché altre disposizioni. Queste deroghe sono scadute il 14 marzo 2008.

(2)

Il 13 marzo 2007 l’Irlanda ha chiesto un’estensione delle deroghe per ulteriori cinque anni e il Regno Unito ha inoltrato la stessa richiesta il 14 marzo 2007.

(3)

Sulla base delle prove fornite dagli Stati membri interessati, la Commissione è giunta alla conclusione che la situazione geografica particolare dell’Irlanda e dell’Irlanda del Nord e, attualmente, la mancanza di prospettive di sviluppo dei servizi di trasporto merci per ferrovia e di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri, giustificherebbe la proroga di queste deroghe per altri cinque anni. Nei prossimi anni, il costo potenziale per conformarsi alle prescrizioni delle direttive interessate dalle deroghe supererebbe i benefici potenziali di una piena attuazione del quadro regolamentare per un mercato comunitario dei servizi di trasporto ferroviario.

(4)

Varie richieste della Commissione di ulteriori informazioni a sostegno delle domande di deroga e alcuni ritardi nell’invio di queste informazioni hanno determinato dei ritardi nell’adozione della decisione. È opportuno che la decisione con la quale si prorogano le deroghe concesse all’Irlanda e al Regno Unito limitatamente all’Irlanda del Nord, abbia effetto retroattivo a partire dal 15 marzo 2008.

(5)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo delle ferrovie comunitarie, istituito dall’articolo 11 bis della direttiva 91/440/CEE e dall’articolo 35 della direttiva 2001/14/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La deroga concessa all’Irlanda e al Regno Unito limitatamente all’Irlanda del Nord, di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, della direttiva 91/440/CEE è prorogata fino al 14 marzo 2013.

Articolo 2

La deroga concessa all’Irlanda e al Regno Unito limitatamente all’Irlanda del Nord, di cui all’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE è prorogata fino al 14 marzo 2013.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 15 marzo 2008.

Articolo 4

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord e l’Irlanda sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2008.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25.

(2)  GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29.


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