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Document 32008D0762

2008/762/CE: Decisione del Consiglio, del 25 settembre 2008 , che adotta il regolamento interno del Comitato del fondo investimenti istituito sotto gli auspici della Banca europea per gli investimenti

GU L 262 del 1.10.2008, pp. 34–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

⏵Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/762/oj

1.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 262/34


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2008

che adotta il regolamento interno del Comitato del fondo investimenti istituito sotto gli auspici della Banca europea per gli investimenti

(2008/762/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativo all’applicazione del 10o Fondo di sviluppo europeo nell’ambito dell’accordo di partenariato ACP-CE (2), in particolare l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma,

vista la proposta della Banca europea per gli investimenti,

visto il parere della Commissione,

DECIDE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del Comitato del fondo investimenti, istituito sotto gli auspici della Banca europea per gli investimenti, quale figura nell’allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. HORTEFEUX


(1)   GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

(2)   GU L 152 del 13.6.2007, pag.1


ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DEL FONDO INVESTIMENTI ISTITUITO SOTTO GLI AUSPICI DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Articolo 1

1.   Il Comitato del Fondo investimenti (il «Comitato») è formato da un rappresentante per ciascuno degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee (la «Commissione»). Hanno diritto al voto solo i membri del Comitato designati dagli Stati membri o i loro supplenti.

2.   Il presidente e il vicepresidente del Comitato sono eletti tra i membri del Comitato designati dagli Stati membri, per un periodo di due anni. Le elezioni si svolgono all’inizio della prima riunione del Comitato con scrutinio segreto. Il presidente è eletto tra i candidati sulla base di una maggioranza qualificata, quale prevista dall’articolo 3. L’elezione del vicepresidente avviene con la stessa procedura.

3.   Il segretariato del Comitato e i servizi di sostegno sono forniti dalla Banca europea per gli investimenti (la «Banca»).

4.   Gli Stati membri nominano ciascuno un proprio rappresentante e un supplente, autorizzati a esercitare il diritto di voto. Il supplente può partecipare alle riunioni del Comitato in veste di osservatore, ma dispone del diritto di voto solo quando il rappresentante del proprio Stato membro è assente. In casi eccezionali, qualora sia il rappresentante sia il supplente siano impossibilitati a partecipare a una riunione del Comitato, il rappresentante può rilasciare delega a un altro rappresentante o farsi sostituire da una terza persona all’uopo designata dallo Stato membro. Gli Stati membri notificano alla Banca e al segretariato generale del Consiglio nomi e indirizzi dei propri rappresentanti e supplenti tramite le rispettive rappresentanze permanenti presso l’Unione europea.

5.   La Commissione nomina un proprio rappresentante e un supplente per la partecipazione alle riunioni del Comitato e ne notifica i nomi alla Banca e al segretariato generale del Consiglio. Le persone così nominate possono farsi assistere da altri funzionari e agenti della Commissione.

6.   La Banca nomina, per la partecipazione ai lavori del Comitato, due funzionari, dei cui nomi dà notifica alla Commissione e al segretariato generale del Consiglio. Le persone così nominate possono farsi assistere da altri funzionari della Banca.

7.   Un rappresentante del segretariato generale del Consiglio è invitato ad assistere alle riunioni del Comitato in veste di osservatore.

Articolo 2

Il Comitato si riunisce almeno quattro volte all’anno nella sede centrale della Banca in Lussemburgo su convocazione del presidente. Il presidente può convocare altre riunioni su richiesta del rappresentante di uno dei suoi membri o della Banca.

Il segretariato invia l’avviso di convocazione della riunione ai membri del Comitato e ai loro supplenti, nonché al segretariato generale del Consiglio, con l’indicazione dell’ordine del giorno da discutere alla riunione e al contempo i relativi documenti, come indicato all’articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 3

Il Comitato adotta tutte le sue decisioni con una maggioranza qualificata di 724 voti su 1 004, che esprimono il voto favorevole di almeno quattordici Stati membri. La minoranza di blocco è di 281 voti. I voti dei rappresentanti degli Stati membri rispondono alla seguente ponderazione:

Stato membro

Voti

Belgio

35

Bulgaria

1

Repubblica ceca

5

Danimarca

20

Germania

205

Estonia

1

Grecia

15

Spagna

79

Francia

196

Irlanda

9

Italia

129

Cipro

1

Lettonia

1

Lituania

1

Lussemburgo

3

Ungheria

6

Malta

1

Paesi Bassi

49

Austria

24

Polonia

13

Portogallo

12

Romania

4

Slovenia

2

Slovacchia

2

Finlandia

15

Svezia

27

Regno Unito

148

Totale

1 004

Articolo 4

1.   Conformemente alle condizioni di cui all’articolo 3, il Comitato:

a)

approva, in relazione al Fondo investimenti:

i)

gli orientamenti operativi e le relative proposte di revisione;

ii)

le strategie d’investimento e i piani gestionali d’impresa (business plans) a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativo all’applicazione del 10o Fondo europeo di sviluppo nell’ambito dell’accordo di partenariato ACP-CE (1) (regolamento di attuazione);

iii)

le relazioni annuali, compresi i rendiconti finanziari;

iv)

tutti i documenti di politica generale, comprese le relazioni di valutazione;

b)

esprime il proprio parere in merito a:

i)

proposte di concessione di abbuoni d’interesse, in conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di attuazione;

ii)

proposte di progetti che hanno ricevuto parere negativo dalla Commissione;

iii)

altre proposte basate sui principi generali definiti negli orientamenti operativi.

Inoltre, gli organi decisionali della Banca possono richiedere occasionalmente al Comitato di presentare un parere su altre proposte finanziarie o su altri temi di strategia e di politica generale riguardanti le operazioni della Banca nei Paesi ACP.

2.   I documenti di lavoro e le proposte da inviare al Comitato sono redatti e presentati al Comitato dalla Banca. Le proposte contengono indicazioni sui seguenti aspetti:

a)

la descrizione del progetto e la sua importanza ai fini della strategia di sviluppo del Paese, quale descritta nei documenti di «strategia nazionale» per il Paese interessato;

b)

l’obiettivo di sviluppo che il progetto intende perseguire, nonché la sostenibilità delle misure proposte;

c)

l’organizzazione generale e la motivazione del progetto;

d)

i costi, il metodo di finanziamento e i rischi del progetto, nonché, se del caso, le misure che la Banca intende applicare per diminuire i rischi;

e)

l’impatto del progetto a livello locale, nazionale e regionale, in base alle disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-CE, ivi compreso l’impatto sull’ambiente;

f)

l’accordo o il parere della Commissione, come specificato all’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento di attuazione.

3.   Le precise disposizioni che regolano l’esecuzione del progetto sotto il profilo tecnico e il relativo calendario di attuazione sono indicati in sintesi in un allegato.

Articolo 5

1.   La Banca invia i documenti e le proposte pertinenti ai membri del Comitato e ai loro supplenti e al segretariato generale del Consiglio entro i seguenti termini:

a)

almeno quattro settimane prima della data fissata per le riunioni nei casi in cui è prevista l’approvazione del Comitato;

b)

almeno tre settimane prima della data fissata per le riunioni nei casi in cui è richiesto il parere del Comitato.

In casi eccezionali e su richiesta motivata della Banca, il presidente può rinunciare all’osservanza dei suddetti termini.

2.   I membri del Comitato trasmettono alla Banca per iscritto eventuali osservazioni o richieste di ulteriori informazioni riguardo ai documenti inviati ai sensi del paragrafo 1, rispettivamente almeno cinque giorni lavorativi in caso di approvazione e tre giorni lavorativi in caso di parere prima della data fissata per la riunione.

3.   Su proposta del presidente, il Comitato approva l’ordine del giorno in apertura di riunione. Ciascun membro del Comitato ha facoltà di richiedere che all’ordine del giorno vengano aggiunti argomenti, ma solo a fini di discussione. Le informazioni, in questo caso, possono essere fornite verbalmente.

4.   Il documento in discussione è considerato approvato ovvero oggetto di parere favorevole da parte di un rappresentante di uno Stato membro assente, salvo nel caso in cui questi abbia trasmesso al presidente del Comitato una notifica scritta della propria intenzione di non approvare il documento o di non dare parere favorevole sullo stesso, ovvero, a titolo di misura eccezionale, qualora abbia rilasciato delega al rappresentante di un altro Stato membro. Nel caso in cui sia stata rilasciata una delega o sia prevista una sostituzione, il presidente del Comitato deve venirne debitamente informato in anticipo.

Ogni rappresentante di uno Stato membro può ricevere delega da uno solo dei rappresentanti degli Stati membri.

Articolo 6

1.   Su iniziativa della Banca e previo accordo del presidente, il Comitato può essere chiamato mediante procedura scritta a esprimere un parere.

2.   Qualora la proposta sia presentata mediante procedura scritta, la Banca provvede a inviarla corredandola di tutti i documenti a sostegno. Se, entro tre settimane dalla presentazione della proposta, il rappresentante di uno Stato membro non ha espresso un voto negativo, si considera che abbia votato a favore della proposta.

3.   Qualora, almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza del termine di tre settimane di cui al paragrafo 2, un membro del Comitato richieda espressamente che la proposta sia discussa in una riunione di Comitato, ciò avviene nella successiva riunione prevista dal Comitato. In casi eccezionali di particolare urgenza la Banca può, a norma dell’articolo 2, chiedere al presidente di convocare una riunione straordinaria.

Articolo 7

1.   Fatto salvo l’articolo 13, paragrafo 6, del regolamento di attuazione, il Comitato può condizionare la sua approvazione o il suo parere favorevole all’inserimento di commenti da esso specificati.

2.   Il Comitato ha facoltà di richiedere l’integrazione, sotto determinati aspetti, dell’istruttoria relativa a una richiesta o a una proposta. In tal caso, la richiesta o proposta in questione può passare una seconda volta al vaglio del Comitato.

3.   I pareri espressi dal Comitato sono trasmessi agli organi decisionali della Banca.

Articolo 8

1.   Entro due settimane dalla data di ogni riunione del Comitato, il segretariato redige, sotto la responsabilità del presidente, un verbale delle principali conclusioni raggiunte e delle posizioni assunte dai membri del Comitato. Il segretariato redige inoltre un verbale dei pareri e dei voti espressi con procedura scritta. I verbali di cui sopra vengono inviati ai membri del Comitato.

2.   Il verbale s’intende definitivo dopo che è stato approvato dal Comitato, con procedura scritta o alla riunione successiva.

3.   La corrispondenza riguardante il Comitato è da inviare al segretariato, all’attenzione del presidente del Comitato stesso.

4.   I rappresentanti e gli osservatori partecipanti alle riunioni del Comitato sono tenuti a mantenere riservati i lavori e le decisioni del Comitato. I documenti relativi a tali lavori e le decisioni sono destinati ai rispettivi destinatari, i quali rispondono della loro custodia e riservatezza.

Articolo 9

1.   Le spese operative del Comitato, comprese quelle di viaggio per un rappresentante di ciascuno Stato membro, sono a carico della Banca.

2.   La Banca mette a disposizione del Comitato i locali e le attrezzature occorrenti per la sua attività.

Articolo 10

Qualsiasi avviso, corrispondenza o documento che debba essere trasmesso a norma del presente regolamento può essere inviato per posta elettronica o via telefax.


(1)   GU L 152 del 13.6.2007, pag. 1.


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