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Document 32008D0601
2008/601/EC: Commission Decision of 17 July 2008 on the allocation to the Netherlands of additional fishing days, for permanent cessation of fishing activities, within the Skagerrak, that part of ICES zone IIIa not covered by the Skagerrak and the Kattegat, ICES zone IV and EC waters of ICES zone IIa (notified under document number C(2008) 3586)
2008/601/CE: Decisione della Commissione, del 17 luglio 2008 , relativa all’assegnazione ai Paesi Bassi di giorni in mare aggiuntivi, per cessazione definitiva delle attività di pesca, nello Skagerrak, nella parte della zona CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nella zona CIEM IV e nelle acque CE della zona CIEM IIa [notificata con il numero C(2008) 3586]
2008/601/CE: Decisione della Commissione, del 17 luglio 2008 , relativa all’assegnazione ai Paesi Bassi di giorni in mare aggiuntivi, per cessazione definitiva delle attività di pesca, nello Skagerrak, nella parte della zona CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nella zona CIEM IV e nelle acque CE della zona CIEM IIa [notificata con il numero C(2008) 3586]
GU L 193 del 22.7.2008, p. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
22.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/18 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 2008
relativa all’assegnazione ai Paesi Bassi di giorni in mare aggiuntivi, per cessazione definitiva delle attività di pesca, nello Skagerrak, nella parte della zona CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nella zona CIEM IV e nelle acque CE della zona CIEM IIa
[notificata con il numero C(2008) 3586]
(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)
(2008/601/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare il punto 10 dell’allegato IIA,
considerando quanto segue:
(1) |
Il punto 8 dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 40/2008 specifica il numero massimo di giorni in cui una nave comunitaria di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che detiene a bordo sfogliare con maglie di dimensioni pari o superiori a 80 mm può essere autorizzata a trovarsi nello Skagerrak, nella parte della zona CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nella zona CIEM IV e nelle acque CE della zona CIEM IIa, come definite al punto 2.1 dell’allegato IIA, dal 1o febbraio 2008 al 31 gennaio 2009. |
(2) |
Il punto 10 dell’allegato IIA autorizza la Commissione ad assegnare un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può essere autorizzata a trovarsi nella zona detenendo a bordo le suddette sfogliare, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca intervenute a decorrere dal 1o gennaio 2002. |
(3) |
Dai dati presentati il 4 aprile 2008 dai Paesi Bassi risulta che le navi olandesi recanti a bordo sfogliare con maglie di dimensioni pari o superiori a 80 mm e aventi cessato le attività di pesca dal 1o gennaio 2002 hanno esercitato il 16 % dello sforzo di pesca esercitato nel 2001 dalle navi olandesi presenti nella zona geografica e recanti a bordo tali sfogliare. |
(4) |
Alla luce dei dati presentati è opportuno assegnare ai Paesi Bassi nella zona geografica corrispondente, per il periodo di applicazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 40/2008, che va dal 1o febbraio 2008 al 31 gennaio 2009, 19 giorni aggiuntivi in mare per le navi recanti a bordo sfogliare con maglie di dimensioni pari o superiori a 80 mm e inferiori a 90 mm, 23 giorni aggiuntivi in mare per le navi recanti a bordo sfogliare con maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm e inferiori a 100 mm e 21 giorni aggiuntivi in mare per le navi recanti a bordo sfogliare con maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm. |
(5) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera dei Paesi Bassi e recante a bordo sfogliare con maglie di dimensioni pari o superiori a 80 mm e inferiori a 90 mm è autorizzata a trovarsi nello Skagerrak, nella parte della zona CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nella zona CIEM IV e nelle acque CE della zona CIEM IIa, come definite nella tabella I dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 40/2008, è portato a 138 giorni all’anno.
Articolo 2
Il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera dei Paesi Bassi e recante a bordo sfogliare con maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm e inferiori a 100 mm può essere autorizzata a trovarsi nello Skagerrak, nella parte della zona CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nella zona CIEM IV e nelle acque CE della zona CIEM IIa, come definite nella tabella I dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 40/2008, è portato a 166 giorni all’anno.
Articolo 3
Il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera dei Paesi Bassi e recante a bordo sfogliare con maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm può essere autorizzata a trovarsi nello Skagerrak, nella parte della zona CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nella zona CIEM IV e nelle acque CE della zona CIEM IIa, come definite nella tabella I dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 40/2008, è portato a 150 giorni all’anno.
Articolo 4
Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2008.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 541/2008 della Commissione (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 23).