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Document 32008D0322
2008/322/EC: Commission Decision of 18 April 2008 prolonging the validity of Decision 2006/502/EC requiring Member States to take measures to ensure that only lighters which are child-resistant are placed on the market and to prohibit the placing on the market of novelty lighters (notified under document number C(2008) 1442) (Text with EEA relevance)
2008/322/CE: Decisione della Commissione, del 18 aprile 2008 , che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia [notificata con il numero C(2008) 1442] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2008/322/CE: Decisione della Commissione, del 18 aprile 2008 , che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia [notificata con il numero C(2008) 1442] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 109 del 19.4.2008, p. 40–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 11/05/2017
19.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 109/40 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 aprile 2008
che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia
[notificata con il numero C(2008) 1442]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/322/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l'articolo 13,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2006/502/CE (2) della Commissione prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia. |
(2) |
La decisione 2006/502/CE è stata adottata conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 2001/95/CE, che limita la validità della decisione a un periodo non superiore ad un anno, ma ne consente la conferma per ulteriori periodi, ciascuno dei quali non può superare un anno. |
(3) |
La decisione 2006/502/CE è stata modificata dalla decisione 2007/231/CE che ne ha prorogato per la prima volta la validità per un ulteriore anno sino all'11 maggio 2008. |
(4) |
Alla luce dell'esperienza maturata fino ad oggi e dei progressi realizzati per cercare una soluzione alternativa riguardo alla sicurezza dei bambini in rapporto agli accendini è opportuno prorogare la validità della decisione per ulteriori 12 mesi. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nella decisione 2006/502/CE, all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «La presente decisione si applica fino all'11 maggio 2009».
Articolo 2
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione entro l'11 maggio 2008 e pubblicano tali misure. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2008.
Per la Commissione
Meglena KUNEVA
Membro della Commissione
(1) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.
(2) GU L 198 del 20.7.2006, pag. 41. Decisione modificata dalla decisione 2007/231/CE (GU L 99 del 14.4.2007, pag. 16).