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Document 32008D0279

    2008/279/CE: Decisione della Commissione, del 28 marzo 2008 , che abroga la decisione 2006/69/CE con cui si autorizza la commercializzazione di alimenti e ingredienti alimentari prodotti a partire da mais geneticamente modificato Roundup Ready della varietà GA21 ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2008) 1116]

    GU L 87 del 29.3.2008, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/279/oj

    29.3.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 87/17


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 28 marzo 2008

    che abroga la decisione 2006/69/CE con cui si autorizza la commercializzazione di alimenti e ingredienti alimentari prodotti a partire da mais geneticamente modificato Roundup Ready della varietà GA21 ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

    [notificata con il numero C(2008) 1116]

    (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

    (2008/279/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La commercializzazione in qualità di nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari degli alimenti e degli ingredienti alimentari prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea GA21 (MON-ØØØ21-9) è stata autorizzata mediante la decisione 2006/69/CE della Commissione, del 13 gennaio 2006, con cui si autorizza la commercializzazione di alimenti e ingredienti alimentari prodotti a partire da mais geneticamente modificato Roundup Ready della varietà GA21 ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

    (2)

    La Monsanto Europe SA, Belgio, rappresentante della Monsanto Company, USA, era destinataria della decisione, che aveva una validità di 10 anni.

    (3)

    Con lettera del 1o marzo 2007 indirizzata alla Commissione, la Monsanto Europe SA, tenendo conto della richiesta di commercializzazione riguardante prodotti a base di granturco GA21 presentata da Syngenta Seeds S.A.S., ha comunicato di aver cessato la produzione di sementi GA21 da diversi anni e la vendita di dette sementi a partire dal 2005 e di non avere pertanto interesse a mantenere tale autorizzazione dopo l’entrata in vigore dell’autorizzazione concessa a Syngenta.

    (4)

    Il 2 ottobre 2007 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha formulato un parere favorevole relativo a una domanda presentata da Syngenta a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 e riguardante i prodotti di cui alla decisione 2006/69/CE.

    (5)

    È quindi opportuno prevedere l’abrogazione della decisione 2006/69/CE alla data in cui viene applicata l’autorizzazione concessa a Syngenta per i prodotti a base di granturco GA21.

    (6)

    Le voci relative al granturco MON-ØØØ21-9 nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003, vanno modificate al fine di tener conto della presente decisione.

    (7)

    La Monsanto Europe SA è stata consultata sulle misure della presente decisione.

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2006/69/CE è abrogata.

    Articolo 2

    Le voci relative al granturco MON-ØØØ21-9 nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono modificate al fine di tener conto della presente decisione.

    Articolo 3

    La presente decisione si applica a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una decisione della Comunità che autorizza la commercializzazione di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato della linea GA21 (MON-ØØØ21-9), ovvero costituiti o prodotti a partire da tale granturco, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 la cui destinataria è Syngenta Seeds S.A.S.

    Articolo 4

    Destinataria della presente decisione è la Monsanto Europe SA, Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Anversa, Belgio.

    Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2008.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1981/2006 della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 99).

    (2)  GU L 34 del 7.2.2006, pag. 29.


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