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Document 32008D0277

    2008/277/CE: Decisione della Commissione, del 26 marzo 2008 , recante modifica della decisione 2001/405/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta [notificata con il numero C(2008) 1222] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 87 del 29.3.2008, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 09/07/2009; abrog. impl. da 32009D0568(01)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/277/oj

    29.3.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 87/14


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 26 marzo 2008

    recante modifica della decisione 2001/405/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta

    [notificata con il numero C(2008) 1222]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2008/277/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

    previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

    considerando quanto segue:

    (1)

    I criteri ecologici di cui alla decisione 2001/405/CE della Commissione, del 4 maggio 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta (2), si applicano fino al 4 maggio 2008.

    (2)

    In conformità al regolamento (CE) n. 1980/2000, è stato effettuato, a tempo debito, il riesame dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, stabiliti dalle decisioni di cui trattasi.

    (3)

    Alla luce del riesame dei suddetti criteri e requisiti, è opportuno prorogare di dodici mesi il periodo di validità dei criteri ecologici e dei requisiti previsti dalla decisione 2001/405/CE.

    (4)

    Poiché l’obbligo di riesame in conformità al regolamento (CE) n. 1980/2000 riguarda unicamente i criteri ecologici e i requisiti di valutazione e di verifica, è opportuno che la decisione 2001/405/CE resti in vigore.

    (5)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2001/405/CE.

    (6)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’articolo 3 della decisione 2001/405/CE è sostituito dal seguente:

    «Articolo 3

    I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “tessuto-carta” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 4 maggio 2009.»

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2008.

    Per la Commissione

    Stavros DIMAS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

    (2)  GU L 142 del 29.5.2001, pag. 10. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/207/CE (GU L 92 del 3.4.2007, pag. 16).


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