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Document 32007R1446
Council Regulation (EC) No 1446/2007 of 22 November 2007 on the conclusion of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Mozambique
Regolamento (CE) n. 1446/2007 del Consiglio, del 22 novembre 2007 , relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico
Regolamento (CE) n. 1446/2007 del Consiglio, del 22 novembre 2007 , relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico
GU L 331 del 17.12.2007, pp. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1446/oj
|
17.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 331/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1446/2007 DEL CONSIGLIO
del 22 novembre 2007
relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La Comunità e la Repubblica del Mozambico hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nella zona di pesca del Mozambico. |
|
(2) |
È nell’interesse della Comunità approvare tale accordo. |
|
(3) |
Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvato, a nome della Comunità, l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico (di seguito denominato «l'accordo») (1).
Articolo 2
Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca sono ripartite tra gli Stati membri nel seguente modo:
|
Categoria di pesca |
Tipo di nave |
Stato membro |
Licenze |
|
Pesca del tonno |
Pescherecci con reti a circuizione |
Spagna |
23 |
|
Francia |
20 |
||
|
Italia |
1 |
||
|
Pesca del tonno |
Pescherecci con palangari |
Spagna |
23 |
|
Francia |
11 |
||
|
Portogallo |
9 |
||
|
Regno Unito |
2 |
Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza di altri Stati membri.
Articolo 3
Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito dell’accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca del Mozambico secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi o in alto mare (2).
Articolo 4
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
M. PINHO
(1) Cfr. pag. 35 della presente Gazzetta ufficiale.