Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1446

Regolamento (CE) n. 1446/2007 del Consiglio, del 22 novembre 2007 , relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico

GU L 331 del 17.12.2007, pp. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1446/oj

Related international agreement

17.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 331/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1446/2007 DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 2007

relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità e la Repubblica del Mozambico hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nella zona di pesca del Mozambico.

(2)

È nell’interesse della Comunità approvare tale accordo.

(3)

Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico (di seguito denominato «l'accordo») (1).

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca sono ripartite tra gli Stati membri nel seguente modo:

Categoria di pesca

Tipo di nave

Stato membro

Licenze

Pesca del tonno

Pescherecci con reti a circuizione

Spagna

23

Francia

20

Italia

1

Pesca del tonno

Pescherecci con palangari

Spagna

23

Francia

11

Portogallo

9

Regno Unito

2

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito dell’accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca del Mozambico secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi o in alto mare (2).

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

M. PINHO


(1)  Cfr. pag. 35 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)   GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.


Top