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Document 32007R1334

    Regolamento (CE) n. 1334/2007 della Commissione, del 14 novembre 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96 sulle misure iniziali dell’avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 296 del 15.11.2007, p. 22–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2020; abrog. impl. da 32020R1148

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1334/oj

    15.11.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 296/22


    REGOLAMENTO (CE) N. 1334/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 14 novembre 2007

    che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96 sulle misure iniziali dell’avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (1), in particolare l’articolo 4, terzo comma, e l’articolo 5, paragrafo 3,

    visto il parere della Banca centrale europea (2), come previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Gli indici dei prezzi al consumo armonizzati («IPCA») sono dati armonizzati sull’inflazione richiesti dalla Commissione e dalla Banca centrale europea per poter svolgere le loro funzioni a norma dell’articolo 121 del trattato CE. Gli IPCA sono intesi ad agevolare i raffronti internazionali dell’inflazione dei prezzi al consumo e fungono da importanti indicatori per la gestione della politica monetaria.

    (2)

    Il quadro concettuale degli IPCA è quasi completo. Sebbene dopo l’adozione delle misure iniziali di esecuzione siano stati compiuti notevoli progressi in direzione dell’armonizzazione delle metodologie, problemi di comparabilità permangono tuttora con riguardo alle procedure di campionamento, di sostituzione, di adeguamento della qualità e di aggregazione.

    (3)

    Sulla base dell’attuale quadro degli IPCA questi sono definiti come indici di tipo Laspeyres che rilevano le variazioni del potere di acquisto di beni e di servizi destinati al soddisfacimento diretto dei bisogni dei consumatori. Tale definizione riflette l’attuale concezione dell’inflazione dei prezzi al consumo nell’Unione europea e nell’area dell’euro in particolare.

    (4)

    Gli IPCA si riferiscono ai prezzi di tutti i prodotti acquistati dai consumatori al fine di mantenere le abitudini di consumo, ossia i prodotti definiti per categoria elementare di spesa (ponderazioni). Tali categorie constano di segmenti di consumo esplicitamente individuati, differenziabili secondo le funzioni di consumo. L’insieme di tutte le offerte di prodotti dell’universo statistico può essere suddiviso in modo esaustivo in segmenti di consumo. I segmenti sono relativamente stabili nel tempo, sebbene le offerte di prodotti comprendenti un segmento di consumo mutino con l’evolversi dei mercati.

    (5)

    Il concetto di segmenti di consumo secondo la funzione risulta pertanto fondamentale ai fini del campionamento e del significato delle nozioni di cambiamento di qualità e di adeguamento della qualità. Un’ambiguità in tale concetto riguarda tuttavia il livello di aggregazione al quale esso è definito e applicato.

    (6)

    La gamma delle offerte di prodotti cambia nel tempo per effetto della modifica dei prodotti o della loro sostituzione da parte dei fabbricanti o dei dettaglianti. Gli IPCA richiedono che siano rappresentate tutte le offerte di prodotti attualmente disponibili all’interno dei segmenti di consumo secondo la funzione selezionati nel periodo di riferimento al fine di misurarne l’impatto sull’inflazione. Ciò riguarda in particolare i nuovi modelli o varietà di prodotti precedentemente esistenti.

    (7)

    Il cambiamento di qualità si riferisce pertanto al grado di idoneità dei prodotti disponibili di soddisfare la funzione di consumo del segmento cui appartengono. Il cambiamento di qualità dovrebbe essere valutato con riferimento alla specificazione di prodotti concreti entro un segmento di consumo.

    (8)

    A questo scopo è necessario introdurre numerosi chiarimenti e apportare varie modifiche al regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, del 9 settembre 1996, sulle misure iniziali dell’avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (3) al fine di garantire la comparabilità degli IPCA e di assicurarne l’affidabilità e la pertinenza ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2494/95.

    (9)

    Appare pertanto necessario specificare ulteriormente gli scopi e la definizione degli IPCA, chiarire dove essi determinano le procedure effettive in tema di campionamento, di sostituzione e di adeguamento della qualità, fissare la rappresentazione richiesta dell’IPCA e la sua forma, nonché stabilire ulteriori norme minime riguardo alle procedure di campionamento, sostituzione, aggregazione e adeguamento della qualità.

    (10)

    In particolare è necessario fissare un chiaro obiettivo statistico ai fini del campionamento, delle sostituzioni e dell’adeguamento della qualità e garantire che gli IPCA effettuino misurazioni prossime all’obiettivo con un margine di incertezza o di errore ragionevolmente ridotto in termini di errori sistematici e di varianza. Va cercato un compromesso tra assenza di errori sistematici e precisione.

    (11)

    Al fine di specificare ulteriormente l’universo di riferimento degli IPCA e di risolvere la questione della «fissità» del paniere degli IPCA, il concetto di «segmenti di consumo secondo la funzione» offre una soluzione praticabile in quanto può creare la necessaria fissità nell’indice di tipo Laspeyres e rendere significativo il concetto in un contesto di mercati in evoluzione.

    (12)

    È necessario garantire che i segmenti di consumo nel periodo di riferimento siano selezionati per rappresentare l’insieme delle parti dell’universo delle operazioni e che le sostituzioni mantengano rappresentate le attuali offerte di prodotti all’interno di segmenti di consumo già rappresentate negli IPCA. La spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari secondo le funzioni di consumo dovrebbe essere rappresentata in modo da riflettere la natura dinamica dei mercati in evoluzione.

    (13)

    Occorre assicurarsi che i giudizi degli Stati membri sugli eventuali cambiamenti di qualità siano basati su prove dell’esistenza di differenze tra le caratteristiche determinanti i prezzi che sono pertinenti per le funzioni di consumo in questione. A tale scopo la Commissione (Eurostat) deve sviluppare caso per caso norme specifiche in materia di adeguamento della qualità.

    (14)

    È altresì necessario ampliare la definizione di aggregati elementari e armonizzare ulteriormente le procedure di aggregazione e di sostituzione all’interno degli aggregati elementari.

    (15)

    Il principio del rapporto costo/efficacia è stato preso in considerazione conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2494/95.

    (16)

    Il regolamento (CE) n. 1749/96 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

    (17)

    Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico (CPS), istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (4),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1749/96 è modificato come segue.

    1)

    L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1)

    “spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari” come specificata nell’allegato Ib: la parte di spesa per consumi finali sostenuta dalle famiglie a prescindere dalla nazionalità e dalla residenza, in operazioni monetarie, sul territorio economico dello Stato membro, per beni e servizi destinati al soddisfacimento diretto dei bisogni o desideri individuali e in uno o entrambi i periodi raffrontati;

    2)

    “offerta di prodotti”: uno specifico bene o servizio offerto per l’acquisto a un determinato prezzo, in un dato punto vendita o da uno specifico fornitore, a determinate condizioni di vendita, che definisce pertanto un’entità unica in un qualunque momento;

    3)

    “copertura” dell’IPCA, ossia l’“universo statistico di riferimento” che l’IPCA deve rappresentare: l’insieme di tutte le operazioni che rientrano nell’ambito della spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari;

    4)

    “segmento di consumo secondo la funzione” o “segmento di consumo”: una serie di operazioni relative alle offerte di prodotti suscettibili, per effetto di proprietà comuni, di soddisfare una funzione comune, nel senso che:

    sono commercializzati per essere prevalentemente utilizzati in situazioni simili,

    possono essere in gran parte descritti utilizzando specifiche comuni, e

    possono essere considerati equivalenti dai consumatori;

    5)

    “beni e servizi recentemente significativi”: i beni e i servizi le cui variazioni di prezzo non sono esplicitamente incluse nell’IPCA di uno Stato membro e in merito ai quali le spese stimate dei consumatori rappresentano almeno l’1 per mille delle spese contemplate dall’IPCA in questione;

    6)

    “campionamento”: qualsiasi procedura nella compilazione dell’IPCA in cui un sottoinsieme dell’universo delle offerte di prodotti è selezionato per stimare la variazione di prezzo per i segmenti di consumo coperti dall’IPCA;

    7)

    “campione mirato”: la serie di offerte di prodotti all’interno dei segmenti di consumo per le quali lo Stato membro intende procedere all’osservazione dei prezzi al fine di ottenere una rappresentazione affidabile e comparabile dell’universo di riferimento dell’IPCA;

    8)

    “ponderazioni” utilizzate nelle aggregazioni dell’IPCA: le appropriate stime delle spese relative per ogni suddivisione dell’universo di riferimento, conformemente al regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione (5);

    9)

    “prezzo osservato”: il prezzo effettivamente confermato dagli Stati membri;

    10)

    “offerta di prodotti sostitutiva”: un’offerta di prodotti con un prezzo osservato che sostituisce un’offerta di prodotti nel campione mirato;

    11)

    “prezzo di sostituzione”: il prezzo osservato di un’offerta di prodotti sostitutiva;

    12)

    “prezzo stimato”: un prezzo che sostituisce il prezzo osservato e che è stato ottenuto tramite una procedura di stima appropriata; un prezzo osservato in precedenza non può essere considerato un prezzo stimato, a meno che non sia dimostrato che esso costituisce una stima adeguata;

    13)

    “gruppo di prodotti elementare”: un insieme di offerte di prodotti campionate al fine di rappresentare uno o più segmenti di consumo nell’IPCA;

    14)

    “aggregato elementare”: un gruppo di prodotti elementare stratificato, ad esempio per regione, città o tipologia di punto vendita, che si riferisce pertanto al livello al quale i prezzi osservati entrano nell’IPCA; se i gruppi di prodotti elementari non sono stratificati, il significato delle espressioni “gruppo di prodotti elementare” e “aggregato elementare” coincide;

    15)

    “indice di aggregato elementare”: un indice di prezzo di un aggregato elementare;

    16)

    “cambiamento di qualità”: il fatto che, a giudizio dello Stato membro, una sostituzione abbia determinato una notevole differenza del grado in cui l’offerta di prodotti sostitutiva soddisfa la funzione di consumo del segmento di consumo cui appartiene;

    17)

    “adeguamento della qualità”: la procedura che consente di tener conto di un cambiamento di qualità rilevato, aumentando o diminuendo il prezzo osservato corrente o di riferimento mediante un coefficiente o un importo equivalente al valore di tale cambiamento di qualità.

    2)

    È inserito il seguente articolo 2 bis:

    «Articolo 2 bis

    Principi

    1.   L’IPCA è una statistica basata su un campione che rappresenta la variazione dei prezzi, in media con riguardo all’universo di riferimento, tra il mese civile dell’indice considerato e il periodo al quale è raffrontato.

    2.   Dalla suddivisione esaustiva dell’insieme di tutte le operazioni dell’universo statistico si ottengono sottoinsiemi, corrispondenti alle offerte di prodotti cui le operazioni si riferiscono. Essi sono classificati conformemente alle categorie e alle sottocategorie a quattro cifre di cui all’allegato Ia, ricavate dalla classificazione internazionale COICOP e note come COICOP/IPCA (classificazione dei consumi individuali secondo la funzione adattati alle esigenze degli IPCA).

    3.   L’IPCA è compilato utilizzando una formula compatibile con la formula di tipo Laspeyres.

    4.   I segmenti di consumo costituiscono gli oggetti fissi nel paniere da utilizzare per l’IPCA.

    5.   I prezzi utilizzati nell’IPCA sono prezzi d’acquisto, ossia i prezzi pagati dalle famiglie per acquistare beni e servizi individuali in operazioni monetarie.

    6.   Qualora i consumatori abbiano potuto disporre a titolo gratuito di beni e servizi, per i quali successivamente sia loro richiesto il pagamento di un prezzo effettivo, la variazione dal prezzo zero al prezzo effettivo, e viceversa, deve essere presa in considerazione nel calcolo dell’IPCA.

    7.   L’IPCA misura variazioni di prezzo pure, non influenzate da cambiamenti di qualità. Esso:

    a)

    riflette la variazione di prezzo sulla base della diversa spesa necessaria per mantenere le abitudini di consumo delle famiglie e la composizione della popolazione dei consumatori nel periodo di base o di riferimento; e

    b)

    è costruito apportando appropriate rettifiche per tener conto di cambiamenti di qualità osservati. Gli adeguamenti della qualità assicurano l’affidabilità e in particolare la rappresentatività dell’IPCA quale indicatore di variazioni di prezzo pure.

    8.   Riguardo al cambiamento di qualità, il giudizio è basato su prove dell’esistenza di differenze tra la specificazione di un’offerta di prodotti sostitutiva e l’offerta di prodotti che questa ha sostituito nel campione, ossia di differenze tra le caratteristiche significative delle offerte di prodotti che intervengono nella determinazione del loro prezzo, quali marca, materiale o tipo, pertinenti per la funzione di consumo in questione.

    Un cambiamento di qualità non si verifica se si procede a un’ampia revisione del campione IPCA con cadenza annuale o con minore frequenza. La sua inclusione va eseguita creando gli opportuni concatenamenti. Le revisioni del campione dell’IPCA non eliminano la necessità di introdurre offerte di prodotti senza ritardi tra due revisioni.

    9.   Un gruppo di prodotti elementare o un aggregato elementare sono rappresentati in funzione della ponderazione di spesa ad essi associata. È possibile utilizzare altre ponderazioni all’interno degli aggregati elementari a condizione che sia assicurata la rappresentatività dell’indice.

    10.   L’“affidabilità” è valutata in funzione della “precisione”, termine che si riferisce al livello degli errori di campionamento, e della “rappresentatività”, che si riferisce all’assenza di errori sistematici.»

    3)

    Nell’articolo 4, secondo comma, i termini «dell’articolo 2, lettera b)» sono sostituiti dai termini «dell’articolo 2, punto 5».

    4)

    L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 5

    Norme minime in materia di sostituzione e di adeguamento della qualità

    1.   I metodi di adeguamento della qualità sono classificati come segue:

    a)

    metodi A: i metodi giudicati suscettibili di fornire i risultati più affidabili in termini di precisione e di errori sistematici;

    b)

    metodi B: i metodi che potrebbero fornire risultati meno precisi o meno rappresentativi dei metodi A, ma che sono considerati comunque accettabili; i metodi B sono utilizzati allorquando non si applicano i metodi A; e

    c)

    metodi C: tutti gli altri metodi, che non vanno pertanto utilizzati.

    2.   La Commissione (Eurostat), previa consultazione del CPS, elabora e definisce caso per caso norme in materia di classificazione dei metodi di adeguamento della qualità, tenendo in debito conto gli aspetti del rapporto costo/efficacia e del contesto in cui devono essere applicate.

    La classificazione dei metodi di adeguamento della qualità non esclude l’adozione di misure di applicazione in materia conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95.

    3.   I metodi A e B sono considerati metodi di adeguamento della qualità appropriati. Gli IPCA per i quali sono apportati adeguamenti della qualità appropriati sono ritenuti comparabili. A parità di condizioni, ai metodi A sarà data la preferenza rispetto ai metodi B.

    4.   In mancanza di stime nazionali appropriate, gli Stati membri utilizzano stime basate su informazioni fornite dalla Commissione (Eurostat), se queste sono disponibili e pertinenti.

    5.   Un cambiamento di qualità non è stimato in nessun caso come la totalità della differenza di prezzo tra le due offerte di prodotti, salvo che ciò non possa essere giustificato come una stima appropriata.

    6.   Se non sono disponibili stime appropriate, le variazioni di prezzo sono stimate come la differenza tra il prezzo di sostituzione e quello dell’offerta di prodotti sostituita.

    7.   Le offerte di prodotti sostitutive:

    a)

    sono “essenzialmente equivalenti”, se non si osserva alcun cambiamento di qualità tra l’offerta di prodotti sostitutiva e quella da essa sostituita nel campione, o “equivalenti mediante adeguamento della qualità”, se è necessario un adeguamento della qualità per un determinato cambiamento di qualità tra l’offerta di prodotti sostitutiva e quella da essa sostituita nel campione;

    b)

    sono selezionate dagli stessi segmenti di consumo di quelle sostituite, in modo tale da mantenere rappresentati i segmenti di consumo;

    c)

    non sono selezionate in base ad affinità di prezzo. Ciò vale in particolare per le sostituzioni da eseguire dopo che beni e servizi sono stati offerti a prezzi ridotti.»

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2007.

    Per la Commissione

    Joaquín ALMUNIA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

    (2)  Parere espresso in data 5 ottobre 2007 (GU C 248 del 23.10.2007, pag. 1).

    (3)  GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1708/2005 (GU L 274 del 20.10.2005, pag. 9).

    (4)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

    (5)  GU L 340 dell’11.12.1997, pag. 24


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