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Document 32007R1143

Regolamento (CE) n. 1143/2007 della Commissione, del 1° ottobre 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 256/2002 per quanto concerne l'autorizzazione del preparato di Bacillus cereus var. toyoi , appartenente al gruppo microorganismi , come additivo per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 256 del 2.10.2007, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1143/oj

2.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/23


REGOLAMENTO (CE) N. 1143/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 256/2002 per quanto concerne l'autorizzazione del preparato di Bacillus cereus var. toyoi, appartenente al gruppo «microorganismi», come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

In particolare, l'impiego del preparato Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012), appartenente al gruppo «microorganismi», è stato autorizzato a tempo indeterminato, a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2), dal regolamento (CE) n. 256/2002 della Commissione (3) per i suinetti fino a due mesi e per le scrofe da una settimana prima del parto fino allo svezzamento. Detto additivo è stato di conseguenza inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di modifica dell'autorizzazione di tale preparato in modo da consentirne l'impiego in mangimi per scrofe dall'inseminazione fino allo svezzamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti previsti dall'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

(4)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso, nel suo parere del 7 marzo 2007, che il preparato Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente (4). Essa ha inoltre concluso che il preparato non pone alcun altro rischio che potrebbe escluderne l’autorizzazione, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. L'Autorità non ritiene siano necessarie prescrizioni specifiche per un monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Dalla valutazione risulta che il preparato soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

Il regolamento (CE) n. 256/2002 deve quindi essere modificato di conseguenza.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 256/2002 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(2)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva abrogata dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)  GU L 41 del 13.2.2002, pag. 6.

(4)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi in merito alla sicurezza e all’efficacia del prodotto Toyocerin (Bacillus cereus var. toyoi) come additivo per mangimi per le scrofe in conformità del regolamento (CE) n. 1831/2003. Adottato il 7 marzo 2007, The EFSA Journal (2007) 458, pagg. 1-9.


ALLEGATO

«ALLEGATO III

Microrganismi

Numero CE

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di alimento per animali completo

Microrganismi

E 1701

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

Preparato di Bacillus cereus var. toyoi contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo

Suinetti

2 mesi

1 × 109

1 × 109

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

A tempo indeterminato

Scrofe

Dall'inseminazione sino allo svezzamento

0,5 × 109

2 × 109

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

A tempo indeterminato»


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