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Document 32007R1069
Commission Regulation (EC) No 1069/2007 of 17 September 2007 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of polyvinyl alcohol (PVA) originating in the People's Republic of China
Regolamento (CE) n. 1069/2007 della Commissione, del 17 settembre 2007 , che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcoli polivinilici originarie della Repubblica popolare cinese
Regolamento (CE) n. 1069/2007 della Commissione, del 17 settembre 2007 , che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcoli polivinilici originarie della Repubblica popolare cinese
GU L 243 del 18.9.2007, p. 23–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 18/03/2008
18.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 243/23 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2007 DELLA COMMISSIONE
del 17 settembre 2007
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcoli polivinilici originarie della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
1.1. Apertura
(1) |
Il 19 dicembre 2006, a norma dell’articolo 5 del regolamento di base, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di apertura») la Commissione ha annunciato l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcoli polivinilici («PVA») originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») e di Taiwan («paesi interessati»). |
(2) |
Il procedimento è stato aperto in seguito alla denuncia presentata il 6 novembre 2006 da Kuraray Specialties Europe GmbH («il denunziante»), che dal gennaio 2007 ha assunto la denominazione Kuraray Europe GmbH, rappresentante una quota considerevole, in questo caso più del 25 %, della produzione comunitaria totale di alcoli polivinilici (PVA). La denuncia conteneva elementi giustificanti una forte presunzione di pratiche di dumping relative ai PVA originari dei paesi interessati e del notevole pregiudizio da esse derivante, elementi considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento. |
1.2. Parti interessate dal procedimento
(3) |
La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del procedimento il produttore denunziante e altri produttori comunitari noti, i produttori esportatori nei paesi interessati, gli importatori/commercianti e gli utilizzatori notoriamente interessati e i rappresentanti dei paesi esportatori interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. È stata concessa un’audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite. |
(4) |
Per consentire ai produttori esportatori della RPC di presentare domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (di seguito «TEM») o un trattamento individuale («TI»), i servizi della Commissione hanno inviato i relativi formulari ai produttori esportatori notoriamente interessati e alle autorità della RPC. Un produttore esportatore ha chiesto l’applicazione del TEM, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, o il TI qualora l'inchiesta stabilisca che non soddisfa le condizioni per ottenere il TEM. |
(5) |
Dato il numero apparentemente elevato di produttori esportatori nella RPC e di importatori nella Comunità, nell'avviso di apertura è stato previsto di ricorrere a un campionamento per accertare l'esistenza del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base. |
(6) |
Tuttavia, per quanto riguarda i produttori esportatori della RPC, dato che soli tre di essi hanno cooperato, è stato successivamente deciso che non era necessario ricorrere a un campionamento. |
(7) |
Per quanto riguarda gli importatori di PVA, la Commissione ha chiesto a tutti gli importatori noti di fornirle informazioni riguardanti le importazioni e le vendite del prodotto in esame. Sulla base delle informazioni ricevute da 14 importatori che hanno collaborato, la Commissione ha scelto un campione di cinque importatori, due situati in Germania, uno in Italia, uno nei Paesi Bassi e uno negli Stati Uniti d'America. Gli importatori selezionati rappresentavano il massimo volume rappresentativo di vendite realizzate dagli importatori cooperanti (circa l’80 %) che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. |
(8) |
La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Hanno risposto due produttori comunitari, tre produttori esportatori della RPC, un produttore esportatore di Taiwan, i cinque importatori selezionati e sette utilizzatori della Comunità. |
(9) |
Per quanto riguarda le risposte ricevute degli utilizzatori, due questionari sono risultati incompleti e quindi non sono stati presi in considerazione. Inoltre, vari utilizzatori hanno presentato osservazioni senza rispondere al questionario. |
(10) |
Uno degli importatori del campione ha disdetto due volte all’ultimo momento una visita di verifica concordata. Di conseguenza, i dati comunicati da questa società non hanno potuto essere verificati e hanno dovuto provvisoriamente essere ignorati. |
(11) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini tanto della concessione del TEM/TI nel caso della RPC, quanto di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità per entrambi i paesi interessati. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
|
(12) |
Data la necessità di determinare, per i produttori esportatori della RPC che non hanno chiesto il TEM o che avrebbero potuto non ottenerlo, il valore normale sulla base dei dati del paese di riferimento indicato nell’avviso di apertura, il Giappone, è stata effettuata una visita di verifica presso la sede del seguente produttore:
|
1.3. Periodo dell'inchiesta
(13) |
L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo considerato»). |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
(14) |
I prodotti in esame sono determinati alcoli polivinilici (PVA) in forma di resine omopolimere con una viscosità (misurata in soluzione al 4 %) non inferiore a 3 mPas e non superiore a 61 mPas e un grado di idrolisi non inferiore a 84,0 mol % e non superiore a 99,9 mol %, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan («prodotto in esame»), dichiarati di norma al codice NC ex 3905 30 00. |
(15) |
Il PVA è prodotto per idrolisi dell'acetato di polivinile, ottenuto per polimerizzazione dell'acetato di vinile monomerico (prodotto principalmente a partire da etilene e da acido acetico). Il PVA ha una grande varietà di applicazioni. Nella Comunità, è soprattutto utilizzato per la produzione di butirale di polivinile (PVB) (25-29 % del consumo), additivi di polimerizzazione (21-25 %), rivestimenti per carta (17-21 %), adesivi (13-17 %) e per l’imbozzimatura di prodotti tessili (8-12 %). |
(16) |
Un utilizzatore comunitario ha sostenuto che un prodotto particolare che ha importato dalla RPC non deve essere considerato come prodotto in esame, perché i) non si tratta di un tipo di PVA standard e le sue caratteristiche chimiche e fisiche sono diverse e molto specifiche; ii) i suoi usi o applicazioni sono diversi da quelle del PVA di base. |
(17) |
Per quanto riguarda il primo argomento, si è constatato che questo tipo di prodotto corrisponde alla descrizione data al considerando 14 e presenta le stesse caratteristiche fisiche e tecniche fondamentali degli altri tipi che rientrano nella definizione del prodotto. Per quanto riguarda il secondo argomento, questo particolare tipo di PVA è utilizzato per la produzione di PVB, e questa non è soltanto, come si è detto al considerando 15, l'applicazione più importante, ma anche il mercato che presenta nella Comunità la crescita più rapida per il PVA. Non sarebbe realistico considerare questo mercato non standard. Inoltre, si è constatato che i prezzi medi del PVA erano dello stesso ordine per le varie applicazioni. Tenuto conto di tutte queste constatazioni, si è ritenuto non vi fosse motivo di escludere questo tipo dalla definizione del prodotto e l'argomento è stato quindi respinto. |
2.2. Prodotto simile
(18) |
L'inchiesta ha dimostrato che il PVA prodotto e venduto nella Comunità dall'industria comunitaria, il PVA prodotto e venduto sui mercati interni di Taiwan e della RPC e il PVA prodotto nella RPC e a Taiwan ed esportato nella Comunità, nonché quello prodotto e venduto in Giappone hanno sostanzialmente le stesse caratteristiche chimiche e fisiche di base e gli stessi impieghi di base. Di conseguenza, tali prodotti sono considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
3. DUMPING
3.1. Taiwan
3.1.1. Valore normale
(19) |
Per determinare il valore normale, si è in primo luogo stabilito se le vendite interne del prodotto simile a clienti indipendenti del solo produttore esportatore di Taiwan fossero rappresentative, cioè se il volume totale di tali vendite rappresentasse almeno il 5 % del suo volume totale di vendite all'esportazione del prodotto in esame sul mercato comunitario, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(20) |
Per ciascuno dei tipi di prodotto in esame venduti dal produttore esportatore sui propri mercati interni e considerati direttamente comparabili al tipo di prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità, si è stabilito se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative. Le vendite interne di un determinato tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative se il volume complessivo di vendite interne dello stesso ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell’inchiesta corrispondeva almeno al 5 % del volume complessivo delle vendite del tipo di prodotto comparabile esportato nella Comunità. |
(21) |
Successivamente, la Commissione ha esaminato se le vendite nel mercato interno di ciascun tipo di prodotto in quantità rappresentative fossero da ritenersi effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo scopo, è stata determinata per ogni tipo di prodotto esportato la proporzione di vendite interne redditizie a clienti indipendenti durante il periodo dell'inchiesta. |
(22) |
Per i tipi di prodotto per i quali oltre l’80 % in volume delle vendite sul mercato interno era effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore alla media ponderata del costo di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite del tipo in questione sul mercato interno. |
(23) |
Se il volume delle vendite remunerative di un prodotto rappresentava l’80 % o una percentuale inferiore del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto, o nel caso in cui la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto risultava inferiore ai costi di produzione, il valore normale è stato basato sul prezzo effettivamente praticato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle vendite remunerative di quel tipo di prodotto, a condizione che le vendite rappresentassero almeno il 10 % del volume di vendite totali per quel tipo di prodotto. |
(24) |
Quando il volume delle vendite remunerative di qualsiasi tipo di prodotto è risultato inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite per quel tipo di prodotto, si è considerato che il volume delle vendite di questo tipo di prodotto fosse insufficiente e che quindi il prezzo sul mercato interno non potesse essere utilizzato come base per la determinazione del valore normale. |
(25) |
Quando non è stato possibile utilizzare i prezzi di un particolare tipo di prodotto praticati dal produttore esportatore sul mercato interno per determinare il valore normale, esso è stato costruito come disposto dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. |
(26) |
Per costruire il valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, gli importi corrispondenti alle spese di vendita, alle spese generali e alle spese amministrative e ai profitti sono stati stabiliti, come disposto dall'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, sulla base dei dati reali riguardanti la produzione e le vendite nell'ambito di normali operazioni commerciali del prodotto simile da parte del produttore esportatore oggetto dell'inchiesta. |
3.1.2. Prezzo all'esportazione
(27) |
L’unico produttore esportatore ha esportato il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità. I prezzi all'esportazione sono stati quindi determinati sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili da tali acquirenti indipendenti per il prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
3.1.3. Confronto
(28) |
I valori normali e i prezzi all'esportazione dell’unico produttore esportatore sono stati messi a confronto a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi riguardanti il trasporto, l'assicurazione, la movimentazione, il carico e i costi accessori, l’imballaggio, il credito, il servizio d’assistenza (garanzie) e altri fattori (oneri bancari). |
3.1.4. Margine di dumping
(29) |
Dal confronto dei valori normali con i prezzi all'esportazione è risultato un margine di dumping di – 2,30 % per il produttore esportatore taiwanese, Chang Chun Petrochemical Co. Ltd, durante il periodo dell'inchiesta. |
(30) |
Dato che la sola società che ha collaborato è l'unico produttore esportatore del prodotto in esame di Taiwan e che le sue attività rappresentano il 100 % delle esportazioni taiwanesi verso la CE durante il periodo dell'inchiesta, si è concluso che a Taiwan non può essere imputato alcun dumping. |
3.2. Repubblica popolare cinese (RPC)
3.2.1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)
(31) |
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo nel caso dei produttori esportatori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, vale a dire quando tali produttori esportatori dimostrano che la produzione e la vendita del prodotto simile avvengono in condizioni di economia di mercato. Per comodità di riferimento, si riportano di seguito in forma sintetica tali criteri:
|
(32) |
Un produttore esportatore cinese e la società commerciale collegata hanno chiesto il TEM ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno risposto entro il termine stabilito al questionario destinato ai produttori esportatori. Il produttore fabbrica il prodotto in esame, mentre la società commerciale collegata si occupa delle vendite all'esportazione. È prassi abituale della Commissione esaminare se un gruppo di società collegate, considerato nel suo complesso, soddisfi le condizioni per ottenere il TEM. |
(33) |
Per il produttore esportatore e per la sua società commerciale che hanno chiesto il TEM, la Commissione ha cercato di ottenere tutte le informazioni ritenute necessarie e ha verificato presso le sedi di tali società, quando lo ha ritenuto necessario, tutte le informazioni contenute nella domanda. |
(34) |
Dall'inchiesta è risultato che al produttore esportatore cinese non poteva essere concesso il TEM perché non soddisfaceva il primo dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. |
(35) |
Si è constatato che il produttore esportatore e la sua società commerciale sono controllati da imprese interamente di proprietà dello Stato, che sono rappresentate da una maggioranza decisiva dei membri del consiglio d'amministrazione, in misura sproporzionata rispetto alla loro partecipazione. Inoltre, durante il periodo dell'inchiesta lo Stato ha acquisito una quota di partecipazione maggioritaria. Dal momento che le imprese interessate non hanno potuto presentare elementi che potessero essere considerati sufficienti per eliminare i dubbi circa le ingerenze dello Stato nelle decisioni di gestione, si è stabilito che questo gruppo di imprese era soggetto in misura significativa al controllo e all'ingerenza dello Stato. Alle parti interessate è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni in merito alle risultanze di cui sopra. Le osservazioni ricevute non sono state tali da modificare le conclusioni. |
(36) |
È risultato da quanto precede che il produttore esportatore cinese e la sua società commerciale non soddisfacevano tutti i criteri enunciati all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e non è stato quindi possibile concedere loro il TEM. |
3.2.2. Trattamento individuale
(37) |
Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, viene eventualmente stabilito un dazio applicabile su scala nazionale per i paesi che rientrano nel campo di applicazione di tale articolo, eccettuati i casi in cui le società in questione sono in grado di provare che rispondono a tutti i criteri enunciati all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. |
(38) |
Per quanto riguarda la RPC, il produttore esportatore e la sua società commerciale che hanno chiesto il TEM hanno chiesto anche il trattamento individuale, qualora non venisse concesso loro il TEM. |
(39) |
Dalle informazioni disponibili è emerso che il produttore esportatore e la sua società commerciale non hanno dimostrato di soddisfare cumulativamente tutti i requisiti per la concessione del trattamento individuale di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. È stato infatti stabilito che il produttore esportatore e la sua società commerciale non soddisfano il criterio di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera c), del regolamento di base, secondo il quale la maggioranza delle azioni deve appartenere a privati e i funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave devono essere in minoranza o la società deve dimostrare di essere sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato, per le ragioni esposte al considerando 35. |
3.2.3. Paese di riferimento
(40) |
Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM deve essere stabilito in base al prezzo o al valore costruito in un paese di riferimento. |
(41) |
Nell'avviso di apertura la Commissione aveva annunciato che intendeva utilizzare il Giappone come paese di riferimento adeguato ai fini della determinazione del valore normale per la RPC e invitato le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta. Alcune delle parti interessate hanno avanzato obiezioni e proposto di utilizzare come paese di riferimento l'India o Taiwan. |
(42) |
In India non esiste una produzione significativa di un prodotto simile. Taiwan era oggetto dell'inchiesta e i dati relativi a questo paese potevano quindi essere distorti dal dumping. Di conseguenza, le parti sono state informate che era stato scelto come paese di riferimento il Giappone, dato che questo paese non era interessato dall'inchiesta, aveva una produzione rappresentativa di un prodotto simile e che le condizioni di concorrenza sembravano appropriate. |
(43) |
La Commissione ha chiesto la collaborazione di quattro produttori conosciuti in Giappone e ha inviato loro il pertinente questionario. Due dei quattro produttori giapponesi hanno risposto al questionario, ma uno di questi non ha fornito dati completi e non ha accettato visite di verifica. I dati comunicati dal solo produttore giapponese che ha pienamente collaborato sono stati verificati sul posto. |
(44) |
Tuttavia, dopo la visita di verifica presso il produttore esportatore di Taiwan, si è constatato che Taiwan non ha praticato dumping durante il periodo dell'inchiesta. La questione della scelta di un paese di riferimento è stata perciò riesaminata. |
(45) |
Il volume di produzione di Taiwan è risultato costituire oltre il 100 % del volume delle esportazioni cinesi del prodotto in esame nella Comunità. Inoltre, il mercato taiwanese può essere considerato aperto, dato che il livello del dazio all'importazione è basso (dazio NPF del 5 %). L'inchiesta ha anche mostrato che a Taiwan le vendite interne del prodotto simile erano rilevanti e che le importazioni verso il mercato taiwanese erano sufficienti. Taiwan è stato quindi ritenuto un mercato concorrenziale e sufficientemente rappresentativo ai fini della determinazione del valore normale per la RPC. |
(46) |
Inoltre, le importazioni di PVA a Taiwan rappresentano circa il 15 % del consumo interno, contro soltanto il 3 % circa nel caso del Giappone, il che significa che il mercato giapponese è meno appropriato di quello di Taiwan in termini di concorrenza delle importazioni. Tenuto conto di quanto precede, si è deciso provvisoriamente di considerare Taiwan come il paese di riferimento più appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. |
3.2.4. Valore normale
(47) |
Essendo stato scelto Taiwan come paese di riferimento, come indicato al considerando 46, e conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale determinato per Taiwan ai considerando da 19 a 26 è stato utilizzato per calcolare il dumping nel caso della RPC. |
3.2.5. Prezzo all'esportazione
(48) |
Poiché i tre produttori esportatori cinesi che hanno collaborato rappresentavano nel loro insieme quasi la totalità delle esportazioni nella Comunità del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta, i loro dati sono stati utilizzati per determinare il prezzo all'esportazione. L'attendibilità delle informazioni fornite è stata tuttavia verificata confrontandole con i dati Eurostat sulle importazioni, che sono risultati sostanzialmente corrispondenti. |
(49) |
I tre produttori esportatori della RPC che hanno collaborato hanno venduto il prodotto esportato nella Comunità o direttamente a clienti indipendenti o tramite le società commerciali collegate situate nel paese esportatore. |
(50) |
I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi realmente pagati o pagabili nella Comunità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
3.2.6. Confronto
(51) |
Il valore normale per il solo produttore del paese di riferimento, Taiwan, e i prezzi all'esportazione dei tre produttori esportatori cinesi che hanno collaborato sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, come disposto dall'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi riguardanti il trasporto, l'assicurazione, la movimentazione, il carico e i costi accessori, l'imballaggio, il credito e le commissioni, ove applicabile e giustificato. |
3.2.7. Margine di dumping
(52) |
Poiché nessuno dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato ha ottenuto il TEM o il TI, è stato calcolato un margine di dumping nazionale per tutta la RPC utilizzando la media ponderata dei prezzi all'esportazione franco fabbrica dei tre produttori esportatori che hanno collaborato. |
(53) |
Dal confronto della media ponderata dei prezzi all'esportazione cinesi col valore normale del paese di riferimento è risultato un margine di dumping del 10,06 %. |
4. PREGIUDIZIO
4.1. Produzione comunitaria e industria comunitaria
(54) |
Nella Comunità il prodotto simile è fabbricato per la vendita da tre imprese: Kuraray Europe GmbH («KEG») in Germania, Celanese Ibérica Chemicals («Celanese») in Spagna e una terza impresa che produce volumi molto limitati, ma non ha collaborato all'inchiesta. KEG e Celanese hanno pienamente collaborato all'inchiesta. |
(55) |
Oltre ai produttori citati, tre produttori comunitari fabbricano il prodotto simile esclusivamente per uso proprio (uso vincolato). Due di queste imprese hanno cooperato all'inchiesta come utilizzatori perché hanno anche acquistato quantità rilevanti del prodotto in esame per la fabbricazione dei loro prodotti a valle. |
(56) |
Poiché i due produttori che hanno collaborato citati al considerando 54 rappresentavano l'80 % della produzione comunitaria totale (per uso vincolato e non) durante il periodo dell'inchiesta, si considera che essi rappresentino una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale del prodotto simile. Essi rappresentano pertanto l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e sono di seguito definiti «industria comunitaria». |
(57) |
Poiché l'industria comunitaria è rappresentata solo da due produttori, i dati ad essa relativi sono stati indicizzati al fine di tutelare la riservatezza, in conformità dell'articolo 19 del regolamento di base. |
(58) |
Per poter stabilire se l’industria comunitaria abbia o meno subito un pregiudizio e determinare il consumo e i diversi indicatori economici relativi alla situazione di detta industria, si è esaminato se, e in quale misura, l’analisi dovesse tener conto dell’uso cui viene destinata successivamente la produzione del prodotto simile dell’industria comunitaria. |
(59) |
Il PVA è utilizzato come prodotto intermedio per vari altri prodotti. Nella Comunità è spesso utilizzato per la produzione di butirale di polivinile («PVB») e utilizzato come adesivo, come rivestimento per carta, come additivo di polimerizzazione e per l’imbozzimatura di prodotti tessili. Si è constatato nel corso dell'inchiesta che uno dei produttori comunitari, che vendeva la maggior parte della propria produzione di PVA sul mercato, ne consumava anche volumi considerevoli in altre lavorazioni a valle nella stessa società (uso detto vincolato). Come si è detto al considerando 55, tre altre imprese della Comunità producevano PVA esclusivamente per uso vincolato e almeno due di queste, oltre a questa produzione, acquistavano sul mercato volumi rilevanti di PVA destinati a ulteriori impieghi a valle. |
(60) |
Si è constatato che le quantità destinate a uso vincolato dalle imprese interessate della Comunità potrebbero in via di principio essere sostituite da PVA acquistato, per esempio se le condizioni del mercato e/o considerazioni finanziarie inducessero tale evoluzione. Sono state pertanto incluse nell'analisi del mercato comunitario. |
4.2. Consumo comunitario
(61) |
Il consumo comunitario è stato determinato sulla base dei volumi delle vendite sul mercato libero della produzione dell'industria comunitaria destinata al mercato comunitario, dell'uso vincolato dell'industria comunitaria, delle quantità prodotte dagli altri (piccoli) produttori comunitari, quali risultano dalla banca dati più utilizzata in questo settore particolare, dell'uso vincolato dei due utilizzatori di cui al considerando 55, dei volumi verificati delle importazioni del solo produttore taiwanese e dei dati Eurostat relativi ai volumi delle importazioni comunitarie per tutti gli altri paesi. |
(62) |
Per quanto riguarda i dati Eurostat relativi ai volumi delle importazioni, come si è detto al considerando 14 il prodotto in esame è attualmente dichiarato al codice NC ex 3905 30 00. I dati Eurostat riguardanti questo codice NC ex includono anche alcuni prodotti di nicchia che non rientrano nella definizione del prodotto. Poiché non è stato possibile isolare in questa categoria più ampia i soli dati relativi al prodotto in esame, i dati sono stati adeguati sulla base delle informazioni sulle importazioni di tali prodotti di nicchia contenute nella denuncia. |
(63) |
Per quanto riguarda i dati Eurostat, occorre anche notare che alcune importazioni del prodotto in esame sono state dichiarate d'origine «segreta» e pertanto la banca dati pubblica non conteneva informazioni al riguardo. Precisazioni sui paesi d'origine delle importazioni dichiarate come tali sono state ottenute presso le autorità doganali competenti e incluse in tutte le tabelle e le analisi pertinenti. |
(64) |
Sulla base di quanto precede, si è constatato che il consumo di PVA è fortemente aumentato durante il periodo considerato e in particolare tra il 2004 e il 2005. Nel corso del periodo considerato, l'aumento del consumo è stato del 14 %, soprattutto in conseguenza della rapida crescita della domanda di PVA come materia prima per la produzione di butirale di polivinile (PVB), utilizzato nella fabbricazione di pellicole o fogli di PVB. Le pellicole di PVB sono utilizzate come strato intermedio nella fabbricazione di vetri di sicurezza laminati per l’industria automobilistica e l’edilizia, un mercato in forte espansione nella Comunità.
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4.3. Importazioni dai paesi interessati
(65) |
Poiché il margine di dumping constatato per Taiwan è inferiore alla soglia de minimis, le importazioni originarie di questo paese devono provvisoriamente essere escluse dalla valutazione del pregiudizio. |
a) Volume e quota di mercato ed entità delle importazioni in questione
(66) |
I volumi delle importazioni del prodotto in esame sono diminuiti del 39 % tra il 2003 e il 2004, sono aumentati del 29 % nel 2005 e poi sono scesi leggermente, sicché durante il periodo dell’inchiesta si è avuto un calo dell'11 % rispetto al 2003.
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(67) |
Anche la quota di mercato delle importazioni dalla RPC prima è fortemente diminuita e poi è risalita. Nel 2005 e durante il periodo dell’inchiesta le importazioni dalla RPC rappresentavano il 13 % dell'intero mercato comunitario.
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b) Prezzi
(68) |
Tra il 2003 e il periodo dell'inchiesta il prezzo medio delle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC è diminuito del 2 %.
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c) Sottoquotazione dei prezzi
(69) |
Per determinare la sottoquotazione dei prezzi la Commissione ha esaminato i dati relativi ai prezzi nel PI. I prezzi di vendita dell'industria comunitaria erano prezzi netti, previa detrazione di eventuali sconti e ribassi. Ove necessario, tali prezzi sono stati adeguati allo stadio franco fabbrica, escludendo i costi di trasporto nella Comunità. Anche i prezzi all'importazione dalla RPC sono al netto di sconti e ribassi e sono stati adeguati, se necessario, ai prezzi CIF frontiera comunitaria, tenendo opportunamente conto dei dazi doganali (6,5 %) e dei costi successivi all'importazione sostenuti dagli importatori nella Comunità. |
(70) |
I prezzi di vendita dell'industria comunitaria e i prezzi all'importazione dalla RPC sono stati confrontati allo stesso stadio commerciale, quello della vendita ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario. Poiché si è ritenuto che il confronto per tipo di prodotto dovesse essere significativo ed equo e quindi dovesse essere escluso ogni confronto tra una qualità ordinaria e una qualità speciale rientrante nella definizione del prodotto, è stato considerato opportuno escludere dal confronto alcuni prodotti, rappresentanti il 35 % delle importazioni originarie della RPC, ma solo una piccola quantità delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario. |
(71) |
Durante il periodo dell'inchiesta, la media ponderata dei margini di sottoquotazione, espressa in percentuale rispetto ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria, è stata per la RPC del 3,3 %. |
4.4. Situazione dell’industria comunitaria
(72) |
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria ha comportato una valutazione di tutti i fattori economici che influiscono sulla situazione di questa industria durante il periodo considerato. Per motivi di riservatezza, dal momento che l’analisi riguarda soltanto due società, la maggior parte degli indicatori sono presentati in forma indicizzata o indicando una forcella di valori minimi e massimi. |
a) Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti
|
2003 |
2004 |
2005 |
PI |
Produzione in tonnellate (forcelle) |
60 000-80 000 |
65 000-85 000 |
70 000-90 000 |
75 000-95 000 |
Produzione (indice) |
100 |
103 |
119 |
126 |
Capacità di produzione in (forcelle) |
60 000-80 000 |
65 000-85 000 |
70 000-90 000 |
75 000-95 000 |
Capacità di produzione (indice) |
100 |
107 |
129 |
133 |
Utilizzazione delle capacità (indice) |
100 |
97 |
92 |
94 |
(73) |
La produzione dell'industria comunitaria è aumentata del 26 % nel corso del periodo considerato. L'aumento sensibile della capacità di produzione, in particolare nel 2005, è stato determinato dalla crescita della domanda sul mercato comunitario. |
(74) |
Tra il 2003 e il periodo dell’inchiesta capacità di produzione supplementari sono state installate dall'industria comunitaria. Nello stesso periodo la capacità di produzione è diminuita del 6 %. |
b) Volume delle vendite e quote di mercato nella Comunità
(75) |
La tabella che segue indica i risultati dell'industria comunitaria in relazione alle vendite ad acquirenti indipendenti della Comunità:
|
(76) |
I volumi delle vendite dell'industria comunitaria a clienti indipendenti nella Comunità sono aumentati del 22 % dal 2003 al PI. Nel valutare questo dato va tenuto conto di un aumento del consumo nella Comunità. |
(77) |
La quota di mercato dell'industria comunitaria è aumentata nel 2004, poi è fortemente diminuita nel 2005; durante il periodo dell’inchiesta era superiore del 4 % a quella del 2003. |
c) Prezzi nella Comunità
(78) |
La principale materia prima utilizzata per la produzione di PVA è l'acetato di vinile monomerico («VAM»). Il VAM è un prodotto di base ed è quindi l'equilibrio tra la domanda e l'offerta che ne determina il prezzo. Inoltre, il prezzo di mercato del VAM è fortemente influenzato dall'andamento dei prezzi del petrolio e del gas in quanto i principali input per la fabbricazione del VAM sono l'acido acetico (la cui produzione richiede grosse quantità di gas naturale) e l'etilene (prodotto per distillazione di idrocarburi). Per di più, anche l'energia incide fortemente sul costo di produzione del PVA a partire dal VAM. La quota complessiva dei costi energetici nella produzione del PVA è quindi dell’ordine del 50-60 % e, in condizioni normali, si può prevedere che una variazione sensibile dei prezzi del petrolio e del gas avrà un impatto diretto sul prezzo di vendita del PVA. |
(79) |
Si è constatato che i prezzi di queste materie prime sono aumentati notevolmente sul mercato mondiale tra il 2003 e il periodo dell'inchiesta. Durante questo periodo i prezzi del VAM sono aumentati del 20-30 % e l'aumento dei prezzi dell'energia è stato ancora più sensibile. Tuttavia, questo forte incremento dei prezzi delle principali materie prime non si è tradotto in prezzi di vendita più elevati praticati dall'industria comunitaria: i prezzi di vendita dell'industria comunitaria sono diminuiti durante lo stesso periodo del 5 %, con un andamento particolarmente negativo nel 2004 (– 7 %). Anziché ripercuotere l'aumento dei costi sulla sua clientela, l'industria comunitaria ha quindi dovuto ridurre i suoi prezzi per non perdere clienti.
|
d) Scorte
(80) |
Nella tabella seguente sono indicati i volumi delle scorte alla fine di ciascun periodo.
|
(81) |
Il livello delle scorte si è mantenuto nell'insieme stabile. È diminuito del 13 % tra il 2003 e il 2004, è poi aumentato del 9 % fino alla fine 2005 e in seguito è sceso ancora del 9 %. |
e) Investimenti e capacità di ottenere capitali
|
2003 |
2004 |
2005 |
PI |
Investimenti (indice) |
100 |
369 |
177 |
62 |
(82) |
Gli investimenti hanno toccato il livello massimo nel 2004 e 2005, quando le capacità di produzione dell'industria comunitaria sono state aumentate per rispondere alla domanda crescente sul mercato. Nel corso dell'inchiesta si è constatato che gli investimenti in edifici, impianti e macchinari nel 2003 e nel PI erano destinati essenzialmente a mantenere il livello di capacità produttiva. |
(83) |
Dall'inchiesta è emerso che le performance finanziarie dell'industria comunitaria sono peggiorate, ma non è risultato che la sua capacità di ottenere capitali sia stata seriamente compromessa durante il periodo considerato. |
f) Redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa
(84) |
In considerazione degli oneri straordinari molto elevati sostenuti dal principale produttore comunitario durante il periodo considerato, non è stato ritenuto ragionevole determinare la redditività sulla base del profitto netto al lordo dell'imposta. Gli oneri straordinari erano dovuti al cambiamento di proprietà del principale produttore comunitario nel 2001. La redditività dell'industria comunitaria è stata quindi determinata esprimendo l'utile di esercizio sulle vendite del prodotto simile a clienti indipendenti in percentuale del fatturato di tali vendite.
|
(85) |
Il calo dei prezzi di vendita tra il 2003 e il periodo dell'inchiesta ha fortemente influito sulla redditività dell'industria comunitaria, scesa di oltre il 10 % durante il periodo considerato. Il rendimento degli attivi netti è stato calcolato esprimendo il profitto netto al lordo dell'imposta del prodotto simile come percentuale del valore contabile netto del capitale fisso destinato al prodotto simile. Questo indicatore ha seguito una tendenza analoga a quella della redditività, decrescendo in misura significativa nel periodo in esame. Analogo andamento negativo si è constatato per quanto riguarda il flusso di cassa generato dall'industria comunitaria, il che ha comportato un grave deterioramento complessivo della situazione finanziaria di tale industria durante il PI. |
g) Occupazione, produttività e salari
|
2003 |
2004 |
2005 |
PI |
Numero di occupati (indice) |
100 |
100 |
97 |
96 |
Costo del lavoro medio per occupato (indice) |
100 |
105 |
97 |
95 |
Produttività (indice) |
100 |
103 |
123 |
132 |
(86) |
In conseguenza dei seri sforzi compiuti per ridurre i costi, il numero degli addetti dell'industria comunitaria è diminuito dal 2004 del 4 %. Dal 2003 al periodo dell'inchiesta, l'industria comunitaria è riuscita ad aumentare del 32 % la produttività per addetto. Durante lo stesso periodo, il costo medio del lavoro per addetto è diminuito del 5 %. Si può quindi concludere che, durante il periodo considerato, l'industria comunitaria ha compiuto progressi molto significativi dal punto di vista dell'efficacia dei costi. |
h) Entità del margine di dumping
(87) |
Dati il volume e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping, l'incidenza dei margini di dumping effettivi non può essere considerata trascurabile. |
i) Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(88) |
In assenza di informazioni sull'esistenza di eventuali pratiche di dumping precedenti alla situazione esaminata dal presente procedimento, la questione risulta irrilevante. |
j) Crescita
(89) |
L'inchiesta ha mostrato che, durante il periodo considerato, l'industria comunitaria ha aumentato la sua quota di mercato comunitario dell'1-2 %. |
4.5. Conclusioni in merito al pregiudizio
(90) |
Tra il 2003 e il periodo dell'inchiesta, l'evoluzione di alcuni indicatori di pregiudizio è stata positiva: l'industria comunitaria è riuscita ad aumentare i suoi volumi di vendite e la sua quota di mercato e ha investito molto in capacità di produzione supplementari. |
(91) |
Tuttavia, l'andamento dei suoi indicatori finanziari è stato negativo: il margine di profitto ragionevole raggiunto nel 2003 è diminuito in modo rapido e costante dal 2004 alla fine del periodo dell'inchiesta. L'utile sul capitale investito e il flusso di cassa hanno conosciuto uno sviluppo negativo esponenziale. Questa evoluzione si spiega col fatto che non è stato possibile ripercuotere il brusco aumento dei costi delle materie prime sui prezzi di vendita del prodotto simile. Mentre in una situazione di mercato normale, tenuto conto dell'aumento dei prezzi delle materie prime, si sarebbe avuto presumibilmente un aumento dei prezzi di vendita del PVA del 10-20 %, i prezzi di vendita del prodotto simile praticati dall'industria comunitaria sono diminuiti del 5 %, a scapito della sua redditività. Cionondimeno, durante il periodo dell'inchiesta i prezzi delle importazioni dalla RPC sono rimasti inferiori a quelli dell'industria comunitaria del 3,3 % in media ponderata. |
(92) |
Alla luce delle considerazioni che precedono, si conclude in via provvisoria che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
5. NESSO DI CAUSALITÀ
5.1. Introduzione
(93) |
Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni in regime di dumping del prodotto in esame originario della RPC hanno causato all'industria comunitaria un pregiudizio che può essere considerato come notevole. Sono stati altresì esaminati fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che avrebbero potuto danneggiare l'industria comunitaria nello stesso periodo, in modo da non attribuire alle importazioni oggetto di dumping l'eventuale pregiudizio causato da tali fattori. |
5.2. Effetti delle importazioni in dumping
(94) |
Le importazioni originarie della RPC si sono mantenute durante il periodo considerato a livelli significativi, cioè hanno sempre rappresentato una quota di mercato pari almeno al 10 %. Allo stesso tempo, i prezzi medi di tutti i produttori esportatori della RPC sono scesi del 2 % e sono stati inferiori del 3,3 % ai prezzi medi dell'industria comunitaria nel corso del PI. L'industria comunitaria, per mantenersi sul mercato interno e a causa dei prezzi di mercato molto bassi imposti dalle importazioni dalla RPC, si è vista costretta a diminuire i prezzi di vendita del 5 % durante il periodo considerato. |
(95) |
Questa politica dei prezzi sleale dovuta alle importazioni in regime di dumping provenienti dalla RPC ha avuto pertanto l'effetto di abbassare i prezzi dell'industria comunitaria, che non hanno neppure potuto coprire l'aumento dei costi delle materie prime, come evidenzia la notevole riduzione della redditività dell'industria comunitaria. |
(96) |
Sulla base delle precedenti considerazioni, è evidente che le importazioni a basso prezzo provenienti dalla RPC che hanno notevolmente sottoquotato i prezzi dell'industria comunitaria hanno svolto un ruolo determinante nel deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, che si riflette nella netta diminuzione della redditività e nel forte deterioramento degli altri indicatori finanziari. |
5.3. Effetti di altri fattori
a) Importazioni originarie di paesi terzi diversi dalla RPC
(97) |
Secondo Eurostat e in base alle informazioni ottenute nel corso dell'inchiesta, i principali paesi terzi dai quali è importato PVA sono Usa, Giappone e Taiwan. Importazioni originarie di altri paesi terzi (quantitativi)
Importazioni originarie di altri paesi terzi (prezzi medi)
Quote di mercato
|
(98) |
Le importazioni in provenienza dagli Stati Uniti sono fortemente aumentate dal 2003 e durante il periodo dell'inchiesta rappresentavano oltre 22 000 tonnellate, cioè quasi il 14 % del mercato comunitario totale (vincolato e non vincolato). L'inchiesta ha mostrato che per la maggior parte queste vendite hanno riguardato parti collegate e che i prezzi unitari medi si situavano, durante tutto il periodo considerato, tra il 15 e il 20 % al di sopra dei prezzi medi CIF delle importazioni cinesi. Inoltre, si è accertato che le quantità sono state rivendute a clienti indipendenti a prezzi superiori del 10-20 % ai suddetti prezzi all'importazione. Dato che i prezzi di mercato del PVA originario degli Stati Uniti erano dello stesso ordine di quelli del PVA prodotto dall'industria comunitaria, non hanno contribuito al calo dei prezzi osservato durante il periodo considerato. Si può quindi concludere che queste importazioni non hanno avuto un effetto significativo sulla situazione dell'industria comunitaria. |
(99) |
Durante il periodo considerato ci sono state anche consistenti importazioni dal Giappone, che hanno rappresentato quasi il 9 % del mercato comunitario durante il PI. Dopo un calo nel 2004, le importazioni giapponesi sono nuovamente aumentate a partire dal 2005 e durante il PI erano superiori del 3 % a quelle del 2003. Tuttavia, l'analisi dei prezzi di vendita di queste importazioni ha mostrato che i prezzi medi erano superiori ai prezzi che l'industria comunitaria poteva raggiungere; pertanto, esse non hanno contribuito all'andamento negativo dei prezzi che ha determinato un grave deterioramento della situazione dell'industria comunitaria. |
(100) |
Le importazioni da Taiwan provengono da un solo produttore che ha pienamente collaborato all'inchiesta. Si è constatato che questi dati erano più attendibili dei dati Eurostat, dato che il codice NC include altri prodotti oltre al prodotto in esame. Per ragioni di riservatezza, sono presentati in forma di indici o di forcelle. Le importazioni da Taiwan, dopo un forte aumento nel 2004, sono gradualmente diminuite e rappresentavano il 6-7 % dell'intero mercato comunitario durante il PI (circa la metà della quota di mercato delle importazioni dalla RPC). Durante lo stesso periodo, i prezzi medi di queste importazioni sono aumentati dell'8 %, contrariamente all'andamento dei prezzi registratosi per le importazioni dalla RPC. Di conseguenza, la differenza di prezzo tra PVA importato dalla RPC e PVA importato da Taiwan è aumentata raggiungendo il 12-18 % durante il PI. Tenuto conto di questi elementi, si è concluso provvisoriamente che queste importazioni non hanno avuto un effetto rilevante sulla situazione dell'industria comunitaria. |
(101) |
Oltre alle importazioni dagli Stati Uniti, dal Giappone e da Taiwan, non ci sono state importazioni di volumi significativi da altri paesi. Sulla base delle constatazioni relative a queste importazioni riportate ai considerando da 97 a 100, si può quindi concludere provvisoriamente che le importazioni da paesi diversi dalla RPC non hanno contribuito al notevole pregiudizio subito dall'industria comunitaria. |
b) Vendite comunitarie eventuali di altri produttori comunitari
(102) |
Come è precisato ai considerando 54 e 55, oltre ai due produttori che costituiscono l'industria comunitaria, quattro altre imprese fabbricano nella Comunità il prodotto in esame. Tre di esse, di cui due hanno collaborato all'inchiesta come utilizzatori, utilizzano tutta la loro produzione di PVA per la fabbricazione di prodotti a valle. La quarta produce soltanto quantità molto limitate. Tenuto conto di quanto sopra, si può ritenere che gli altri produttori comunitari non abbiano in alcun modo concorso a determinare il calo dei prezzi del mercato e il conseguente pregiudizio subito dall'industria comunitaria. |
c) Pregiudizio autoinflitto risultante da inefficacia dei costi
(103) |
Varie parti interessate hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria derivava dal fatto che essa non era riuscita a mantenersi competitiva sul piano dei costi e aveva compiuto investimenti errati. A tale riguardo, come è indicato al considerando 86, l'inchiesta ha dimostrato che l'industria comunitaria, durante il periodo considerato, ha incrementato sensibilmente la sua produttività, aumentando la produzione e riducendo la manodopera. Inoltre, è stato accertato che gli investimenti destinati ad aumentare la capacità di produzione (cfr. considerando 73) non hanno avuto un'influenza significativa sull'andamento fortemente negativo della situazione finanziaria dell'industria comunitaria. |
(104) |
Il solo fattore che abbia influito negativamente in modo significativo sui costi di produzione del prodotto simile durante il periodo considerato è stato quindi il forte aumento dei prezzi delle materie utilizzate per la sua fabbricazione, come indicato ai considerando 78 e 79. L'inchiesta ha mostrato che l'evoluzione dei prezzi pagati dall'industria comunitaria per l'acquisto di VAM e di energia ha corrisposto all'andamento dei prezzi di queste materie prime sul mercato mondiale e non può quindi essere attribuita al modo in cui si è approvvigionata l'industria comunitaria. Questo argomento è pertanto respinto. |
d) Ritardo nell'adeguamento dei prezzi
(105) |
Un importante utilizzatore di PVA ha sostenuto che sarebbe normale, per questo particolare settore, che l'aumento del prezzo d'acquisto del VAM non si sia ancora ripercosso in un aumento del prezzo di vendita del PVA. Questo si spiegherebbe per il fatto che nel settore i contratti a lungo termine sono la norma e, pertanto, una sensibile sfasatura temporale sarebbe normale. A tale riguardo, se è vero che in alcuni casi le vendite dell'industria sono effettuate in base a contratti di questo tipo, è raro che tali contratti prevedano un prezzo fisso per un periodo di più di un anno. Nel quadro di questi contratti, i prezzi sono perciò rinegoziati dopo un certo periodo o se si verifica una variazione sensibile dei prezzi delle materie prime. Di conseguenza, questo argomento è respinto. |
5.4. Conclusioni sul nesso di causalità
(106) |
In conclusione, l'analisi di cui sopra ha dimostrato che le importazioni dalla RPC durante il periodo considerato hanno causato durante tutto questo periodo un forte calo dei prezzi sul mercato comunitario. Durante il PI, i prezzi delle importazioni dalla RPC erano sensibilmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria. |
(107) |
Il calo dei prezzi ha portato a una sensibile diminuzione dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria, che ha coinciso per l'industria comunitaria con un netto calo della redditività, degli utili sul capitale investito e del flusso di cassa risultante dalle attività operative. |
(108) |
Inoltre, dall'esame degli altri fattori che potrebbero aver arrecato un pregiudizio all'industria comunitaria è emerso che nessuno di tali fattori può aver avuto un impatto negativo rilevante. |
(109) |
In base all'analisi che precede, che ha debitamente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si conclude pertanto in via provvisoria che le importazioni originarie del paese in questione hanno causato all'industria comunitaria un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base. |
6. INTERESSE DELLA COMUNITÀ
(110) |
La Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni raggiunte sul dumping, sul pregiudizio e sul nesso di causalità, vi fossero valide ragioni per concludere che in questo caso particolare l'adozione di misure non sia nell'interesse della Comunità. A tal fine, come previsto dall'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato i probabili effetti delle misure su tutte le parti interessate. |
6.1. Interesse dell’industria comunitaria
(111) |
Come indicato al considerando 56, l’industria comunitaria è costituita da due società, con impianti di produzione in Germania e in Spagna e da 200 a 300 dipendenti direttamente addetti alla produzione e alla vendita del prodotto simile e alle connesse attività amministrative. Se saranno istituite misure, si può prevedere che il calo dei prezzi sul mercato comunitario avrà fine e che i prezzi di vendita dell'industria comunitaria cominceranno a risalire, e di conseguenza che la sua situazione finanziaria migliorerà. |
(112) |
D'altro canto, se non dovessero essere istituite misure antidumping, è probabile che l'andamento negativo degli indicatori finanziari dell'industria comunitaria, in particolare della sua redditività, si manterrà. L'industria comunitaria perderà in tal caso una notevole quota di mercato perché non sarà più in grado di adeguarsi ai prezzi di mercato determinati dalle importazioni in provenienza dalla RPC. Nella peggiore delle ipotesi, l'industria comunitaria sarebbe costretta a uscire dal mercato libero e a mantenere la produzione di PVA per il solo uso vincolato. Nei due casi, probabili conseguenze saranno riduzioni della produzione e degli investimenti, chiusure di impianti di produzione e perdita di posti di lavoro nella Comunità. |
(113) |
In conclusione, l’istituzione di misure antidumping consentirà all’industria comunitaria di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole accertato. |
6.2. Interesse degli importatori indipendenti
(114) |
Come si è detto al considerando 8, sono stati inviati questionari a un campione di cinque importatori, rappresentanti circa l'80 % delle importazioni comunitarie del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Le informazioni comunicate da uno degli importatori del campione hanno dovuto essere ignorate in questa fase perché per due volte egli ha annullato una visita di verifica già concordata. Le risposte fornite a tre dei questionari hanno potuto essere verificate sul posto. |
(115) |
La quota del fatturato totale delle attività di questi importatori rappresentata dal PVA era molto esigua. In media, il 3-4 % delle attività di questi importatori ha potuto essere collegato a importazioni di PVA dalla RPC. Gli importatori hanno un campo di attività molto più ampio che può anche includere il commercio e la distribuzione in generale. Alcuni importatori acquistano il prodotto oggetto dell'inchiesta non soltanto nella RPC ma anche da altre fonti all'interno e all'esterno della Comunità, compresa l'industria comunitaria. Il margine di profitto medio conseguito dagli importatori del campione sul commercio di PVA è del 5 % circa. |
(116) |
Gli importatori comunitari sono contrari all'istituzione di misure. Gli importatori che hanno collaborato hanno sostenuto che l'istituzione di misure nuocerebbe seriamente alle loro operazioni, perché non potrebbero ripercuotere l'aumento dei prezzi sugli utilizzatori. Al riguardo, va detto che l'istituzione di un dazio antidumping sulle importazioni originarie della RPC, come è stato spiegato al considerando 111, avrà molto probabilmente come conseguenza un lieve aumento dei prezzi di mercato. Si può quindi prevedere che gli importatori che acquistano il prodotto in esame nella RPC potranno ripercuotere i costi di questo dazio sul cliente finale. La rilevante sottoquotazione ancora constatata dopo l'adeguamento dei prezzi CIF frontiera comunitaria per tenere conto dei costi successivi all'importazione lascia supporre che un aumento dei prezzi è possibile In ogni caso, tenuto conto dell'importanza limitata delle vendite di questo prodotto nelle attività degli importatori e del margine di profitto attualmente conseguito, sia complessivamente che relativamente alle sole vendite di PVA, si può prevedere che il dazio antidumping, quale è provvisoriamente determinato, non inciderà in misura significativa sulla situazione finanziaria di questi operatori economici. |
(117) |
Sebbene gli importatori/distributori non siano favorevoli all’istituzione di misure, sulla base delle informazioni disponibili si può concludere che sugli eventuali vantaggi che potrebbe per loro comportare l’assenza di misure prevale l’interesse dell’industria comunitaria di vedere neutralizzate le pratiche commerciali sleali e pregiudizievoli della RPC. |
6.3. Interesse degli utilizzatori
(118) |
Sette utilizzatori hanno compilato il questionario. Le risposte di due di queste imprese erano incomplete e non hanno quindi potuto essere prese in considerazione nell'analisi. Le altre cinque società utilizzavano il PVA per diverse applicazioni: per la produzione di adesivi, di polveri industriali, di PVB, per l'imbozzimatura e il finissaggio di prodotti tessili e per la produzione di resine. |
(119) |
Secondo le informazioni relative agli acquisti fornite nelle risposte ai questionari, gli acquisti dei cinque utilizzatori che hanno collaborato hanno rappresentato durante il periodo dell'inchiesta circa il 19 % del consumo comunitario totale di PVA e le loro importazioni dalla RPC hanno costituito il 22 % circa del totale delle importazioni dalla RPC. È da notare che le importazioni dalla RPC rappresentavano, complessivamente, una quota minoritaria dei loro acquisti, il 15 %. Tuttavia, le situazioni sono molto diverse: uno degli utilizzatori che hanno collaborato non ha importato nulla dalla RPC durante il periodo dell'inchiesta, mentre un altro ha acquistato PVA esclusivamente nella RPC. |
(120) |
Gli utilizzatori che hanno collaborato hanno addotto una serie di argomenti contro l'istituzione di misure. |
(121) |
Due imprese utilizzano il PVA per la fabbricazione di adesivi. Si è accertato che, per la produzione di questi adesivi, il PVA costituisce un input essenziale che, secondo la composizione del prodotto, può rappresentare fino all'80 % dei costi di fabbricazione. Le imprese hanno sostenuto che, tenuto conto della quota considerevole del PVA nel costo di produzione e dei margini di profitto conseguiti sulle vendite di adesivi, un dazio antidumping potrebbe condurli al fallimento o costringerli a delocalizzare la loro produzione al di fuori della Comunità. Queste imprese hanno espresso forti dubbi sulla disponibilità dei loro clienti a sostenere un eventuale aumento dei prezzi derivante da dazi antidumping. Al riguardo, se è vero che i margini di profitto in questo particolare settore sono modesti, va anche notato che le misure proposte influiscono direttamente soltanto sui prezzi d'acquisto del PVA d'origine cinese, che costituisce soltanto una fonte d'approvvigionamento, e che questi prezzi erano nettamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria durante il periodo dell'inchiesta. L'incidenza del dazio antidumping sul costo di produzione degli adesivi di queste imprese non è quindi irrilevante ma, considerato anche il livello del dazio proposto, non sembrano esservi ragioni per le quali i loro clienti non sarebbero disposti a sostenere almeno in gran parte questo aumento del costo. |
(122) |
Due altre imprese utilizzano il PVA per la produzione di PVB. Anche nel caso della produzione di PVB il PVA è un fattore di costo principale. Una di queste imprese, che impiega poi il PVB per la produzione di pellicola di PVB, ha lasciato intendere che eventuali misure potrebbero indurla a delocalizzare la produzione di PVB al di fuori della Comunità. Questa impresa ha anche sostenuto che, tenuto conto del tempo necessario per ottenere un PVA con caratteristiche adatte a tale applicazione, sarebbe complicato e costoso cambiare fornitore. Anche l'altro produttore di PVB che ha collaborato in qualità di utilizzatore, che impiega PVA non solo per la fabbricazione di PVB ma principalmente per la produzione di polveri industriali, ha fatto presente che cambiare fornitore sarebbe un'operazione difficile e lunga e ha espresso preoccupazione circa l'aumento dei costi che l'istituzione di misure potrebbe determinare. |
(123) |
Si ammette che un aumento del costo d'acquisto del PVA si tradurrà in un costo di fabbricazione del PVB più elevato. Tuttavia, dato che le importazioni dalla RPC rappresentano il 13 % del mercato comunitario, tali misure non avranno un'incidenza diretta sull'87 % del PVA consumato nella Comunità. Inoltre, l'aliquota del dazio proposto è modesta. Tenuto conto di quanto precede e delle buone condizioni di mercato per il PVB, l'effetto di questo dazio è considerato tollerabile. |
(124) |
Per quanto riguarda la procedura di qualificazione, si ammette che, per alcune applicazioni particolari, le caratteristiche del PVA possono essere molto specifiche e vincolanti e richiedere di conseguenza un lungo processo di qualificazione, che comporta prove approfondite. Tuttavia, occorre ricordare che le misure antidumping non hanno lo scopo di escludere determinati fornitori dal mercato comunitario. Ogni misura proposta è unicamente diretta a ristabilire scambi equi e a correggere una situazione di mercato distorta. Di conseguenza, e tenuto conto del livello del dazio antidumping proposto, non c'è ragione di ritenere che certi utilizzatori sarebbero costretti a cambiare fornitore nel caso le misure fossero applicate. |
(125) |
Un utilizzatore che ha collaborato, fabbricante di tessuti in poliestere/cotone e cotone, che utilizza il PVA per l'imbozzimatura e il finissaggio dei tessuti greggi, ha segnalato che misure potrebbero indurre la società a delocalizzare le sue attività di filatura e tessitura al di fuori della Comunità. A tale riguardo, si è stabilito che la quota del PVA nel costo di fabbricazione dei prodotti dell'impresa è piuttosto limitata, essendo compresa tra lo 0,2 % e lo 0,8 %. Considerata l'aliquota del dazio proposto, si può perciò ritenere che l'incidenza di tale dazio non sarebbe significativa. |
(126) |
Infine, il denunziante KEG ha sostenuto che la non istituzione di misure lederebbe gli interessi degli utilizzatori, dato che i cattivi risultati finanziari delle sue attività relative al PVA potrebbero indurre KEG a ritirarsi dal mercato libero per concentrare le sue attività sul mercato a valle. Se ciò dovesse verificarsi, ha sostenuto il denunziante, l'industria utilizzatrice si troverebbe a corto di approvvigionamenti perché KEG è un fornitore importante e affidabile. Anche se questo argomento non è stato appoggiato esplicitamente dagli utilizzatori interessati, è accertato che tre dei cinque utilizzatori interessati acquistano consistenti quantità di PVA da KEG e che questa impresa può essere considerata come il più importante fornitore sul mercato comunitario. Se, per qualsiasi motivo, KEG si ritirasse dal mercato, non può essere escluso che l'industria utilizzatrice si troverebbe di fronte a gravi problemi di approvvigionamento. |
6.4. Conclusioni in merito all'interesse della Comunità
(127) |
Si può prevedere che l'istituzione di misure permetterà all'industria comunitaria di migliorare la sua redditività. Considerata la situazione finanziaria sfavorevole dell'industria comunitaria, esiste il rischio concreto che, in assenza di misure, l'industria comunitaria debba chiudere impianti di produzione e licenziare lavoratori. In generale, anche gli utilizzatori nella Comunità trarrebbero vantaggio dall'istituzione di misure, dato che la fornitura di volumi sufficienti di PVA non sarà compromessa, mentre l'aumento complessivo del prezzo d'acquisto del PVA sarà modesto. Tenuto conto di quanto precede, si conclude provvisoriamente che, nel caso presente, non esiste alcuna ragione imperativa di non istituire misure nell'interesse della Comunità. |
7. PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
(128) |
Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all’interesse della Comunità, si ritiene che debbano essere istituite misure provvisorie riguardanti le importazioni del prodotto in esame originarie della RPC, per evitare che le importazioni in dumping arrechino ulteriore pregiudizio all’industria comunitaria. |
(129) |
Per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame da Taiwan, nessun dumping è stato provvisoriamente constatato, come indicato al considerando 30. Di conseguenza, non dovrebbe essere istituita alcuna misura provvisoria. Considerando il momento in cui interviene questa determinazione, è stato giudicato opportuno concedere alle parti interessate un mese di tempo per presentare le loro osservazioni su questa constatazione provvisoria, al fine di chiudere eventualmente il procedimento riguardante le importazioni da Taiwan del prodotto in esame. |
7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio
(130) |
Il livello delle misure provvisorie relative alle importazioni originarie della RPC deve essere sufficiente ad eliminare gli effetti pregiudizievoli causati all'industria dalle importazioni in dumping, senza tuttavia superare i margini di dumping accertati. Nel calcolare l'importo del dazio necessario ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è ritenuto che le misure debbano consentire all'industria comunitaria di coprire i propri costi e ottenere complessivamente un utile al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping. |
(131) |
Si considera che nel 2003 la situazione concorrenziale sul mercato comunitario era normale. In mancanza di dumping pregiudizievole, l'industria comunitaria realizzava un margine di profitto normale nella forcella indicata al considerando 84. Di conseguenza, sulla base delle informazioni disponibili, si è provvisoriamente stabilito che un margine di profitto corrispondente a tale livello può essere considerato come il livello appropriato che l'industria comunitaria poteva prevedere di raggiungere in assenza di dumping pregiudizievole. |
(132) |
Il livello dell'aumento dei prezzi necessario è stato quindi determinato in base ad un confronto, allo stesso stadio commerciale, tra la media ponderata dei prezzi all'importazione, utilizzata per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e i prezzi non pregiudizievoli dei prodotti venduti dall'industria comunitaria sul mercato comunitario. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto adeguando il prezzo di vendita applicato da ciascun produttore dell’industria comunitaria in funzione del punto di pareggio e aggiungendo a tale prezzo il suddetto margine di utile. L'eventuale differenza risultante da questo confronto è stata quindi espressa in percentuale del valore totale all'importazione CIF. Poiché a nessuno dei produttori cinesi che hanno collaborato è stato concesso il TEM o il trattamento individuale e in considerazione dell‘alto grado di collaborazione offerto, il livello provvisorio nazionale di eliminazione del pregiudizio è stato calcolato come la media ponderata dei margini di pregiudizio dei tre produttori esportatori cinesi che hanno collaborato. |
(133) |
Il margine di pregiudizio così determinato per la RPC è sensibilmente più elevato del margine di dumping constatato. |
7.2. Misure provvisorie
(134) |
Alla luce di quanto precede e a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene che nei confronti delle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC debbano essere istituite misure antidumping provvisorie al livello dei margini di dumping e di pregiudizio più bassi, conformemente al principio del dazio inferiore. |
(135) |
In base a quanto precede, l'aliquota del dazio proposto per le importazioni del prodotto in esame originarie della RPC è del 10,0 %. |
7.3. Disposizione finale
(136) |
Nell'interesse di una buona amministrazione, è opportuno fissare un termine per consentire alle parti interessate che si sono fatte conoscere entro il termine stabilito nell'avviso di apertura di presentare per iscritto il loro punto di vista e di chiedere di essere ascoltate. Occorre inoltre precisare che le conclusioni riguardanti l'imposizione dei dazi tratte ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali misure definitive, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio su determinati alcoli polivinilici in forma di resine omopolimere con una viscosità (misurata in soluzione al 4 %) non inferiore a 3 mPas e non superiore a 61 mPas e un grado di idrolisi non inferiore a 84,0 mol % e non superiore a 99,9 mol %, classificabili al codice NC ex 3905 30 00 (codice TARIC 3905300020) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. L’aliquota del dazio antidumping provvisorio, applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti di cui al paragrafo 1 è del 10 %.
3. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
A norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L’articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2007.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) GU C 311 del 19.12.2006, pag. 47.