This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007R0866
Council Regulation (EC) No 866/2007 of 23 July 2007 amending Regulation (EC) No 234/2004 concerning certain restrictive measures in respect of Liberia
Regolamento (CE) n. 866/2007 del Consiglio, del 23 luglio 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 234/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia
Regolamento (CE) n. 866/2007 del Consiglio, del 23 luglio 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 234/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia
GU L 192 del 24.7.2007, pp. 4–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2016; abrog. impl. da 32016R0983
|
24.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 192/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 866/2007 DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 234/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,
vista la posizione comune 2007/93/PESC del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che modifica e proroga la posizione comune 2004/137/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia (1),
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La posizione comune 2004/137/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2004, concernente misure restrittive nei confronti della Liberia (2), prevedeva l’attuazione delle misure definite nella risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Liberia, compresi un embargo sulle armi e il divieto di assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari. |
|
(2) |
In conformità delle risoluzioni 1647 (2005), 1683 (2006), 1689 (2006) e 1731 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, le posizioni comuni 2006/31/PESC (3), 2006/518/PESC (4) e 2007/93/PESC del Consiglio hanno confermato la proroga delle misure restrittive di cui alla posizione comune 2004/137/PESC e disposto alcune modifiche. |
|
(3) |
Il regolamento (CE) n. 234/2004 del Consiglio, del 10 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia (5), vieta la prestazione alla Liberia di assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari e l’importazione di diamanti grezzi dalla Liberia. |
|
(4) |
Alla luce degli sviluppi in Liberia, il 20 dicembre 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1731 (2006), che ha prorogato le misure restrittive nei confronti della Liberia disposte dalla risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ha deciso che le misure sulle armi non si dovevano applicare alle forniture, preventivamente notificate al comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003), di equipaggiamenti militari non letali — salvo armi e munizioni non letali — destinati esclusivamente ai membri della polizia e delle forze di sicurezza del governo liberiano, controllati e formati dall’inizio della missione delle Nazioni Unite in Liberia nell’ottobre 2003. |
|
(5) |
La posizione comune 2007/93/PESC dispone un’ulteriore deroga per tali forniture e sollecita l’azione della Comunità. |
|
(6) |
È opportuno modificare il regolamento (CE) n. 234/2004 per quanto riguarda l'identificazione delle autorità competenti. |
|
(7) |
È opportuno che la modifica abbia effetto retroattivo alla data successiva all’adozione della risoluzione 1731 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
|
(8) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 234/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 234/2004 è così modificato:
|
1) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti, indicate nei siti web elencati all’allegato I, dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore del servizio possono autorizzare la prestazione di:
2. Non vengono concesse autorizzazioni per le attività che hanno già avuto luogo.»; |
|
2) |
l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 1. Qualora tali attività siano state preventivamente approvate dal comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e in deroga all'articolo 2 del presente regolamento, l'autorità competente, indicata in uno dei siti web elencati all'allegato I, dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio può autorizzare la fornitura di assistenza tecnica pertinente:
L'autorizzazione del comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite viene chiesta tramite l'autorità competente, indicata in uno dei siti web elencati all'allegato I, dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio. Il governo dello Stato membro interessato e il governo liberiano presentano al comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite una richiesta congiunta di approvazione dell’assistenza tecnica riguardante le armi e munizioni di cui alla lettera c). 2. Non vengono concesse autorizzazioni per le attività che hanno già avuto luogo.»; |
|
3) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 8 bis 1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti web elencati all'allegato I o attraverso gli stessi. 2. Dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le loro autorità competenti, come pure le eventuali modifiche delle stesse.»; |
|
4) |
l'allegato I del regolamento (CE) n. 234/2004 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso è applicabile a decorrere dal 21 dicembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addi 23 luglio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
L. AMADO
(1) GU L 41 del 13.2.2007, pag. 17.
(2) GU L 40 del 12.2.2004, pag. 35. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2007/400/PESC (GU L 150 del 12.6.2007, pag. 15).
(3) Posizione comune 2006/31/PESC, del 23 gennaio 2006, che proroga le misure restrittive nei confronti della Liberia (GU L 19 del 24.1.2006, pag. 38).
(4) Posizione comune 2006/518/PESC, del 24 luglio 2006, che modifica e rinnova talune misure restrittive nei confronti della Liberia (GU L 201 del 25.7.2006, pag. 36).
(5) GU L 40 del 12.2.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 719/2007 (GU L 164 del 25.6.2007, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 3 e 4 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
|
BELGIO http://www.diplomatie.be/eusanctions |
|
BULGARIA http://www.mfa.government.bg |
|
REPUBBLICA CECA http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce |
|
DANIMARCA http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ |
|
GERMANIA http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html |
|
ESTONIA http://www.vm.ee/est/kat_622/ |
|
GRECIA http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/ |
|
SPAGNA www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales |
|
FRANCIA http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ |
|
IRLANDA http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities |
|
ITALIA http://www.esteri.it/UE/deroghe.html |
|
CIPRO http://www.mfa.gov.cy/sanctions |
|
LETTONIA http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 |
|
LITUANIA http://www.urm.lt |
|
LUSSEMBURGO http://www.mae.lu/sanctions |
|
UNGHERIA http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm |
|
MALTA http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp |
|
PAESI BASSI http://www.minbuza.nl/sancties |
|
AUSTRIA http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= |
|
POLONIA http://www.msz.gov.pl |
|
PORTOGALLO http://www.min-nestrangeiros.pt |
|
ROMANIA http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3 |
|
SLOVENIA http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ |
|
SLOVACCHIA http://www.foreign.gov.sk |
|
FINLANDIA http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet |
|
SVEZIA http://www.ud.se/sanktioner |
|
REGNO UNITO http://www.fco.gov.uk/competentauthorities |
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
|
Commissione europea |
|
Direzione generale Relazioni esterne |
|
Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la PESC |
|
Unità A.2. Gestione delle crisi e prevenzione dei conflitti |
|
CHAR 12/106 |
|
B-1049 Bruxelles (Belgio) |
|
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu |
|
Tel. (32 2) 295 55 85, 296 61 33 |
|
Fax: (32 2) 299 08 73». |