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Document 32007R0824

Regolamento (CE) n. 824/2007 del Consiglio, del 10 luglio 2007 , recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca per il periodo 2007-2009 (Testo rilevante ai fini del SEE) - Dichiarazione della Commissione e del Consiglio

GU L 184 del 14.7.2007, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogato da 32009R1062

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/824/oj

14.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/1


REGOLAMENTO (CE) N. 824/2007 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2007

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca per il periodo 2007-2009

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L’approvvigionamento di taluni prodotti della pesca nella Comunità dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. È nell’interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi doganali applicabili a questi prodotti, entro i limiti di contingenti tariffari comunitari adeguati. Al fine di non compromettere le prospettive di sviluppo di tali prodotti nella Comunità assicurando al contempo un adeguato approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, è opportuno aprire tali contingenti a dazio variabile, secondo la sensibilità dei vari prodotti sul mercato comunitario.

(2)

Occorre garantire l’uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l’applicazione ininterrotta delle aliquote previste a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti stessi.

(3)

Al fine di assicurare l’efficacia della gestione comune di detti contingenti, si dovrebbero autorizzare gli Stati membri a prelevare sui volumi contingentali i necessari quantitativi corrispondenti alle importazioni effettive. Poiché questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, quest’ultima dovrebbe poter sorvegliare in particolare il ritmo di utilizzazione dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri di conseguenza.

(4)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (1), instaura un sistema di gestione dei contingenti tariffari che segue l’ordine cronologico in cui vengono accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica. I contingenti tariffari aperti dal presente regolamento devono essere gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema.

(5)

Il regolamento (CE) n. 379/2004 del Consiglio, del 24 febbraio 2004, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca (2), è scaduto il 31 dicembre 2006. Nessun contingente tariffario autonomo era quindi disponibile per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e l’entrata in vigore del presente regolamento. Inoltre tutti i contingenti aperti dal presente regolamento sono soggetti alle condizioni di utilizzazione finale per poter beneficiare del trattamento tariffario favorevole; non è quindi possibile applicare retroattivamente il presente regolamento. Pertanto, al fine di garantire una certa continuità con il precedente regime di contingenti, è opportuno prevedere un nuovo regime che consenta di concedere una riduzione dei dazi all’importazione per i prodotti della pesca immessi in libera pratica tra il 1o gennaio 2007 e l’entrata in vigore del presente regolamento. Il nuovo regime dovrebbe tenere in debito conto le condizioni di utilizzazione finale e i quantitativi disponibili dei contingenti specifici.

(6)

Data l’urgenza della questione è importante accordare un’esenzione al periodo di sei settimane di cui al punto I, paragrafo 3, del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea ed ai trattati istitutivi delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I dazi applicabili all’importazione dei prodotti elencati in allegato sono sospesi, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle aliquote corrispondenti ai periodi riportati e fino a concorrenza dei volumi indicati.

2.   Le importazioni dei prodotti elencati in allegato sono coperte dai contingenti di cui al paragrafo 1 solo se il valore in dogana dichiarato è almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (3).

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

La Commissione e gli Stati membri operano in stretta collaborazione per garantire il rispetto del presente regolamento.

Articolo 4

1.   I dazi doganali per i prodotti della pesca immessi in libera pratica tra il 1o gennaio 2007 e il 17 luglio 2007 che rientrano nel campo di applicazione dei prodotti di uno dei contingenti tariffari elencati in allegato possono essere ridotti, su richiesta del dichiarante, in conformità dei dazi doganali ivi stabiliti.

2.   La domanda recante l’indicazione del contingente interessato è presentata entro il 14 agosto 2007 all’ufficio doganale responsabile dell’immissione in libera pratica del prodotto in questione. Essa è accompagnata da tutta la documentazione pertinente che provi che il prodotto importato rientra nel campo di applicazione del contingente e che il medesimo è stato o sarà utilizzato in conformità delle condizioni di utilizzazione finale stabilite nell’allegato per il contingente tariffario in questione.

3.   Il presente articolo si applica unicamente nei limiti permessi dalla disponibilità del relativo contingente tariffario alla data di accettazione della domanda debitamente motivata. Gli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano per quanto di ragione.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6).

(2)  GU L 64 del 2.3.2004, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1723/2006 (GU L 324 del 23.11.2006, pag. 1).

(3)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1759/2006 (GU L 335 dell’1.12.2006, pag. 3).


ALLEGATO

Numero d’ordine

Codice NC

Codice TARIC

Designazione delle merci

Importo annuale del contingente (t)

Aliquota

Periodo contingentale

09.2759

ex 0302 50 10

20

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati e le uova, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (1)  (2)

80 000

0 %

1.1.2007-31.12.2009

ex 0302 50 90

10

ex 0303 52 10

10

ex 0303 52 30

10

ex 0303 52 90

10

09.2765

ex 0305 62 00

20

25

29

Merluzzi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, salati o in salamoia, ma non essiccati o affumicati, destinati alla trasformazione (1)  (2)

10 000

0 %

1.1.2007-31.12.2009

ex 0305 69 10

10

09.2761

ex 0304 29 91

10

Merluzzi granatieri (Macruronus spp.), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione (1)  (2)

20 000

0 %

1.1.2007-31.12.2009

ex 0304 29 99

41

81

ex 0304 99 99

60

81

09.2760

ex 0303 78 11

10

Naselli (Merluccius spp. esclusi Merluccius merluccius, Urophycis spp.), e abadeci (Genypterus blacodes) congelati, destinati alla trasformazione (1)  (2)

15 000

0 %

1.1.2007-31.12.2009

ex 0303 78 12

10

ex 0303 78 13

10

ex 0303 78 19

11

81

ex 0303 78 90

10

ex 0303 79 93

10

09.2766

ex 0304 29 99

71

Melù australi (Micromesistius australis), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione (1)  (2)

2 000

0 %

1.1.2007-31.12.2009

ex 0304 99 99

91

09.2770

ex 0305 63 00

10

Acciughe (Engraulis anchoita), salate o in salamoia, ma non essiccate o affumicate, destinate alla trasformazione (1)  (2)

10 000

0 %

1.1.2007-31.12.2009

09.2788

ex 0302 40 00

10

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), di peso superiore a 100 g a pezzo o lembi di peso superiore a 80 g a pezzo, esclusi fegati e uova, destinate alla trasformazione (1)  (2)

20 000

0 %

1.10.2007-31.12.2007

ex 0303 51 00

10

1.10.2008-31.12.2008

ex 0304 19 97

10

1.10.2009-31.12.2009

ex 0304 99 23

10

09.2792

ex 1604 12 99

10

Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia, conservate in barili di almeno 70 kg peso netto sgocciolato, destinate alla trasformazione (1)  (2)

10 000

6 %

1.1.2007-31.12.2009

09.2790

ex 1604 14 16

20

Filetti detti «loins» di tonni e palamite, destinati alla trasformazione (1)  (2)

8 000

6 %

1.1.2007-31.12.2007

30

9 000

6 %

1.1.2008-31.12.2008

95

10 000

6 %

1.1.2009-31.12.2009

09.2762

ex 0306 11 10

10

Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), congelate, destinate alla trasformazione (1)  (2)  (3)

1 500

6 %

1.1.2007-31.12.2009

ex 0306 11 90

10

09.2794

ex 1605 20 10

50

Gamberetti e gamberi della specie Pandalus borealis, cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione (1)  (2)  (4)

20 000

6 %

1.1.2007-31.12.2009

ex 1605 20 99

45

09.2785

ex 0307 49 59

10

Branchie di calamari (Ommastrephes spp. — esclusi Ommastrephes sagittatus —, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) e Illex spp., congelate, con pelle e pinne, destinate alla trasformazione (1)  (2)

45 000

0 %

1.1.2007-31.12.2009

ex 0307 99 11

10

09.2786

ex 0307 49 59

20

Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp. — esclusi Ommastrephes sagittatus —, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) e Illex spp., congelati interi, con tentacoli e pinne, destinati alla trasformazione (1)  (2)

1 500

0 %

1.1.2007-31.12.2009

ex 0307 99 11

20

09.2772

ex 0304 99 10

10

Surimi, congelati, destinati alla trasformazione (1)  (2)

55 000

0 %

1.1.2007-31.12.2009

09.2774

ex 0304 29 58

10

Naselli (Merluccius productus), filetti congelati, destinati alla trasformazione (1)  (2)

15 000

4 %

1.1.2007-31.12.2009

09.2776

ex 0304 29 21

10

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione (1)  (2)

20 000

0 %

1.1.2007-31.12.2009

ex 0304 29 29

20

ex 0304 99 31

10

ex 0304 99 33

10

09.2778

ex 0304 29 99

65

Sogliole, filetti congelati e altre carni (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus), destinate alla trasformazione (1)  (2)

5 000

0 %

1.1.2007-31.12.2009

ex 0304 99 99

65


(1)  La registrazione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni fissate nelle pertinenti disposizioni comunitarie [articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93].

(2)  Non rientrano nel contingente i prodotti destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:

pulitura, eviscerazione, asportazione della coda, decapitazione,

taglio, esclusi il taglio a dadi, il filettaggio, la produzione di lati o il taglio di blocchi congelati o il frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati,

campionatura, cernita,

etichettatura,

confezionamento,

refrigerazione,

congelamento,

surgelamento,

decongelamento, separazione.

Il beneficio del contingente non è ammesso per i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che, pur dando diritto a tale beneficio, vengono effettuati a livello di vendita al dettaglio o ristorazione. La riduzione dei dazi doganali è applicabile esclusivamente ai pesci destinati al consumo umano.

(3)  I prodotti dei codici NC 0306111010 e 0306119010 possono tuttavia beneficiare del contingente se subiscono almeno una delle due operazioni seguenti:

divisione dell’aragosta congelata,

trattamento termico dell’aragosta congelata per l’eliminazione dei residui interni.

(4)  I prodotti dei codici NC 1605201050 e 1605209945 possono tuttavia beneficiare del contingente se subiscono la seguente operazione:

trattamento dei gamberetti con gas d’imballaggio quale definito nella direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/52/CE (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10)).


DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE E DEL CONSIGLIO

La Commissione e il Consiglio ribadiscono che la pratica della ghiacciatura deve essere associata al congelamento del prodotto e non può quindi costituire un’operazione di trasformazione che dia diritto al beneficio del contingente ai sensi della nota b).


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