This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007R0377
Commission Regulation (EC) No 377/2007 of 29 March 2007 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento (CE) n. 377/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento (CE) n. 377/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 94 del 4.4.2007, pp. 20–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
GU L 56M del 29.2.2008, pp. 258–260
(MT)
In force
|
4.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 94/20 |
REGOLAMENTO (CE) N. 377/2007 DELLA COMMISSIONE
del 29 marzo 2007
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nel quadro degli scambi di merci. |
|
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella. |
|
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2007.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 301/2007 (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 11).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
|
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
||||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
||||||
|
2008 19 19 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della NC e dal testo dei codici NC 2008 , 2008 19 e 2008 19 19 . Il prodotto non è classificato nel capitolo 17 in quanto si tratta di una preparazione alimentare zuccherata costituita da un miscuglio di nocciole e zucchero [note esplicative SA relative al capitolo 17, considerazioni generali, paragrafo b)]. La voce 1704 non si applica a questa preparazione di nocciole zuccherate in quanto essa non è commercializzata né destinata all’uso come prodotto dolciario nello stato in cui è presentata (note esplicative SA della voce 1704 , primo paragrafo). Questo prodotto rientra nel capitolo 20 in quanto è preparato o conservato mediante un procedimento non specificato nel capitolo 8 [nota 1 (a) del capitolo 20 e note esplicative NC delle sottovoci da 2008 11 10 a 2008 19 99 ]. Trattandosi di frutta a guscio mista a zucchero che è stata sottoposta a una preparazione (tostatura), questo prodotto è classificato alla sottovoce 2008 19 19 (note esplicative NC delle sottovoci da 2008 11 10 a 2008 19 99 ) |
||||||
|
2008 19 19 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della NC e dal testo dei codici NC 2008 , 2008 19 e 2008 19 19 . Il prodotto non è classificato nel capitolo 17 in quanto si tratta di una preparazione alimentare zuccherata costituita da un miscuglio di nocciole e zucchero [note esplicative SA relative al capitolo 17, considerazioni generali, paragrafo b)]. La voce 1704 non si applica a questa preparazione in quanto si tratta di un prodotto semilavorato non trasformato solamente in un determinato tipo di dolciume di questa voce (note esplicative SA della voce 1704 , primo paragrafo e note esplicative NC delle sottovoci da 1704 90 51 a 1704 90 99 , secondo paragrafo). Questo prodotto rientra nel capitolo 20 in quanto è preparato o conservato mediante un procedimento non specificato nel capitolo 8 [nota 1 (a) del capitolo 20 e note esplicative NC delle sottovoci da 2008 11 10 a 2008 19 99 ]. Trattandosi di frutta a guscio mista a zucchero che è stata sottoposta a una preparazione (tostatura), questo prodotto è classificato alla sottovoce 2008 19 19 (note esplicative NC delle sottovoci da 2008 11 10 a 2008 19 99 ) |
||||||
|
2008 19 19 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della NC e dal testo dei codici NC 2008 , 2008 19 e 2008 19 19 . Questo prodotto non è classificato nel capitolo 17 in quanto si tratta di una preparazione alimentare zuccherata costituita da un miscuglio di nocciole e zucchero [note esplicative SA relative al capitolo 17, considerazioni generali, paragrafo b)]. La voce 1704 non si applica a questa preparazione in quanto si tratta di un prodotto semilavorato non trasformato solamente in un determinato tipo di dolciume di questa voce [note esplicative SA della voce 1704 , primo paragrafo, punto ix), e note esplicative NC delle sottovoci da 1704 90 51 a 1704 90 99 , secondo paragrafo]. Questo prodotto rientra nel capitolo 20 in quanto è preparato o conservato mediante un procedimento non specificato nel capitolo 8 [nota 1 (a) del capitolo 20 e note esplicative NC delle sottovoci da 2008 11 10 a 2008 19 99 ]. Trattandosi di frutta a guscio mista a zucchero che è stata sottoposta a una preparazione (tostatura), questo prodotto è classificato alla sottovoce 2008 19 19 (note esplicative NC delle sottovoci da 2008 11 10 a 2008 19 99 ) |
||||||
Fotografia n. 1
Fotografia n. 2
Fotografia n. 3
(*1) La fotografia n. 1 ha valore puramente informativo.
(*2) La fotografia n. 2 ha valore puramente informativo.
(*3) La fotografia n. 3 ha valore puramente informativo.