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Document 32007R0270
Commission Regulation (EC) No 270/2007 of 13 March 2007 amending Regulation (EC) No 1973/2004 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1782/2003 as regards the support schemes provided for in Titles IV and IVa of that Regulation and the use of land set aside for the production of raw materials
Regolamento (CE) n. 270/2007 della Commissione, del 13 marzo 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bi s di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime
Regolamento (CE) n. 270/2007 della Commissione, del 13 marzo 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bi s di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime
GU L 75 del 15.3.2007, pp. 8–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 312M del 22.11.2008, pp. 303–315
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009
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15.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 270/2007 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 145,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione (2) prevede la comunicazione di determinati dati alla Commissione. Riguardo all’aiuto per il tabacco, l’importo indicativo dell’aiuto deve essere comunicato per l’anno del raccolto e non per l’anno successivo, come indicato alla lettera d) di detto articolo, che deve essere quindi modificata in tal senso. |
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(2) |
Riguardo all’aiuto specifico per il cotone, le comunicazioni richieste all’articolo 171 bis decies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1973/2004 sono superflue rispetto a quelle dell’articolo 3, paragrafo 1, dello stesso regolamento. Il paragrafo 3 dell’articolo 171 bis decies deve essere quindi soppresso. |
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(3) |
A norma dell’articolo 71 bis, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (3), gli Stati membri devono tenere conto dell’applicazione di riduzioni o esclusioni alle singole domande di aiuto nel calcolare il coefficiente di riduzione da applicare in caso di superamento dei massimali di spesa fissati per taluni regimi di aiuto. |
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(4) |
L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1973/2004 prevede la fissazione di coefficienti di riduzione entro il 15 novembre di un dato anno. L’effetto globale delle riduzioni e delle esclusioni applicate alle singole domande di aiuto non è necessariamente noto a quella data a livello di Stati membri. Non si vede peraltro la necessità di fissare tali coefficienti per quella data. |
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(5) |
Inoltre, l’esperienza insegna che spesso è difficile fissare entro il 15 novembre dell’anno considerato gli ulteriori coefficienti di riduzione previsti dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1973/2004. Non esistendo una particolare necessità che giustifichi la fissazione dei suddetti coefficienti in una fase così precoce, ed essendo sufficiente che i dati vengano comunicati alla Commissione entro il 31 gennaio dell’anno successivo e comunque prima della concessione degli aiuti, l’articolo 4 deve essere modificato in tal senso. Questa modifica si ripercuote sugli articoli 3, 61, 69, 171 ter ter e sugli allegati III e VI dello stesso regolamento, che vanno quindi parimenti modificati. |
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(6) |
La relazione della Commissione al Consiglio sul riesame dell’aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ha sottolineato l’opportunità di rendere questo aiuto più attraente sia per gli agricoltori che per i trasformatori. Occorre pertanto semplificarne le modalità di applicazione contenute nel capitolo 8 del regolamento (CE) n. 1973/2004. |
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(7) |
Il regime delle cauzioni garantisce che le materie prime coltivate sulle superfici che beneficiano dell’aiuto per le colture energetiche e consegnate a un collettore o a un primo trasformatore vengano effettivamente trasformate in prodotti energetici. Sembra tuttavia opportuno autorizzare gli Stati membri a sostituire il regime delle cauzioni con un sistema alternativo di accreditamento degli operatori, atto ad offrire garanzie equivalenti. Gli operatori accreditati sarebbero tenuti a rispettare determinati requisiti minimi e sarebbero passibili di sanzioni in caso di inadempimento dei propri obblighi, secondo precise disposizioni emanate dalle autorità competenti a livello nazionale. |
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(8) |
L’obbligo di stipulare un contratto è un modo efficace per garantire che il richiedente dell’aiuto consegni effettivamente la materia prima a un collettore o a un primo trasformatore. Tuttavia, poiché le colture permanenti (per esempio bosco ceduo a rotazione breve) non possono essere raccolte nel primo o nei primi anni dall’impianto, l’obbligo del contratto deve decorrere solo dall’anno della prima raccolta. |
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(9) |
La quantità minima di materia prima che deve essere consegnata per garantire che le superfici siano utilizzate a fini energetici deve essere calcolata sulla base di rese rappresentative. Tuttavia, per alcune materie prime il rischio di utilizzazione abusiva è praticamente escluso a causa della loro specificità, sicché è inutile stabilire una resa rappresentativa. |
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(10) |
L’obbligo di consegnare la totalità della materia prima raccolta sulle superfici interessate non consente di sostituire la materia prima raccolta con una quantità equivalente della stessa materia prima. Per le colture annuali tale obbligo non è necessario e deve essere abolito, in modo da rendere più flessibile l’applicazione del regime, senza peraltro comprometterne l’obiettivo fondamentale. |
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(11) |
È opportuno disporre che, nella comunicazione delle informazioni all’organismo pagatore da parte dell’agricoltore e del collettore o del primo trasformatore, si eviti possibilmente di comunicare due volte gli stessi dati. |
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(12) |
L’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1973/2004 accorda agli Stati membri la possibilità di autorizzare gli agricoltori a destinare ad usi energetici le materie prime raccolte nella propria azienda. Per motivi di chiarezza e trasparenza e in considerazione della peculiarità di tale opzione, è opportuno disciplinare questi casi con apposite disposizioni. |
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(13) |
Per i cereali e i semi oleosi utilizzati nell’azienda, l’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1973/2004 richiede espressamente la denaturazione dei prodotti. Dato il volume probabilmente limitato di tale produzione e le difficoltà tecniche inerenti al processo di denaturazione, è opportuno deferire agli Stati membri la competenza di stabilire le misure e i controlli del caso. La stessa impostazione deve essere seguita anche per la determinazione della quantità di materia prima raccolta. |
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(14) |
Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1973/2004, il collettore o il primo trasformatore che sceglie di sostituire le materie prime e i prodotti intermedi o sottoprodotti con quantità equivalenti è tenuto a informarne l’autorità competente. La stessa disposizione istituisce inoltre un obbligo di comunicazione reciproca tra Stati membri qualora la transazione interessi più Stati membri, affinché le autorità nazionali competenti dispongano di informazioni sufficienti in materia. Ne consegue che l’obbligo di utilizzare l’esemplare di controllo T5, di cui agli articoli 37 e 38 del medesimo regolamento, non è necessario e deve essere abolito. |
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(15) |
Per armonizzare le norme relative ai regimi di aiuto per superficie e semplificare la gestione e i controlli delle domande di aiuto, è opportuno che gli elementi di cui agli atti elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e gli elementi che possono rientrare nelle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all’articolo 5 e all’allegato IV di tale regolamento siano ammissibili a tutti i regimi di aiuto per superficie, compreso il regime di pagamento unico per superficie. Pertanto, l’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004 deve applicarsi anche a questo regime. |
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(16) |
Ai fini della previsione delle spese è necessario disporre di dati sulle rese nell’ambito del regime di pagamento per superficie per i seminativi. Inoltre, l’articolo 104 del regolamento (CE) n. 1782/2003 stabilisce rese differenziate per il calcolo dell’aiuto a seconda che venga applicato o meno un regime distinto per il granturco. Occorre pertanto adattare l’allegato IX del regolamento (CE) n. 1973/2004. |
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(17) |
Il regolamento (CE) n. 1973/2004 deve essere dunque modificato. |
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(18) |
Poiché le modifiche apportate dal presente regolamento riguardano le domande di aiuto che saranno presentate nel 2007, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2007. A causa di vincoli amministrativi, tuttavia, alcune modifiche devono applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2008. |
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(19) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è modificato come segue:
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1) |
l’articolo 3, paragrafo 1, è modificato come segue:
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2) |
L’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Il coefficiente di riduzione della superficie, nel caso previsto all’articolo 75, all’articolo 78, paragrafo 2, all’articolo 82, all’articolo 85, all’articolo 89, paragrafo 2, all’articolo 98 e all’articolo 143 del regolamento (CE) n. 1782/2003, o il coefficiente di riduzione delle quantità, nonché i criteri oggettivi nel caso previsto all’articolo 95, paragrafo 4, dello stesso regolamento, sono fissati prima dell’assegnazione dei pagamenti agli agricoltori e, al più tardi, entro il 31 gennaio dell’anno successivo in base ai dati comunicati a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b), b bis) e c), del presente regolamento.» |
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3) |
Il capitolo 8 è sostituito dal seguente: «CAPITOLO 8 AIUTO PER LE COLTURE ENERGETICHE SEZIONE 1 Definizioni Articolo 23 Definizioni Ai fini del presente capitolo, valgono le seguenti definizioni:
SEZIONE 2 Utilizzazione della materia prima Articolo 24 Utilizzazione della materia prima 1. Qualsiasi materia prima agricola può essere coltivata sulle superfici oggetto dell’aiuto, purché sia utilizzata principalmente per la fabbricazione di prodotti energetici alle condizioni specificate nei paragrafi da 2 a 8. 2. La barbabietola da zucchero può essere coltivata sulle superfici di cui al paragrafo 1 a condizione che qualsiasi prodotto intermedio sia utilizzato per la fabbricazione di prodotti energetici e che qualsiasi coprodotto o sottoprodotto contenente zucchero sia utilizzato in conformità al regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (*1). 3. Per la canapa si applicano le disposizioni dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione (*2) e dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 796/2004. 4. Gli Stati membri possono escludere dall’aiuto qualsiasi materia prima agricola che comporti difficoltà in materia di controlli, salute pubblica, ambiente, diritto penale o da cui si ottenga una percentuale ridotta di prodotti energetici finiti. 5. Per qualsiasi materia prima, gli Stati membri possono fissare una superficie minima coltivata. 6. Il valore economico dei prodotti energetici ottenuti dalla trasformazione delle materie prime deve risultare superiore al valore di tutti gli altri prodotti destinati ad altri usi, ottenuti dalla stessa trasformazione, determinato secondo il metodo di valutazione di cui all’articolo 38, paragrafo 6, del presente regolamento. 7. In deroga al paragrafo 6, la soia può essere coltivata sulle superfici di cui al paragrafo 1 a condizione che qualsiasi prodotto intermedio, eccettuata la farina di soia, sia utilizzato per la fabbricazione di prodotti energetici. 8. I prodotti energetici sono ottenuti, al massimo, da un terzo trasformatore. SEZIONE 3 Contratto Articolo 25 Contratto 1. La produzione delle materie prime di cui all’articolo 24 forma oggetto di un contratto ai sensi dell’articolo 90 del regolamento (CE) n. 1782/2003, alle condizioni stabilite nel presente capitolo. 2. In deroga al paragrafo 1, per gli anni precedenti la prima raccolta di colture diverse dalle colture annuali, il richiedente può impegnarsi con una dichiarazione scritta a piantare durante l’anno considerato e a utilizzare la materia prima successivamente raccolta per la fabbricazione di prodotti energetici. La dichiarazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:
3. Entro la data di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004, il richiedente presenta all’autorità competente, a corredo della domanda unica, una copia del contratto stipulato con un collettore o un primo trasformatore o, se del caso, la dichiarazione di cui al paragrafo 2. Lo Stato membro ha facoltà di decidere che il contratto possa essere stipulato esclusivamente tra il richiedente e il primo trasformatore. Lo Stato membro ha facoltà di prescrivere che il richiedente stipuli un solo contratto per ciascuna materia prima. 4. Il richiedente provvede affinché il contratto contenga almeno i seguenti elementi:
SEZIONE 4 Rese rappresentative, consegna della materia prima e quantità da consegnare Articolo 26 Rese rappresentative 1. Gli Stati membri stabiliscono annualmente, in tempo utile e con apposita procedura, le rese rappresentative da ottenere per ciascuna specie di materia prima e ne informano i richiedenti interessati. 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno facoltà di decidere di non stabilire rese rappresentative per le colture diverse dalle colture annuali. In tal caso, qualora i controlli di cui all’articolo 27, paragrafo 1, secondo comma, rivelino un rischio di inadempimento dell’obbligo di consegnare la totalità della materia prima raccolta, gli Stati membri stabiliscono, con apposita procedura, le rese rappresentative per le colture che presentano tale rischio. Articolo 27 Consegna della materia prima e quantità da consegnare 1. Il richiedente consegna a un collettore o a un primo trasformatore:
Gli Stati membri adottano idonee misure di controllo per garantire che sia rispettato l’obbligo di consegna della totalità della materia prima di cui al primo comma, lettera b). 2. Il richiedente o il collettore o il primo trasformatore dichiara all’autorità competente la consegna della materia prima mediante una dichiarazione scritta firmata dal collettore o dal primo trasformatore e dal richiedente. La dichiarazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:
3. Il collettore o il primo trasformatore prende in consegna la materia prima di cui al paragrafo 1 e garantisce che una quantità equivalente di tale materia prima venga utilizzata nella Comunità per la fabbricazione di uno o più prodotti energetici. 4. Il collettore consegna al primo trasformatore una quantità equivalente di tutte le materie prime ricevute in consegna dai richiedenti. 5. Il primo trasformatore può utilizzare una quantità equivalente di materia prima, di prodotti intermedi o di sottoprodotti per fabbricare uno o più prodotti energetici. Nel caso di cui al primo comma o se il collettore vende una quantità equivalente della materia prima raccolta, il primo trasformatore o il collettore ne informa l’autorità competente presso la quale è stata costituita la cauzione di cui all’articolo 31 oppure, se si applica l’articolo 37, l’autorità responsabile per l’accreditamento del collettore o del primo trasformatore di cui trattasi. Se la quantità equivalente viene utilizzata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata raccolta la materia prima, le autorità competenti degli Stati membri in causa si informano reciprocamente sull’operazione. 6. Fatte salve le disposizioni nazionali che disciplinano le relazioni contrattuali, il primo trasformatore può delegare a un terzo la raccolta della materia prima presso il richiedente. Il primo trasformatore rimane l’unico responsabile ai fini degli obblighi previsti dal presente capitolo. Articolo 28 Circostanze eccezionali In caso di circostanze eccezionali o di forza maggiore ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il richiedente può informare l’autorità competente, secondo la procedura prevista dall’articolo 72 del regolamento (CE) n. 796/2004, del fatto che, a causa di dette circostanze, non è in grado di consegnare tutta o parte della materia prima indicata nel contratto di cui all’articolo 25. L’autorità competente, dopo aver ottenuto prove sufficienti riguardo a tali circostanze eccezionali, può consentire che venga modificata la quantità da consegnare al collettore o al primo trasformatore. SEZIONE 5 Condizioni di pagamento dell’aiuto Articolo 29 Pagamento 1. Fatte salve le sanzioni di cui all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 796/2004 e all’articolo 30 del presente regolamento, l’aiuto è pagato solo se:
2. In deroga al paragrafo 1 e fatte salve le riduzioni e le esclusioni di cui all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 796/2004 e le sanzioni di cui all’articolo 30 del presente regolamento, il pagamento dell’aiuto per gli anni precedenti la prima raccolta, nel caso delle colture diverse dalle colture annuali, è subordinato alla presentazione all’autorità competente della dichiarazione di cui all’articolo 25, paragrafo 2, e alla verifica da parte della stessa del rispetto dell’articolo 25, paragrafo 2. Articolo 30 Sanzioni in caso di falsa dichiarazione di consegna Se dai controlli risulta che la dichiarazione di consegna di cui all’articolo 27, paragrafo 2, è deliberatamente falsa, il richiedente non è più ammesso a beneficiare dell’aiuto. Se l’aiuto è già stato pagato, viene recuperato conformemente alle disposizioni dell’articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004. Per le colture diverse dalle colture annuali, i pagamenti già effettuati formano oggetto di recupero fino all’ultimo pagamento ammesso. SEZIONE 6 Obblighi del collettore e del primo trasformatore Articolo 31 Cauzioni 1. Il collettore o il primo trasformatore costituisce la cauzione di cui al paragrafo 2 presso la propria autorità competente entro il termine ultimo per la modificazione della domanda di pagamento per l’anno in questione nello Stato membro interessato, secondo il disposto dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004. Gli Stati membri possono tuttavia rinunciare ad esigere una cauzione alle condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (*3). 2. La cauzione è pari, per ogni materia prima, ad un importo di 60 EUR per ettaro, moltiplicato per la somma di tutte le superfici oggetto di un contratto firmato dal collettore o dal primo trasformatore, adibite alla produzione della materia prima in questione. 3. Nel caso della produzione di colture diverse dalle colture annuali, tuttavia, la cauzione è costituita unicamente per l’anno della prima raccolta e resta valida per gli anni successivi per tutta la durata del contratto. 4. Se il contratto è modificato in conformità all’articolo 28, la cauzione viene adeguata di conseguenza. 5. Fatti salvi gli articoli da 20 a 24 del regolamento (CEE) n. 2220/85, se è il collettore che ha costituito la cauzione, quest’ultima è svincolata dopo la consegna della materia prima al primo trasformatore, sempreché l’autorità competente del collettore possieda la prova che il primo trasformatore ha costituito una cauzione equivalente presso la propria autorità competente. Se la prima trasformazione ha luogo in uno Stato membro che applica le disposizioni dell’articolo 37, la cauzione costituita dal collettore è svincolata dopo la consegna della materia prima ad un primo trasformatore accreditato. Articolo 32 Esigenze principali, secondarie e subordinate per il collettore e il primo trasformatore 1. I seguenti obblighi costituiscono esigenze principali ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85:
2. L’obbligo per il primo trasformatore di trasformare la materia prima entro il 31 luglio del secondo anno successivo alla raccolta costituisce un’esigenza secondaria ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85. 3. I seguenti obblighi costituiscono esigenze subordinate ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85:
4. In deroga all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85, l’obbligo per il collettore o il primo trasformatore di accettare o di agevolare i controlli in loco effettuati dall’autorità competente o di fornire i documenti di cui all’articolo 38 del presente regolamento costituisce un’esigenza principale. SEZIONE 7 Disposizioni particolari concernenti l’uso di materie prime nell’azienda Articolo 33 Uso di materie prime nell’azienda 1. In deroga all’articolo 25, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare il richiedente a:
2. Se si applica il paragrafo 1 del presente articolo, non si applica l’articolo 25. Entro la data di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004, il richiedente presenta all’autorità competente, a corredo della domanda unica, una dichiarazione scritta contenente almeno le seguenti informazioni:
3. Salvo disposizione contraria contenuta nella presente sezione, le disposizioni del presente capitolo si applicano agli agricoltori interessati. Articolo 34 Quantità di materia prima da utilizzare nell’azienda 1. Il richiedente utilizza nella propria azienda:
Gli Stati membri istituiscono misure di controllo atte a garantire l’adempimento dell’obbligo di cui al primo comma, lettera b). 2. Entro la data fissata dallo Stato membro, il richiedente presenta all’autorità competente una dichiarazione di raccolta contenente almeno le seguenti informazioni:
3. In caso di circostanze eccezionali o di forza maggiore ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il richiedente può informare l’autorità competente, secondo la procedura prevista dall’articolo 72 del regolamento (CE) n. 796/2004, del fatto che non sarà in grado di raccogliere o di utilizzare tutta o parte della materia prima di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L’autorità competente, dopo aver ottenuto prove sufficienti riguardo a tali circostanze eccezionali, può consentire che venga modificata la quantità da utilizzare nell’azienda. Articolo 35 Controlli Fatti salvi i controlli previsti agli articoli 24 e 26 del regolamento (CE) n. 796/2004 e all’articolo 37, paragrafi 4, 5 e 6, del presente regolamento, gli Stati membri che applicano l’articolo 33, paragrafo 1, del presente regolamento istituiscono misure di controllo atte a garantire che:
Articolo 36 Pagamenti 1. Fatte salve le riduzioni e le esclusioni di cui all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 796/2004 e al paragrafo 2 del presente articolo, l’aiuto è pagato al richiedente a condizione che:
2. Fatto salvo l’articolo 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualora risulti che la dichiarazione di raccolta presentata da un richiedente ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, è deliberatamente falsa, il richiedente non è più ammesso a beneficiare dell’aiuto. Se l’aiuto è già stato pagato, viene recuperato in conformità dell’articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004. Se la materia prima non è stata trasformata in prodotti energetici entro la data di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera c), l’aiuto erogato per la materia prima raccolta viene recuperato in conformità dell’articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004 e l’agricoltore è escluso dall’aiuto per le colture energetiche per l’anno successivo. Articolo 36 bis Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente sezione a decorrere dal 1o gennaio 2008. SEZIONE 8 Sistema di accreditamento facoltativo Articolo 37 Sistema di accreditamento facoltativo 1. In deroga all’articolo 31, gli Stati membri hanno facoltà di istituire un sistema di accreditamento dei collettori e dei primi trasformatori (di seguito “operatori accreditati”). Gli Stati membri che decidono di avvalersi della facoltà di cui al primo comma ne danno notifica pubblica entro il 1o novembre dell’anno precedente la sua applicazione. Per il 2007, tuttavia, essi rendono pubblica la loro decisione entro il 1o marzo 2007. Salvo disposizione contraria della presente sezione, gli Stati membri che applicano il primo comma sono soggetti alle disposizioni del presente capitolo. 2. Gli Stati membri che decidono di applicare il paragrafo 1 adottano le disposizioni e le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente capitolo. In particolare, essi stabiliscono le condizioni per l’accreditamento degli operatori in modo da garantire che siano soddisfatti almeno i seguenti criteri:
3. Gli Stati membri definiscono una procedura di controllo dell’accreditamento degli operatori prima della pubblicazione dell’elenco di cui al paragrafo 6. 4. Se un operatore accreditato risulta inadempiente agli obblighi prescritti nel presente capitolo o nella normativa nazionale adottata in base ad esso, o se un collettore o primo trasformatore non accetta né agevola i controlli in loco effettuati dall’autorità competente e/o non fornisce i documenti di cui all’articolo 38, gli Stati membri comminano opportune sanzioni pecuniarie. L’entità della sanzione è determinata in proporzione alla gravità dell’infrazione e all’importo della cauzione incamerata per inadempimento degli obblighi di cui all’articolo 32. 5. Se, per negligenza grave determinata dallo Stato membro, un operatore accreditato trasgredisce le disposizioni del presente capitolo o della normativa nazionale, lo Stato membro può decidere di revocare l’accreditamento per un periodo da esso determinato. 6. Entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello per il quale è concesso l’aiuto, gli Stati membri pubblicano un elenco dei collettori e dei primi trasformatori accreditati. Tuttavia, per gli aiuti relativi al 2007, l’elenco degli operatori accreditati è pubblicato al più tardi entro il 15 aprile 2007. 7. Se uno Stato membro ha deciso di applicare il paragrafo 1, l’aiuto è versato unicamente ai richiedenti che hanno stipulato contratti con collettori o trasformatori accreditati. SEZIONE 9 Controlli Articolo 38 Tenuta dei registri 1. L’autorità competente dello Stato membro precisa i registri che devono tenere i collettori, i trasformatori e i richiedenti di cui all’articolo 33, paragrafo 1, nonché la frequenza con cui devono essere aggiornati, che deve essere almeno mensile. 2. I registri dei trasformatori recano almeno i dati seguenti:
3. I registri dei collettori recano almeno i dati seguenti:
4. I registri dei richiedenti di cui all’articolo 33, paragrafo 1, recano almeno una contabilità di magazzino atta a conservare una traccia dei raccolti e della trasformazione nell’azienda. 5. L’autorità competente del collettore o del primo trasformatore verifica che il contratto presentato sia conforme alle disposizioni dell’articolo 24, paragrafo 1. In caso contrario, l’autorità competente del richiedente ne è informata. 6. Per calcolare il valore economico dei prodotti di cui all’articolo 24, paragrafo 6, l’autorità competente interessata raffronta, sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2, la somma dei valori di tutti i prodotti energetici con la somma dei valori di tutti gli altri prodotti destinati ad altri usi, ottenuti dalla stessa trasformazione. Ognuno di questi valori si ottiene moltiplicando la quantità del prodotto considerato per la media dei prezzi franco fabbrica rilevati durante la campagna precedente. Qualora tali prezzi non siano disponibili, l’autorità competente determina i prezzi pertinenti, segnatamente in base alle informazioni di cui all’articolo 39, paragrafo 1. Articolo 39 Controllo della trasformazione 1. Il primo trasformatore fornisce alla propria autorità competente le necessarie informazioni sul processo di trasformazione, segnatamente riguardo ai costi e ai coefficienti tecnici di trasformazione occorrenti per determinare le quantità di prodotti finiti che si potranno ottenere. 2. Le autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti i collettori effettuano controlli in loco presso almeno il 25 % dei collettori stabiliti sul loro territorio, selezionati in base ad un’analisi del rischio. Tali controlli consistono in verifiche materiali e nell’esame dei documenti commerciali, al fine di accertare la corrispondenza tra gli acquisti di materie prime e le rispettive consegne e il rispetto delle esigenze principali, secondarie e subordinate di cui all’articolo 32. 3. Le autorità competenti degli Stati membri in cui ha luogo la trasformazione controllano il rispetto delle disposizioni dell’articolo 24, paragrafo 1, e delle esigenze principali, secondarie e subordinate di cui all’articolo 32, paragrafo 2, presso almeno il 25 % dei trasformatori stabiliti sul loro territorio, selezionati in base ad un’analisi del rischio. Tali controlli comprendono almeno i seguenti elementi:
Ai fini della verifica di cui al primo comma, lettera b), l’autorità competente effettua i controlli avvalendosi, in particolare, di coefficienti tecnici di trasformazione delle materie prime in causa. Ove esistano nella normativa comunitaria, si applicano i coefficienti tecnici di trasformazione relativi all’esportazione. In assenza di questi, si applicano altri coefficienti previsti dalla normativa comunitaria. In tutti gli altri casi, i controlli si basano sui coefficienti generalmente riconosciuti dall’industria di trasformazione interessata. 4. Per le trasformazioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1, i controlli vengono effettuati presso il 10 % dei richiedenti, selezionati in base ad un’analisi del rischio che tiene conto dei fattori seguenti:
5. I controlli di cui al paragrafo 4 comprendono almeno i seguenti elementi:
6. Qualora dai controlli di cui al paragrafo 4 emergano irregolarità, l’autorità competente procede ad ulteriori controlli in loco durante l’anno in corso e aumenta la percentuale dei richiedenti da controllare nell’anno successivo, conformemente all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004. 7. Se è previsto che taluni elementi dei controlli di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possono essere effettuati mediante campionamento, quest’ultimo deve garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo. 8. Ciascun controllo in loco forma oggetto di una relazione di controllo firmata dall’ispettore, contenente tutti i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica segnatamente quanto segue:
Articolo 40 Misure supplementari e reciproca assistenza 1. Gli Stati membri adottano tutte le misure supplementari necessarie alla corretta applicazione del presente capitolo e si prestano reciproca assistenza ai fini dei controlli previsti dal presente capitolo. Qualora il presente capitolo non preveda riduzioni o esclusioni adeguate, gli Stati membri possono applicare idonee sanzioni nazionali agli operatori che intervengono nella procedura per la concessione dell’aiuto. 2. Ove ciò sia necessario o previsto dalle disposizioni del presente capitolo, gli Stati membri si prestano assistenza reciproca per garantire controlli efficaci e verificare l’autenticità dei documenti presentati e l’esattezza dei dati scambiati. (*1) GU L 58 del 28.5.2006, pag. 1." |
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4) |
All’articolo 61, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Qualora si constati un superamento delle superfici di cui agli articoli 59 e 60, lo Stato membro stabilisce, prima della concessione degli aiuti agli agricoltori e al più tardi entro il 31 gennaio dell’anno successivo, la percentuale definitiva di superamento calcolata fino alla seconda cifra decimale.» |
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5) |
L’articolo 69 è sostituito dal seguente: «Articolo 69 Comunicazioni Ove si constati un superamento delle superfici di cui agli articoli 59 e 60, lo Stato membro stabilisce la percentuale definitiva di superamento prima della concessione degli aiuti agli agricoltori e al più tardi entro il 31 gennaio dell’anno successivo e la comunica alla Commissione entro il 31 gennaio dell’anno successivo. I dati utilizzati per il calcolo della percentuale di superamento di una superficie di base sono comunicati per mezzo del modulo riportato nell’allegato VI.» |
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6) |
All’articolo 136, il termine «articolo 30, paragrafo 3» è soppresso. |
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7) |
All’articolo 171 bis decies, il paragrafo 3 è soppresso. |
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8) |
All’articolo 171 ter ter, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri fissano l’importo dell’aiuto per ettaro SIG olivi per ogni categoria di oliveto prima della concessione degli aiuti agli agricoltori e al più tardi entro il 31 gennaio dell’anno successivo.» |
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9) |
Nell’allegato III, il titolo «TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE: 15 NOVEMBRE DI OGNI ANNO» è soppresso. |
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10) |
Nell’allegato VI, il titolo «TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE: 15 NOVEMBRE DI OGNI ANNO» è soppresso. |
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11) |
L’allegato IX è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007. Tuttavia, le sezioni 3, 4, 5, 6 e 9 del capitolo 8 del regolamento (CE) n. 1973/2004, modificate dall’articolo 1, punto 3, del presente regolamento, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).
(2) GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1679/2006 (GU L 314 del 15.11.2006, pag. 7).
(3) GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2025/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 81).
ALLEGATO
«ALLEGATO IX
di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto i), e all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto i)
PAGAMENTI PER SUPERFICIE PER I SEMINATIVI
I dati sono presentati sotto forma di una serie di tabelle elaborate secondo il modello seguente:
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— |
un gruppo di tabelle fornisce i dati per ciascuna regione a livello di superficie di base, ai sensi dell’allegato IV del presente regolamento, |
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— |
una tabella unica compendia le informazioni per Stato membro. |
Le tabelle devono essere trasmesse per via elettronica.
Note:
Ciascuna tabella deve specificare la regione di cui trattasi.
La riga 1 riguarda soltanto il frumento duro che fruisce del supplemento al pagamento per superficie di cui all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
La riga “Seminativi dichiarati come superfici foraggere per premi per bovini e ovini” corrisponde alle superfici di cui all’articolo 102, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Modello A: da utilizzare nel caso in cui si applichi un regime distinto per il granturco (*1):
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Colture |
Superficie (ha) |
Resa (t/ha) |
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Frumento duro — articolo 105, paragrafo 1 |
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Granturco (superficie di base distinta) — articolo 104, paragrafo 2 |
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Altre colture: cereali, semi oleosi, lino, canapa — articolo 104, paragrafo 2 |
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Colture proteiche — articolo 104, paragrafo 2 |
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Ritiro volontario dalla produzione — articolo 107, paragrafo 6 |
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Seminativi dichiarati come superfici foraggere per premi per bovini e ovini |
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Totale |
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Modello B: da utilizzare nel caso in cui non si applichi un regime distinto per il granturco (*2):
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Colture |
Superficie (ha) |
Resa (t/ha) |
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Frumento duro — articolo 105, paragrafo 1 |
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Colture elencate nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1782/2003 — articolo 104, paragrafo 1 |
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Ritiro volontario dalla produzione — articolo 107, paragrafo 6 |
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Seminativi dichiarati come superfici foraggere per premi per bovini e ovini |
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Totale |
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(*1) Ai sensi dell’articolo 104 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, per il granturco si utilizza la resa “granturco” determinata nel piano di regionalizzazione per la regione di cui trattasi; per i cereali, i semi oleosi, i semi di lino, nonché il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre, si utilizza la resa “cereali diversi dal granturco”; per le colture proteiche si utilizza la resa media cerealicola.
(*2) Ai sensi dell’articolo 104 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, per le colture si utilizza la resa media cerealicola determinata nel piano di regionalizzazione per la regione di cui trattasi.»