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Document 32007R0088

Regolamento (CE) n. 88/2007 della Commissione, del 12 dicembre 2006 , recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i cereali esportati sotto forma di paste alimentari compresi nei codici NC 19021100 e 190219 (Versione codificata)

GU L 21 del 30.1.2007, p. 16–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 338M del 17.12.2008, p. 881–892 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/04/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/88/oj

30.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/16


REGOLAMENTO (CE) N. 88/2007 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2006

recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i cereali esportati sotto forma di paste alimentari compresi nei codici NC 1902 11 00 e 1902 19

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2723/87 della Commissione, del 10 settembre 1987, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i cereali esportati sotto forma di paste alimentari compresi nelle sottovoci NC 1902 11 00 e 1902 19 della nomenclatura combinata (2), è stato modificato in modo sostanziale a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (4), prevede all'articolo 19, paragrafo 2, la possibilità di differenziare la restituzione per le merci di cui ai codici NC 1902 11 00 e 1902 19, a seconda della loro destinazione.

(3)

La conclusione dell'intesa in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni comunitarie di paste alimentari negli Stati Uniti approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (5) ha previsto una differenziazione a decorrere dal 1o ottobre 1987 per le esportazioni delle merci suddette verso gli Stati Uniti d'America.

(4)

Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (6), prevede, all'articolo 18, che la parte della restituzione versata, non appena il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità, sia calcolata in base al tasso più basso della restituzione. Tale disposizione può intralciare le esportazioni delle paste alimentari di cui ai codici NC 1902 11 00 e 1902 19 verso le destinazioni diverse dagli Stati Uniti d'America. È pertanto opportuno derogare a tale norma.

(5)

È di conseguenza importante predisporre modalità di applicazione del regime delle restituzioni che consentano di evitare un appesantimento eccessivo delle formalità amministrative di controllo. È opportuno a tal fine derogare a certe modalità previste dal regolamento (CE) n. 800/1999.

(6)

È opportuno, a seguito delle decisioni adottate nel quadro della politica commerciale comune, prevedere che le paste alimentari di cui ai codici NC 1902 11 00 e 1902 19 ed esportate verso gli Stati Uniti d'America siano accompagnate da un certificato comprovante la loro esportazione a seguito di un'operazione di perfezionamento attivo, oppure da un certificato dal quale risulti che esse beneficiano di un tasso di restituzione applicabile, in caso di esportazione verso gli Stati Uniti d'America, ai prodotti di base cerealicoli che sono serviti alla loro preparazione. Le suddette paste alimentari possono essere preparate con prodotti di base cerealicoli soggetti, da una parte, ad un regime di perfezionamento attivo e trovatisi, dall'altra parte, in una delle situazioni previste dall'articolo 23, paragrafo 2, del trattato. È opportuno, a tal fine, prevedere che uno stesso quantitativo di paste alimentari esportato verso gli Stati Uniti d'America possa essere accompagnato da uno solo dei suddetti certificati.

(7)

Ai fini di una gestione efficace del sistema, le autorità competenti degli Stati membri devono comunicare i dati statistici necessari alla Commissione.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   In caso di esportazione delle merci di cui ai codici NC 1902 11 00 e 1902 19 verso una destinazione diversa dagli Stati Uniti d'America, la restituzione specifica fissata per l'esportazione dei cereali sotto forma di merci di cui ai codici NC 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America non è presa in considerazione per la determinazione del tasso più basso della restituzione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 800/1999.

2.   Nel caso di prodotti cerealicoli che si trovino in una delle situazioni previste dall'articolo 23, paragrafo 2, del trattato, e che siano utilizzati per la fabbricazione di merci di cui ai codici NC 1902 11 00 e 1902 19 nella quale sono altresì incorporati certi quantitativi di cereali posti sotto il regime di perfezionamento attivo, l'esportazione delle suddette merci verso gli Stati Uniti d'America non dà diritto al beneficio della restituzione all'esportazione per i suddetti prodotti.

Articolo 2

1.   Per l'esportazione verso gli Stati Uniti d'America di merci di cui ai codici NC 1902 11 00 e 1902 19 l’autorità competente dello Stato membro in cui ha luogo l'accettazione, da parte dei servizi doganali, della dichiarazione di esportazione, rilascia, su richiesta degli interessati, un «Certificate for the export of pasta to the USA», di seguito denominato «certificato P 2».

2.   Il certificato P 2, che comprende un originale e tre copie, è redatto su un modello conforme a quello che figura nell'allegato I e in conformità delle condizioni tecniche specificate nell'allegato II.

Articolo 3

1.   Il certificato P 2 e le sue copie sono rilasciati dall'organismo emittente designato da ciascuno Stato membro. Ogni certificato rilasciato è contrassegnato da un numero d'ordine assegnato dall'organismo emittente. Le copie recano un numero d'ordine identico a quello dell'originale.

2.   L'organismo emittente conserva la copia n. 3 e consegna l'originale e le altre due copie, muniti della sua vidimazione nella casella 9, quale figura nel modello riportato nell'allegato I, all'esportatore, che deve presentarli all'ufficio doganale della Comunità all'atto di accettazione della dichiarazione d'esportazione verso gli Stati Uniti d'America.

Articolo 4

1.   Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il documento di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 800/1999 deve recare, oltre alle informazioni previste dallo stesso paragrafo, anche la menzione del numero d'ordine e della data di rilascio del certificato P 2.

2.   L'autorità competente segna, nella parte corrispondente della casella 10 dell'originale e delle copie del certificato P 2, se le merci beneficiano di una restituzione o non beneficiano di restituzioni. L'ufficio doganale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, verifica che il documento sia debitamente compilato e appone la sua vidimazione alla casella 10 dell'originale e delle copie del certificato P 2.

3.   Nel caso previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, nessun certificato P 2 può essere vidimato dall'ufficio doganale di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

4.   Il certificato P 2, unitamente alla copia n. 1, è consegnato all'interessato dall'ufficio doganale. La copia n. 2 del documento è conservata dall'ufficio doganale.

Articolo 5

In caso di esportazione verso gli Stati Uniti d'America, l'organismo liquidatore assicura il pagamento della restituzione, allorché ricorrono le condizioni generali previste dalla normativa comunitaria e allorché, inoltre, vengono presentati il documento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, debitamente compilato, e l'originale del certificato P 2 vidimato dall'ufficio doganale di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 6

Le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, non oltre la fine di ogni mese, i dati statistici relativi ai quantitativi di paste alimentari, per codice NC, specificando i quantitativi che beneficiano di una restituzione all'esportazione e i quantitativi che non beneficiano di restituzioni all'esportazione, per i quali nel corso del mese precedente sono stati vidimati certificati dagli uffici doganali in cui hanno luogo le accettazioni delle dichiarazioni di esportazione; le comunicazioni sono inviate all'indirizzo seguente:

Commissione europea,

Direzione generale per le Imprese e l’industria,

«Regime non compreso nell'allegato I»,

B-1049 Bruxelles/Brussel

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 2723/87 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato IV.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

(2)  GU L 261 dell’11.9.1987, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).

(3)  Cfr. allegato III.

(4)  GU L 172 del 5.7.2005 pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

(5)  GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

(6)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).


ALLEGATO I

Modello del certificato di cui all’articolo 2, paragrafo 2

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ALLEGATO II

Disposizioni relative al certificato di cui all'articolo 2, paragrafo 2

1.

Il formulario sul quale viene redatto il «Certificate for the export of pasta to the USA» è stampato su carta bianca per scrittura, senza paste meccaniche o colla, di peso compreso tra 40 e 65 g/m2. Esso può essere altresì stampato su carta autocopiante che presenti le stesse caratteristiche.

2.

Il formato dei formulari è di 210 × 297 millimetri (formato A4).

3.

Spetta agli Stati membri procedere o far procedere alla stampa dei formulari.

4.

Gli Stati membri possono esigere che il certificato utilizzato sul loro territorio sia redatto in una delle loro lingue ufficiali, oltre al testo in lingua inglese.

5.

L'originale e le copie sono compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello.


ALLEGATO III

Regolamento abrogato e successive modifiche

Regolamento (CEE) n. 2723/87 della Commissione

(GU L 261 dell’11.9.1987, pag. 11)

 

Regolamento (CEE) n. 3859/87 della Commissione

(GU L 363 del 23.12.1987, pag. 28)

 

Regolamento (CE) n. 1054/95 della Commissione

(GU L 107 del 12.5.1995, pag. 5)

 

Regolamento (CE) n. 1713/2006 della Commissione

(GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11)

unicamente l’articolo 4


ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 2723/87

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1, alinea

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articoli da 2 a 6

Articoli da 2 a 6

Articolo 7

Articolo 7, primo comma

Articolo 8

Articolo 7, secondo comma

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato IV


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