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Document 32007E0112

Azione comune 2007/112/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2007 , che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa

GU L 46 del 16.2.2007, p. 79–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 4M del 8.1.2008, p. 101–104 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/02/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2007/112/oj

16.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/79


AZIONE COMUNE 2007/112/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2007

che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 14, 18, paragrafo 5, e 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/122/PESC che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa (1).

(2)

Il 7 giugno 2006 il Consiglio ha approvato la politica dell'Unione europea per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione europea nell'ambito di una capacità operativa costituita in virtù del titolo V del trattato sull'Unione europea.

(3)

In base al riesame dell'azione comune 2006/122/PESC, è opportuno modificare e prorogare di dodici mesi il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE).

(4)

Il sig. Aldo Ajello ha informato il Segretario Generale/Alto Rappresentante (SG/AR) dell'intenzione di dimettersi alla fine di febbraio 2007. È opportuno pertanto nominare un nuovo RSUE a decorrere dal 1o marzo 2007.

(5)

Il 31 gennaio 2007 il SG/AR ha raccomandato di nominare il signor Roeland VAN DE GEER nuovo RSUE per la regione dei Grandi laghi in Africa.

(6)

L'RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell'articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Nomina

Il signor Roeland VAN DE GEER è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per la regione dei Grandi laghi in Africa dal 1o marzo 2007 al 29 febbraio 2008.

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione europea con riguardo all'ulteriore stabilizzazione e consolidamento della situazione post-bellica nella regione dei Grandi laghi in Africa, dedicando particolare attenzione alla dimensione regionale dello sviluppo nei paesi interessati. Promuovendo in particolare l’osservanza delle norme fondamentali della democrazia e del buon governo, incluso il rispetto dei diritti dell’uomo e dello stato di diritto, tali obiettivi includono:

a)

il contributo attivo ed efficace a una politica coerente, sostenibile e responsabile dell’Unione europea nella regione dei Grandi laghi in Africa, promuovendo un approccio dell'Unione europea coerente e globale nella regione. L'RSUE sostiene le attività del Segretario Generale/Alto Rappresentante (SG/AR) nella regione;

b)

il costante impegno dell'Unione europea a favore dei processi di stabilizzazione e di ricostruzione nella regione, attraverso una presenza attiva in loco e nelle pertinenti sedi internazionali, il mantenimento dei contatti con i principali attori e il contributo alla gestione delle crisi;

c)

il contributo alla fase di post-transizione nella Repubblica democratica del Congo (RDC), in particolare per quanto riguarda il processo politico di consolidamento delle nuove istituzioni e la definizione di un quadro internazionale più ampio per la consultazione e il coordinamento politici con il nuovo governo;

d)

il contributo, in stretta cooperazione con le Nazioni Unite/MONUC, agli sforzi di sostegno internazionali volti a perseguire una riforma globale del settore della sicurezza nella RDC, tenuto conto in particolare del ruolo di coordinamento che l'Unione europea è disposta ad assumere in tale contesto;

e)

il contributo di misure adeguate di follow-up nella Conferenza internazionale della regione dei Grandi laghi, in particolare stabilendo stretti contatti con il Segretariato della regione dei Grandi laghi e il suo Segretario esecutivo, nonché con la troika del meccanismo di follow-up, e promuovendo le relazioni di buon vicinato nella regione;

f)

la trattazione del grave problema dei gruppi armati che operano lungo le frontiere, con il rischio di destabilizzare i paesi della regione e di aggravare i loro problemi interni;

g)

il contributo alla stabilizzazione post-bellica nel Burundi, nel Ruanda e in Uganda, in particolare tramite negoziati di pace con gruppi armati quali l'FNL e l'LRA.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:

a)

istituire e mantenere stretti contatti con i paesi della regione dei Grandi laghi in Africa, le Nazioni Unite, l'Unione Africana, i paesi africani principali e i principali partner della RDC e dell'Unione europea, nonché con le organizzazioni regionali e subregionali africane e con altri paesi terzi interessati e altri dirigenti regionali di spicco;

b)

consultarsi e riferire sulle possibilità dell’Unione europea di sostenere il processo di stabilizzazione e di consolidamento e sul modo migliore di condurre le iniziative dell’Unione europea;

c)

assicurare coerenza tra gli attori PESC/PESD e, a tal fine, fornire consulenza e assistenza per la riforma del settore della sicurezza nella RDC e, in particolare, fornire al Capo della missione di polizia dell'UE (EUPOL Kinshasa) e al Capo della missione dell'UE di consulenza e di assistenza alle autorità congolesi nel quadro della riforma del settore della sicurezza (EUSEC RD Congo) gli orientamenti politici necessari per il compimento della loro azione a livello locale;

d)

contribuire al follow-up della Conferenza internazionale della regione dei Grandi laghi, in particolare sostenendo le politiche definite nella regione per perseguire gli obiettivi di non violenza e di difesa reciproca nella soluzione dei conflitti, come pure quelle riguardanti la cooperazione regionale, promuovendo i diritti umani e la democratizzazione, il buon governo, la lotta contro l'impunità, la cooperazione giudiziaria e la lotta contro lo sfruttamento illegale delle risorse naturali;

e)

contribuire a far sì che le personalità influenti della regione acquisiscano una maggiore comprensione del ruolo dell'Unione europea;

f)

contribuire, ove richiesto, alla negoziazione e all’attuazione degli accordi di pace e di cessate il fuoco conclusi tra le parti e trattare con esse a livello diplomatico in caso di inosservanza dei termini di tali accordi; nel contesto dei negoziati in corso con l'RLA, tali attività dovrebbero essere svolte in stretto coordinamento con l'RSUE per il Sudan;

g)

contribuire all'attuazione della politica e degli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti umani, con particolare riguardo agli orientamenti dell'Unione europea sui bambini e i conflitti armati, e della politica dell'Unione europea in merito alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concernente le donne, la pace e la sicurezza, anche tramite monitoraggi e relazioni sugli sviluppi al riguardo.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa dell'SG/AR. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

2.   Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce un orientamento strategico e un apporto politico all'RSUE nell'ambito del mandato.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o marzo 2007 al 29 febbraio 2008 è pari a 1 025 000 EUR.

2.   Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. Le spese sono ammissibili a decorrere dal 1o marzo 2007.

4.   La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 6

Costituzione della squadra

1.   Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall'SG/AR, e con la piena partecipazione della Commissione. L'RSUE informa la presidenza e la Commissione della composizione definitiva della squadra.

2.   Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con l'RSUE. La retribuzione del personale distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione europea presso l'RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea interessata.

3.   Tutti gli impieghi della categoria A non interessati dal comando sono, se del caso, oggetto di pubblicità da parte del Segretariato generale del Consiglio e sono inoltre notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea al fine di reclutare i candidati meglio qualificati.

4.   I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 7

Sicurezza

1.   L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (2), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell'UE.

2.   L'RSUE, secondo la politica dell'Unione europea sulla sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione europea nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato ed alla situazione della sicurezza nell'area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

a)

stabilendo, sulla base di linee guida del Segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, la gestione degli incidenti di sicurezza, nonché un piano di emergenza e di evacuazione;

b)

verificando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione europea abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, come richiesto dalle condizioni esistenti nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell'Unione europea, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona delle operazioni, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal Segretariato generale del Consiglio alla zona della missione;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato;

e)

assicurando, ove necessario e nell'ambito delle sue responsabilità in quanto parte della catena di comando, che in tutti gli elementi dell'Unione europea presenti in una o più operazioni di gestione delle crisi nell'area geografica di sua competenza si adotti un'impostazione coerente per quanto riguarda la sicurezza del personale.

Articolo 8

Relazioni

Di norma l'RSUE riferisce personalmente all’SG/AR e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte vengono trasmesse periodicamente all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione. Su raccomandazione dell’SG/AR e del CPS, l'RSUE può riferire al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne».

Articolo 9

Coordinamento

Al fine di assicurare la coerenza dell’azione esterna dell’Unione europea, le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle dell’SG/AR, della presidenza e della Commissione. L' RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni della Commissione. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capimissione, i quali si adoperano per assistere l'RSUE nell’esecuzione del suo mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.

Articolo 10

Riesame

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione europea nella regione sono esaminati periodicamente. L'RSUE presenta all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro giugno 2007 e una relazione esauriente sull'esecuzione del suo mandato entro la metà di novembre 2007. Tali relazioni fungono da base per la valutazione della presente azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l’SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Articolo 12

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addí 15 febbraio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÄUBLE


(1)  GU L 49 del 21.2.2006, pag. 17.

(2)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/952/CE (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 18).


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