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Document 32007D0767
2007/767/EC: Commission Decision of 15 November 2007 derogating from the rules of origin set out in Council Decision 2001/822/EC as regards certain fishery products imported from the Falkland Islands (notified under document number C(2007) 5393)
2007/767/CE: Decisione della Commissione, del 15 novembre 2007 , recante deroga alle norme di origine definite nella decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti della pesca importati dalle isole Falkland [notificata con il numero C(2007) 5393]
2007/767/CE: Decisione della Commissione, del 15 novembre 2007 , recante deroga alle norme di origine definite nella decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti della pesca importati dalle isole Falkland [notificata con il numero C(2007) 5393]
GU L 310 del 28.11.2007, p. 19–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013D0755
28.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 310/19 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2007
recante deroga alle norme di origine definite nella decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti della pesca importati dalle isole Falkland
[notificata con il numero C(2007) 5393]
(2007/767/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (1), in particolare l’articolo 37 dell’allegato III,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 7 agosto 2002 la Commissione ha adottato la decisione 2002/644/CE (2) che deroga alla definizione di «prodotti originari» per tener conto della particolare situazione delle isole Falkland per quanto riguarda varie specie di pesce congelato del codice NC 0303, varie specie di filetti di pesce congelato del codice NC 0304, calamari congelati della specie Loligo e calamari congelati della specie Illex del codice NC 0307. Questa deroga è scaduta il 31 agosto 2007. |
(2) |
Il 31 luglio 2007 le isole Falkland hanno chiesto una nuova deroga, della durata di cinque anni, alle norme d’origine di cui all’allegato III della decisione 2001/822/CE. La richiesta riguarda un quantitativo complessivo annuo di 16 200 tonnellate di pesce congelato del codice NC 0303, 5 100 tonnellate di filetti di pesce congelato del codice NC 0304, 57 900 tonnellate di calamari congelati della specie Loligo e 47 200 tonnellate di calamari congelati della specie Illex di cui al codice NC 0307. |
(3) |
Le isole Falkland hanno basato la propria richiesta sul fatto che, per quanto riguarda il pesce congelato, i filetti di pesce congelato e i calamari della specie Loligo, esse incontrano sempre maggiori difficoltà a reclutare per le proprie navi e navi officina equipaggi provenienti dai PTOM, dalla Comunità o dai paesi ACP. Quanto ai calamari della specie Illex, le isole Falkland sottolineano che gli equipaggi provenienti dai PTOM, dalla Comunità o dai paesi ACP non dispongono attualmente di tutte le competenze specifiche necessarie in materia di pesca. La mancanza di membri di equipaggio provenienti dai PTOM, dalla Comunità o dai paesi ACP deriva in particolare dalla posizione geografica specifica delle isole Falkland e la situazione non può essere risolta intensificando la presenza di flotte di pesca comunitarie nella regione. |
(4) |
È opportuno concedere una deroga alle norme di origine previste nell’allegato III della decisione 2001/822/CE per i prodotti di cui ai codici NC 0303 e 0304, per i calamari della specie Loligo di cui al codice NC 0307 49 35 e per i calamari della specie Illex di cui al codice NC 0307 99 11. Tale deroga è giustificata a norma dell’articolo 37, paragrafo 1, del suddetto allegato, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di industrie locali esistenti. La deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), dell’allegato III garantirà maggior sicurezza alle imprese di pesca locali, consentendo investimenti in nuovi mercati e attività. La deroga concessa nel 2002 è stata utilizzata per quantitativi molto limitati (51 620 tonnellate per il codice NC 0303, 35 320 tonnellate per il codice NC 0304, 52 348 tonnellate per i calamari della specie Loligo e 6 720 tonnellate per i calamari della specie Illex su un periodo di cinque anni). Occorre pertanto che la deroga sia concessa per i seguenti quantitativi annui complessivi, basati sui quantitativi annui complessivi interessati dalla deroga del 2002, ossia 12 500 tonnellate per il codice NC 0303, 5 100 tonnellate per il codice NC 0304, 34 600 tonnellate per i calamari della specie Loligo del codice NC 0307 49 35 e 31 000 tonnellate per i calamari della specie Illex del codice NC 0307 99 11. |
(5) |
Fatto salvo il rispetto di alcune condizioni riguardanti i quantitativi, la sorveglianza e la durata, la deroga non può arrecare grave pregiudizio a un settore economico della Comunità o di uno o più Stati membri. |
(6) |
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario (3), stabilisce norme per la gestione dei contingenti tariffari. Tali norme vanno applicate, mutatis mutandis, alla gestione del quantitativo per cui è concessa la deroga in questione. |
(7) |
Poiché la decisione 2002/822/CE giunge a scadenza il 31 dicembre 2011, occorre prevedere che la deroga continui ad essere applicata oltre tale data se prima di tale scadenza è adottata una nuova decisione sull’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità o se è prorogata l’applicazione della decisione 2001/822/CE. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’allegato III della decisione 2001/822/CE, i prodotti della pesca marittima di cui all’allegato della presente decisione, estratti al di fuori delle acque territoriali, sono considerati originari delle isole Falkland alle condizioni stabilite nella presente decisione.
Articolo 2
La deroga di cui all’articolo 1 si applica al pesce catturato in mare da navi o navi officina e ai quantitativi annui indicati nell’allegato della presente decisione importati nella Comunità dalle isole Falkland nel periodo compreso tra il 1o dicembre 2007 e il 30 novembre 2012.
Le navi e le navi officina di cui al primo comma soddisfano le condizioni stabilite all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato III della decisione 2001/822/CE, ad eccezione della lettera d).
Articolo 3
Gli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 relativi alla gestione dei contingenti tariffari si applicano mutatis mutandis alla gestione dei quantitativi di cui all’allegato della presente decisione.
Articolo 4
Le autorità doganali delle isole Falkland adottano le misure necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 1.
A tal fine tutti i certificati rilasciati conformemente alla presente decisione devono recare un riferimento a quest’ultima.
Ogni tre mesi le autorità competenti delle isole Falkland trasmettono alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 in virtù della presente decisione e il numero d’ordine di detti certificati.
Articolo 5
Nella casella 7 dei certificati EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione deve figurare una delle seguenti diciture:
— |
«Derogation — Decision No …», |
— |
«Dérogation — Décision no …». |
La dicitura è seguita dal numero della presente decisione.
Articolo 6
La presente decisione si applica dal 1o dicembre 2007 al 30 novembre 2012.
Tuttavia, in caso di adozione di un nuovo regime preferenziale, che sostituisca quello previsto dalla decisione 2001/822/CE oltre il 31 dicembre 2011, o di proroga del regime attuale, la presente decisione continuerà ad essere applicabile fino alla data di scadenza del nuovo regime o del regime attuale prorogato, ma in ogni caso non oltre il 30 novembre 2012.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2007.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2007/249/CE (GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33).
(2) GU L 211 del 7.8.2002, pag. 16.
(3) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell’1.3.2006, pag. 6).
ALLEGATO
N. d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Quantitativo complessivo annuo (1) (in t) |
09.1914 |
0303 |
Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci del codice 0304 |
12 500 |
09.1915 |
ex 0304 |
Filetti di pesce congelati |
5 100 |
09.1916 |
0307 49 35 |
Calamari della specie Loligo patagonica (Loligo gahi), congelati |
34 600 |
09.1917 |
0307 99 11 |
Calamari della specie Illex, congelati |
31 000 |
(1) Il quantitativo complessivo annuo riguarda tutte le specie.