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Document 32007D0475

2007/475/CE: Decisione della Commissione, del 25 giugno 2007 , sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dall'Italia a norma dell'articolo 3 bis , paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

GU L 180 del 10.7.2007, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/475/oj

10.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/5


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2007

sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dall'Italia a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

(2007/475/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (1), in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 2,

visto il parere del comitato istituito a norma dell'articolo 23 bis della direttiva 89/552/CEE,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera del 10 maggio 1999, l'Italia ha notificato alla Commissione le misure adottate il 9 marzo 1999 a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE.

(2)

La Commissione ha verificato, entro tre mesi dalla notifica, la compatibilità di tali misure con il diritto comunitario, in particolare per quanto riguarda la loro proporzionalità e la trasparenza della procedura nazionale di consultazione.

(3)

Nel corso della verifica la Commissione ha tenuto conto dei dati disponibili sul panorama audiovisivo italiano.

(4)

L'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società inserito nelle misure adottate dall'Italia è stato redatto in modo chiaro e trasparente.

(5)

La Commissione ha constatato che gli eventi elencati nelle misure adottate dall'Italia rispettano almeno due dei criteri che seguono, ritenuti indicatori affidabili dell'importanza che gli eventi hanno per la società: i) una particolare rilevanza nello Stato membro interessato e non semplicemente un significato per coloro che seguono abitualmente lo sport o l'attività in questione; ii) hanno una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta dalla popolazione dello Stato membro e, in particolare, in quanto catalizzatore dell'identità culturale; iii) vedono la partecipazione della squadra nazionale all'evento nell'ambito di una gara o di un torneo di importanza internazionale e iv) l'evento è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attira un grande numero di telespettatori.

(6)

Molti degli eventi elencati nelle misure adottate dall'Italia, comprese le Olimpiadi estive e invernali, le partite della nazionale italiana (nel campionato del mondo e nel campionato europeo di calcio), nonché le finali di questi tornei, rientrano nella categoria di eventi tradizionalmente considerati di particolare rilevanza per la società, come indicato esplicitamente nel considerando 18 della direttiva 97/36/CE. Questi eventi hanno un'importanza speciale in Italia, in quanto hanno una risonanza particolare presso il pubblico in generale e non solo presso il pubblico che segue abitualmente gli eventi sportivi. Tali eventi hanno inoltre una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta, per la popolazione italiana, dato il loro importante contributo alla comprensione tra i popoli e data la rilevanza dello sport per tutta la società italiana e per l'orgoglio nazionale, in quanto rappresentano l'occasione per i migliori atleti italiani di eccellere in queste competizioni internazionali di alto livello.

(7)

Gli altri eventi calcistici elencati hanno un'importanza particolare in Italia e hanno una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta, per la popolazione italiana, vista l'importanza del calcio per l'intera società italiana e per l'orgoglio nazionale, in quanto rappresentano l'occasione per le squadre italiane di vincere importanti incontri calcistici di risonanza internazionale.

(8)

Il Giro d'Italia ha una particolare rilevanza in Italia e una specifica importanza culturale ampiamente riconosciuta in quanto catalizzatore dell'identità culturale nazionale, non solo grazie alla sua importanza di evento sportivo di alto livello, ma anche come occasione per promuovere il Paese Italia.

(9)

La particolare rilevanza in Italia e la specifica importanza culturale per la popolazione italiana, ampiamente riconosciuta, del Gran Premio automobilistico d'Italia di Formula 1 deriva dai grandi successi conseguiti dalle marche automobilistiche italiane nelle gare di Formula 1.

(10)

Il Festival dalla musica italiana di Sanremo ha una particolare rilevanza in Italia ed ha una specifica importanza culturale ampiamente riconosciuta per l'identità culturale italiana quale evento di «cultura popolare» che rientra nella tradizione culturale italiana.

(11)

Le misure adottate dall'Italia appaiono proporzionate per giustificare una deroga al principio fondamentale della libera prestazione di servizi sancita nel trattato CE, per il motivo imperativo del pubblico interesse di assicurare un ampio accesso dei telespettatori alle trasmissioni televisive di avvenimenti di particolare rilevanza per la società.

(12)

Le misure adottate dall'Italia sono compatibili con le regole comunitarie della concorrenza in quanto la definizione degli organismi di radiodiffusione televisiva abilitati a trasmettere gli eventi elencati è basata su criteri oggettivi che permettono una concorrenza effettiva e potenziale per l'acquisizione dei diritti di trasmissione di tali eventi. Inoltre, il numero degli eventi citati non è talmente elevato da creare distorsioni della concorrenza sui mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento.

(13)

Dopo che la Commissione ha comunicato le misure italiane agli altri Stati membri e dopo aver consultato il comitato istituito a norma dell'articolo 23 bis della direttiva 89/552/CEE, il Direttore generale dell'Istruzione e della cultura ha informato l'Italia, con lettera del 5 luglio 1999, che la Commissione europea non aveva obiezioni sulle misure notificate.

(14)

Il 7 settembre 1999 alla Commissione è stata notificata una modifica delle misure italiane, che lascia però inalterato l'elenco degli eventi.

(15)

Le misure italiane sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C (2), a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE. La rettifica a tale pubblicazione è stata successivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C (3).

(16)

In base alla sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-33/01, Infront WM/Commissione, la dichiarazione che le misure adottate a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE sono compatibili con il diritto comunitario costituisce una decisione ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE, che deve pertanto essere adottata dalla Commissione. Di conseguenza, è necessario dichiarare con la presente decisione che le misure notificate dall'Italia sono compatibili con il diritto comunitario. È opportuno che le misure elencate nell'allegato della presente decisione siano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE,

DECIDE:

Articolo 1

Le misure ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE, notificate dall'Italia alla Commissione il 10 maggio 1999 e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 277 del 30 settembre 1999 (rettifica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 208 del 26 luglio 2001), sono compatibili con il diritto comunitario.

Articolo 2

Le misure, elencate nell'allegato della presente decisione, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2007.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

(2)  GU C 277 del 30.9.1999, pag. 3.

(3)  GU C 208 del 26.7.2001, pag. 27.


ALLEGATO

Pubblicazione a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

I provvedimenti adottati dall'Italia, da pubblicare a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE, figurano nei seguenti estratti della delibera n. 8/99 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 9 marzo 1999, successivamente modificata dalla delibera n. 172/1999 del 28 luglio 1999:

«Articolo 1

1.   La presente delibera riguarda la trasmissione televisiva di eventi considerati di particolare rilevanza per la società.

2.   Per “evento di particolare rilevanza per la società” si intende un evento, sportivo o non sportivo, che soddisfi almeno due delle seguenti quattro condizioni:

a)

l'evento e i suoi esiti godono di risonanza speciale e generalizzata in Italia ed interessano altre persone oltre a quelle che normalmente seguono in televisione il tipo di evento in questione;

b)

l'evento gode da parte della popolazione di un riconoscimento generalizzato, riveste una particolare importanza culturale ed è un catalizzatore dell'identità culturale italiana;

c)

l'evento coinvolge la squadra nazionale di una determinata disciplina sportiva in un torneo internazionale di grande rilievo;

d)

l'evento è stato tradizionalmente trasmesso sulla televisione non a pagamento e ha raccolto un ampio pubblico di telespettatori in Italia.

Articolo 2

1.   L'Autorità stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare importanza per la società che non possono essere trasmessi da emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana in esclusiva e solo in forma criptata in modo da permettere ad una parte consistente (più del 90 %) del pubblico italiano di seguirli su un canale televisivo gratuito senza costi supplementari per l'acquisto di impianti tecnici:

a)

le Olimpiadi estive e invernali;

b)

la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio;

c)

la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato europeo di calcio;

d)

tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali;

e)

la finale e le semifinali della Champions League e della Coppa UEFA qualora vi siano coinvolte squadre italiane;

f)

il Giro d'Italia;

g)

il Gran Premio automobilistico d'Italia di Formula 1;

h)

il Festival della musica italiana di Sanremo.

2.   Gli eventi di cui al comma 1, lettere b) e c) sono trasmessi in diretta integrale. Per gli altri eventi è facoltà delle emittenti televisive decidere le modalità di trasmissione in chiaro.»


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