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Document 32006R1898

Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

GU L 369 del 23.12.2006, p. 1–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 322M del 2.12.2008, p. 364–382 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2014; abrogato da 32014R0664

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1898/oj

23.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 369/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1898/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2006

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l’articolo 16 e l’articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 510/2006 ha stabilito norme generali in merito alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine e ha abrogato il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (2).

(2)

A fini di chiarezza, il regolamento (CEE) n. 2037/93 della Commissione, del 27 luglio 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (3) e il regolamento (CE) n. 383/2004 della Commissione, del 1° marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio per quanto concerne la scheda riepilogativa dei principali elementi dei disciplinari (4), devono essere abrogati e sostituiti da un nuovo regolamento.

(3)

Occorre definire le condizioni alle quali una persona fisica o giuridica può chiedere la registrazione. Una particolare attenzione deve essere rivolta alla delimitazione della zona, tenendo conto della zona tradizionale di produzione, e alle caratteristiche del prodotto. Qualsiasi produttore stabilito nella zona geografica delimitata deve essere in grado di utilizzare la denominazione registrata fintantoché sono soddisfatte le condizioni previste dal disciplinare.

(4)

Possono essere registrate solo denominazioni utilizzate nel commercio o nel linguaggio corrente o che sono state storicamente utilizzate in riferimento a specifici prodotti agricoli o alimentari. È necessario stabilire norme specifiche per quanto riguarda le versioni linguistiche di una denominazione, le denominazioni che coprono più prodotti distinti e le denominazioni che sono omonime o parzialmente omonime di nomi di varietà vegetali o razze animali.

(5)

La zona geografica deve essere delimitata con riferimento al legame e utilizzando una descrizione dettagliata e precisa, senza ambiguità, che consenta ai produttori o alle autorità competenti e agli organismi di controllo di verificare se le operazioni hanno luogo all’interno della zona geografica delimitata.

(6)

Deve essere fornito un elenco delle materie prime utilizzate per le denominazioni d’origine che, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006, possono provenire da una zona geografica più ampia della zona di trasformazione o diversa da essa. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92, sono stati inclusi nell’elenco solo animali vivi, carne e latte. Per motivi di continuità non viene proposta alcuna modifica dell’elenco.

(7)

Il disciplinare deve includere i provvedimenti presi per garantire la prova dell’origine, assicurando la tracciabilità del prodotto, delle materie prime, degli alimenti per gli animali e di altri elementi che devono provenire dalla zona geografica delimitata.

(8)

Esigere che il condizionamento di un prodotto agricolo o alimentare o le operazioni attinenti alla sua presentazione, come l’affettatura o la grattugiatura, possano avere luogo solo entro una zona geografica delimitata costituisce una restrizione della libera circolazione delle merci e della libera prestazione di servizi. Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, tali restrizioni possono essere imposte solo se sono necessarie, proporzionate e atte a salvaguardare la reputazione dell’indicazione geografica o della denominazione di origine. Dette restrizioni devono essere motivate.

(9)

Al fine di assicurare un’applicazione coerente del regolamento (CE) n. 510/2006, devono essere specificate le procedure e forniti i modelli per le domande, le opposizioni, le modifiche e le cancellazioni.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d’origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006.

Articolo 2

Norme specifiche relative ad un’associazione

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 una persona fisica o giuridica può essere equiparata ad una associazione quando viene dimostrato che sono soddisfatte entrambe le condizioni indicate di seguito:

a)

la persona di cui trattasi è il solo produttore nella zona geografica delimitata intenzionato a presentare una domanda;

b)

la zona geografica delimitata ha caratteristiche sensibilmente diverse da quelle delle zone vicine o le caratteristiche del prodotto lo differenziano da quelli prodotti nelle zone vicine.

Articolo 3

Norme specifiche relative alla denominazione

1.   Può essere registrata solo una denominazione utilizzata, nel commercio o nel linguaggio corrente, per designare lo specifico prodotto agricolo o alimentare.

La denominazione di un prodotto agricolo o alimentare può essere registrata solo nelle lingue che sono o sono state in passato utilizzate per descrivere il suddetto prodotto nella zona geografica delimitata.

2.   Una denominazione deve essere registrata nella sua grafia originale. Quando la grafia originale non è in caratteri latini, insieme alla denominazione nella grafia originale occorre registrare anche una trascrizione in caratteri latini.

3.   Per prodotti comparabili non possono essere registrate denominazioni omonime di nomi di varietà vegetali o di razze animali se, prima della conclusione della procedura di opposizione di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, viene dimostrato che della varietà o della razza di cui trattasi esisteva una tale produzione commerciale al di fuori della zona delimitata prima della data della domanda, che il consumatore rischierebbe di confondere i prodotti recanti la denominazione registrata e la varietà o la razza.

Le denominazioni parzialmente omonime di nomi di varietà vegetali o di razze animali possono essere registrate, anche se di tali varietà o razze esiste una produzione commerciale rilevante anche al di fuori della zona delimitata, a condizione che i consumatori non rischino di confondere i prodotti recanti la denominazione registrata e la varietà o la razza.

4.   Se la domanda di registrazione di una denominazione o l’autorizzazione di una modifica contiene una descrizione del prodotto agricolo o alimentare ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 510/2006 che si riferisce a più prodotti distinti dello stesso tipo, per ogni prodotto deve essere dimostrato il rispetto dei requisiti per la registrazione.

Ai fini del presente paragrafo, per «prodotti distinti» si intendono prodotti che sono differenziati al momento dell’immissione sul mercato.

Articolo 4

Delimitazione della zona geografica

La zona geografica è delimitata facendo riferimento al legame di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 510/2006.

La zona geografica deve essere delimitata in modo preciso e dettagliato, così da non presentare ambiguità.

Articolo 5

Norme specifiche su materie prime e alimenti per animali

1.   Ai fini dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006 possono essere considerati materie prime solo gli animali vivi, la carne e il latte.

2.   Qualunque restrizione relativa all’origine delle materie prime per una denominazione geografica devono essere giustificate con riferimento al legame di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), punto ii), del regolamento (CE) n. 510/2006.

3.   Nel caso di un prodotto di origine animale protetto da una denominazione di origine, il disciplinare deve contenere norme dettagliate sull’origine e sulla qualità degli alimenti somministrati. Nella misura del possibile gli alimenti devono provenire dalla zona geografica delimitata.

Articolo 6

Prova dell’origine

1.   Il disciplinare deve individuare le procedure che gli operatori devono istituire per fornire gli elementi relativi alla prova dell’origine, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 510/2006, per quanto riguarda il prodotto, le materie prime, gli alimenti per animali e gli altri elementi che, secondo il disciplinare, devono provenire dalla zona geografica delimitata.

2.   Gli operatori di cui al paragrafo 1 devono poter individuare:

a)

il fornitore, la quantità e l’origine di tutte le partite di materie prime e/o di prodotti ricevuti;

b)

il destinatario, la quantità e la destinazione dei prodotti forniti;

c)

la correlazione fra ogni partita in entrata di cui alla lettera a) e ogni partita in uscita di cui alla lettera b).

Articolo 7

Legame

1.   Gli elementi che giustificano i legami di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 510/2006 devono spiegare in che modo le caratteristiche della zona geografica delimitata influiscono sul prodotto finale.

2.   Per quanto riguarda la denominazione d’origine, il disciplinare contiene:

a)

informazioni sulla zona geografica, inclusi i fattori naturali e antropici, importanti per il legame;

b)

informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto agricolo o alimentare essenzialmente o esclusivamente dovute all’ambiente geografico;

c)

una descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).

3.   Per quanto riguarda l’indicazione geografica, il disciplinare contiene:

a)

informazioni sulla zona geografica importanti per il legame;

b)

informazioni sulla qualità, la reputazione o altre caratteristiche specifiche del prodotto agricolo o alimentare attribuibili all’origine geografica;

c)

una descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).

4.   Per quanto riguarda l’indicazione geografica, il disciplinare indica se si basa su una qualità o una reputazione specifica o su altre caratteristiche del prodotto attribuibili alla sua origine geografica.

Articolo 8

Condizionamento nella zona geografica delimitata

Se l’associazione richiedente stabilisce nel disciplinare che il condizionamento del prodotto agricolo o alimentare di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 510/2006 deve avvenire nella zona geografica delimitata, tali restrizioni alla libera circolazione delle merci o alla libera prestazione di servizi devono essere motivate con argomenti specificamente riferiti al prodotto di cui trattasi.

Articolo 9

Norme specifiche relative all’etichettatura

Uno Stato membro può prevedere che il nome dell’autorità o dell’organismo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 510/2006 debba figurare sull’etichetta del prodotto agricolo o alimentare prodotto sul suo territorio recante una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta.

Articolo 10

Domanda di registrazione

1.   La domanda di registrazione comprende i documenti richiesti ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7 o paragrafo 9, a seconda dei casi, del regolamento (CE) n. 510/2006, e una copia elettronica del disciplinare e del documento unico, se tali documenti sono richiesti nei suddetti paragrafi.

Sono inoltre fornite informazioni sulla natura giuridica, le dimensioni e la composizione dell’associazione richiedente.

2.   La data di presentazione di una domanda alla Commissione è la data alla quale la domanda è iscritta nel registro della corrispondenza della Commissione a Bruxelles.

Articolo 11

Documento unico

1.   Il documento unico viene redatto in conformità del modello riportato nell’allegato I del presente regolamento per ogni domanda di denominazione di origine o di indicazione geografica ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 510/2006 e per ogni richiesta relativa all’approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

2.   Il tipo del prodotto agricolo o alimentare è indicato secondo la classificazione di cui all’allegato II del presente regolamento.

3.   La descrizione del prodotto nel documento unico deve includere i dati tecnici specifici comunemente utilizzati per descrivere quel tipo di prodotto, incluse, se del caso, le caratteristiche organolettiche.

Articolo 12

Domande transfrontaliere

Quando diverse associazioni presentano una domanda comune per una denominazione relativa ad una zona geografica transfrontaliera o per una denominazione tradizionale legata ad una zona geografica transfrontaliera, si applicano le regole seguenti:

i)

se la domanda riguarda solo Stati membri, in tutti gli Stati membri di cui trattasi viene espletata la procedura nazionale di opposizione di cui all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 510/2006; la domanda viene presentata da uno qualsiasi dei suddetti Stati membri a nome degli altri e comprende le dichiarazioni di tutti gli Stati membri interessati, di cui all’articolo 5, paragrafo 7, lettera c), del suddetto regolamento;

ii)

se la domanda riguarda solo paesi terzi, ognuno di essi deve soddisfare le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 510/2006; la domanda viene presentata alla Commissione da una qualsiasi delle associazioni interessate a nome delle altre, direttamente o tramite le rispettive autorità, e include gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta in ognuno dei paesi terzi interessati, di cui all’articolo 5, paragrafo 9, del suddetto regolamento;

iii)

se la domanda riguarda almeno uno Stato membro e almeno un paese terzo, in tutti gli Stati membri interessati viene espletata la procedura nazionale di opposizione, di cui all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 510/2006, e in tutti i paesi terzi interessati devono essere soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 510/2006; la domanda viene presentata alla Commissione da uno qualsiasi degli Stati membri interessati o da una qualsiasi delle associazioni richiedenti dei paesi terzi interessati, direttamente o attraverso le autorità del paese terzo di cui trattasi, e include le dichiarazioni di tutti gli Stati membri interessati, di cui all’articolo 5, paragrafo 7, lettera c), del suddetto regolamento e gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta in ognuno dei paesi terzi interessati, di cui all’articolo 5, paragrafo 9 dello stesso regolamento.

Articolo 13

Opposizioni

1.   È possibile presentare una dichiarazione di opposizione, di cui all’articolo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006, in conformità del modello riportato nell’allegato III del presente regolamento.

2.   Al fine di stabilire la ricevibilità dell'opposizione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione controlla che la dichiarazione includa i motivi e la giustificazione dell'opposizione.

3.   Il periodo di sei mesi, di cui all’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 510/2006, inizia a decorrere dalla data di invio dell’invito della Commissione agli interessati a raggiungere un accordo.

4.   Una volta conclusa la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 5, secondo comma, prima frase, del regolamento (CE) n. 510/2006, lo Stato membro o il paese terzo che ha presentato la domanda comunica entro un mese alla Commissione i risultati di ciascuna consultazione e può utilizzare a tal fine il modello riportato nell’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 14

Indicazioni e simboli

1.   I simboli comunitari di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 510/2006, devono essere riprodotti secondo quanto stabilito nell’allegato V del presente regolamento. Le diciture «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta» all’interno dei simboli possono essere sostituite da termini equivalenti in un’altra lingua ufficiale della Comunità, secondo quanto stabilito nell’allegato V del presente regolamento.

2.   Quando i simboli comunitari o le diciture di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 510/2006 figurano sull’etichetta di un prodotto, devono essere accompagnati dalla denominazione registrata.

Articolo 15

Registro

1.   La Commissione conserva presso la sua sede di Bruxelles il «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette», in appresso «il Registro».

2.   All’entrata in vigore di uno strumento giuridico che registra una denominazione, la Commissione annota nel Registro i seguenti dati:

a)

la denominazione registrata del prodotto conformemente al disposto dell’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento;

b)

l’informazione che la denominazione è protetto in quanto indicazione geografica o denominazione di origine;

c)

la classe del prodotto di cui all’allegato II del presente regolamento;

d)

l’indicazione del paese d’origine; nonché

e)

il riferimento allo strumento di registrazione della denominazione.

3.   Per quanto riguarda le denominazioni automaticamente iscritte nel registro, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione annota nel Registro, entro il 31 dicembre 2007, i dati di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 16

Modifiche del disciplinare

1.   La domanda di approvazione di modifiche del disciplinare è redatta in conformità dell’allegato VI del presente regolamento.

2.   Nel caso di una domanda di approvazione di modifiche del disciplinare ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006:

a)

le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 comprendono la domanda debitamente compilata di cui al paragrafo 1 e la dichiarazione di cui all’articolo 5, paragrafo 7, lettera c), del suddetto regolamento;

b)

le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 510/2006 comprendono la domanda debitamente compilata di cui al paragrafo 1 e la modifica del disciplinare proposta;

c)

le informazioni da pubblicare a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, comprendono il documento debitamente completato redatto conformemente all’allegato VI del presente regolamento.

3.   Nel caso di modifiche di cui all’articolo 9, paragrafi 3 o 4, del regolamento (CE) n. 510/2006 approvate dalla Commissione, quest’ultima rende pubblica la modifica del disciplinare.

4.   Per poter essere considerata minore una modifica non deve:

a)

riferirsi alle caratteristiche essenziali del prodotto;

b)

alterare il legame;

c)

includere una modifica della denominazione, o di una parte della denominazione, del prodotto;

d)

riguardare la zona geografica delimitata;

e)

rappresentare un aumento delle restrizioni relative alla commercializzazione del prodotto o alle sue materie prime.

5.   Quando decide di approvare una modifica del disciplinare che comporta anche un cambiamento delle informazioni annotate nel Registro di cui all’articolo 15 del presente regolamento, la Commissione cancella i dati originali dal Registro e vi annota i nuovi dati con effetto a decorrere dall’entrata in vigore della suddetta decisione.

6.   Le informazioni vengono presentate alla Commissione, in applicazione del presente articolo, in forma cartacea e in forma elettronica. La data di presentazione di una domanda di modifica alla Commissione è la data alla quale la domanda viene iscritta nel registro centrale della corrispondenza della Commissione a Bruxelles.

Articolo 17

Cancellazione

1.   La Commissione può ritenere che il rispetto delle condizioni del disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di una denominazione protetta non sia più possibile o non possa più essere garantito in particolare se le condizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 non vengono soddisfatte e se tale situazione è verosimilmente destinata a perdurare.

2.   La domanda di cancellazione di una registrazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 è redatta in conformità dell’allegato VII del presente regolamento.

Le informazioni richieste all’articolo 5, paragrafi 7 e 9, del regolamento (CE) n. 510/2006, comprendono la domanda di cancellazione debitamente compilata, di cui al primo comma del presente paragrafo.

L’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 non si applica.

La domanda di cancellazione è resa pubblica in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006.

Le informazioni da pubblicare a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, comprendono il documento debitamente compilato redatto in conformità dell’allegato VII del presente regolamento.

Le dichiarazioni di opposizione sono ammissibili ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006 solo se dimostrano una dipendenza commerciale continuata dalla denominazione registrata da parte di un terzo interessato.

3.   Quando la cancellazione prende effetto, la Commissione cancella la denominazione dal Registro di cui all’articolo 15 del presente regolamento.

4.   Le informazioni vengono presentate alla Commissione, in applicazione del presente articolo, in forma cartacea e in forma elettronica.

Articolo 18

Disposizioni transitorie

1.   Se, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, il documento unico è sostituito dalla scheda riepilogativa del disciplinare, la suddetta scheda è redatta in conformità dell’allegato VIII del presente regolamento.

2.   Per quanto riguarda le denominazioni registrate anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro, pubblica un documento unico presentato dal suddetto Stato membro e redatto conformemente al modello riportato nell’allegato I del presente regolamento. La pubblicazione è accompagnata dal riferimento di pubblicazione del disciplinare.

3.   Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore, fatto salvo quanto segue:

a)

le disposizioni degli articoli da 2 a 8 si applicano solo per le procedure di registrazione e approvazione di modifiche, quando la pubblicazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 o ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 non è avvenuta prima dell’entrata in vigore del presente regolamento;

b)

le disposizioni degli articoli 10, 11, 12, 16, paragrafi 1, 2, 3 e 6, e 17, paragrafo 2, si applicano solo per le domande di registrazione e di approvazione di modifiche e per le domande di cancellazione ricevute dopo il 30 marzo 2006;

c)

le disposizioni dell’articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3, si applicano solo per le procedure di opposizione per le quali il periodo di 6 mesi, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, non è iniziato alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 4, si applicano solo per le procedure di opposizione per le quali il periodo di 6 mesi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, non è scaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

d)

le disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2008 e non riguardano i prodotti immessi sul mercato prima di tale data.

Articolo 19

Abrogazione

I regolamenti (CEE) n. 2037/93 e (CE) n. 383/2004 sono abrogati.

I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia, l’articolo 18, paragrafo 3, lettera b), si applica a decorrere dal 31 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 14 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 12.

(3)  GU L 185 del 28.7.1993, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2168/2004 (GU L 371 del 18.12.2004, pag. 12).

(4)  GU L 64 del 2.3.2004, pag. 16.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI AI FINI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

1.   PRODOTTI AGRICOLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO ELENCATI NELL’ALLEGATOI DEL TRATTATO

Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

Classe 1.3. Formaggi

Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.)

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.)

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Class 1.8. Altri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)

2.   PRODOTTI ALIMENTARI DI CUI ALL’ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO

Classe 2.1. Birre

Classe 2.2. Acque minerali naturali e acque di sorgente (sospesa) (1)

Classe 2.3. Bevande a base di estratti di piante

Classe 2.4. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Classe 2.5. Gomme e resine naturali

Classe 2.6. Pasta di mostarda

Classe 2.7. Pasta alimentare

3.   Prodotti agricoli di cui all’allegato II del regolamento

Classe 3.1. Fieno

Classe 3.2. Oli essenziali

Classe 3.3. Turaccioli

Classe 3.4. Cocciniglia (prodotto greggio di origine animale)

Classe 3.5. Fiori e piante ornamentali

Classe 3.6. Lana

Classe 3.7. Vimini

Classe 3.8. Lino stigliato


(1)  Utilizzata solo per registrazioni e domande precedenti il 31 marzo 2006


ALLEGATO III

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ALLEGATO IV

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ALLEGATO V

RIPRODUZIONE DEI SIMBOLI COMUNITARI E DELLE DICITURE

1.   SIMBOLI COMUNITARI A COLORI O IN BIANCO E NERO

Se vengono utilizzati i colori, possono essere utilizzati colori diretti (Pantone) o in quadricromia. I colori di riferimento sono indicati infra.

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2.   SIMBOLI COMUNITARI IN NEGATIVO

Se il colore di fondo del condizionamento o dell’etichetta è scuro, i simboli possono essere utilizzati in negativo, avvalendosi del colore di fondo del condizionamento o dell’etichetta.

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3.   CONTRASTO CON COLORI DI FONDO

Se viene utilizzato un simbolo a colori su un fondo colorato, che rende difficile vederlo, utilizzare un cerchio delimitante esterno intorno al simbolo per migliorare il contrasto con i colori di fondo:

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4.   CARATTERI TIPOGRAFICI

Utilizzare per il testo lettere maiuscole in Times Roman.

5.   RIDUZIONE

La dimensione minima dei simboli comunitari è di 15 mm di diametro.

6.   «DENOMINAZIONE D’ORIGINE PROTETTA» (DOP) E SUE ABBREVIAZIONI NELLE LINGUE CE

Lingue CE

Termine

Abbreviazione

ES

denominación de origen protegida

DOP

CS

chráněné označení původu

CHOP

DA

beskyttet oprindelsesbetegnelse

BOB

DE

geschützte Ursprungsbezeichnung

g.U.

ET

kaitstud päritolunimetus

KPN

EL

προστατευόμενη oνομασία προέλευσης

ΠΟΠ

EN

protected designation of origin

PDO

FR

appellation d’origine protégée

AOP

IT

denominazione d’origine protetta

DOP

LV

aizsargāts cilmes vietas nosaukums

ACVN

LT

saugoma kilmės vietos nuoroda

SKVN

HU

oltalom alatt álló eredetmegjelölés

OEM

MT

denominazzjoni protetta ta’ oriġini

DPO

NL

beschermde oorsprongsbenaming

BOB

PL

chroniona nazwa pochodzenia

CHNP

PT

denominación de origen protegida

DOP

SK

chránené označenie pôvodu

CHOP

SL

zaščitena označba porekla

ZOP

FI

suojattu alkuperänimitys

SAN

SV

skyddad ursprungsbeteckning

SUB

7.   «INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA» (IGP) E SUE ABBREVIAZIONI NELLE LINGUE CE

Lingue CE

Termine

Abbreviazione

ES

indicación geográfica protegida

IGP

CS

chráněné zeměpisné označení

CHZO

DA

beskyttet geografisk betegnelse

BGB

DE

geschützte geografische Angabe

g.g.A.

ET

kaitstud geograafiline tähis

KGT

EL

προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη

ΠΓΕ

EN

protected geographical indication

PGI

FR

indication géographique protégée

IGP

IT

indicazione geografica protetta

IGP

LV

aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde

AĢIN

LT

saugoma geografinė nuoroda

SGN

HU

oltalom alatt álló földrajzi jelzés

OFJ

MT

indikazzjoni ġeografika protetta

IĠP

NL

beschermde geografische aanduiding

BGA

PL

chronione oznaczenie geograficzne

CHOG

PT

indicação geográfica protegida

IGP

SK

chránené zemepisné označenie

CHZO

SL

zaščitena geografska označba

ZGO

FI

suojattu maantieteellinen merkintä

SMM

SV

skyddad geografisk beteckning

SGB


ALLEGATO VI

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ALLEGATO VII

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ALLEGATO VIII

Image

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