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Document 32006R1861

    Regolamento (CE) n. 1861/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 2237/77 relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la costatazione dei redditi nelle aziende agricole

    GU L 358 del 16.12.2006, p. 33–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1861/oj

    16.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 358/33


    REGOLAMENTO (CE) N. 1861/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 15 dicembre 2006

    recante modifica del regolamento (CEE) n. 2237/77 relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la costatazione dei redditi nelle aziende agricole

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CEE) n. 2237/77 della Commissione, del 23 settembre 1977, relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la costatazione dei redditi nelle aziende agricole (2), definisce la natura dei dati contabili da riportare nella scheda aziendale.

    (2)

    Occorre adeguare il contenuto della scheda aziendale alle nuove disposizioni sui Fondi strutturali e sullo sviluppo rurale e chiarire, semplificare o rendere più coerenti alcuni elementi della scheda suddetta.

    (3)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2237/77 sono modificati in conformità dell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica con effetto a decorrere dall'esercizio contabile 2007, che inizia nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 1o luglio 2007.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2006.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 97).

    (2)  GU L 263 del 17.10.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2253/2004 (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 7).


    ALLEGATO

    Gli allegati del regolamento (CEE) n. 2237/77 sono modificati come segue.

    1)

    L'allegato I è modificato come segue:

    a)

    nella tabella A (INFORMAZIONI GENERALI SULL'AZIENDA), nella rubrica 2, le parole «Numero dell’ufficio contabile (facoltativo)» sono sostituite dalle parole «Numero dell'ufficio contabile»;

    b)

    nella tabella H, nelle rubriche delle colonne 4 e 8, le parole «capitale agrario» sono sostituite dalle parole «Altre attività».

    2)

    L'allegato II è modificato come segue:

    a)

    il numero d'ordine 44 è sostituito dal seguente:

    «Numero d'ordine 44 — Zona Fondi strutturali: indicare se la maggior parte della superficie agricola utilizzata nell'azienda è situata in una superficie oggetto delle disposizioni degli articoli 5, 6 o 8 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25). Devono essere utilizzati i seguenti numeri di codice:

    6

    =

    la maggior parte della superficie agricola utilizzata nell'azienda è situata in una zona dell'obiettivo «convergenza», ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006, in particolare dell'articolo 5;

    7

    =

    la maggior parte della superficie agricola utilizzata nell'azienda è situata in una zona dell'obiettivo «competitività regionale ed occupazione», ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006, in particolare dell'articolo 6;

    8

    =

    la maggior parte della superficie agricola utilizzata nell'azienda è situata in una zona che può beneficiare di un sostegno transitorio ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1083/2006.»;

    b)

    il numero d'ordine 45 è sostituito dal seguente:

    «Numero d'ordine 45 — Zone sottoposte a vincoli ambientali: indicare se la maggior parte della superficie agricola utilizzata nell'azienda è situata in una superficie oggetto delle disposizioni dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio. Devono essere utilizzati i seguenti numeri di codice:

    1

    =

    la maggior parte della superficie agricola utilizzata nell'azienda non è situata in una zona che può beneficiare delle indennità Natura 2000 o delle indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE, ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005;

    2

    =

    la maggior parte della superficie agricola utilizzata nell'azienda è situata in una zona che può beneficiare delle indennità Natura 2000 o delle indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE, ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005.»;

    c)

    il punto 23 è sostituito dal seguente:

    «23.   VITELLI DA INGRASSO

    Vitelli da ingrasso, di norma macellati all'età di sei mesi.»;

    d)

    al punto 106, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

    «—

    prestiti contratti per altre attività (colonne 4 e 8)»;

    e)

    al punto 107. Regime dell'IVA, alla rubrica LITUANIA, le parole «Esente da IVA» sono sostituite dalla parola «Speciale»;

    f)

    il punto 138 è sostituito dal seguente:

    «138.

    Ortaggi freschi, meloni e fragole in coltura protetta (compresi l'ananas e il granturco dolce): colture praticate al riparo (serre, cassoni fissi, tunnel in plastica accessibili) durante tutto il ciclo vegetativo o per la maggior parte di esso. Non sono considerate come colture protette le colture praticate in tunnel di plastica non accessibili, sotto campane o cassoni mobili. Nel caso di serre a più piani si calcolerà soltanto la superficie di base.»;

    g)

    il punto 169 è sostituito dal seguente:

    «169.

    Uova di gallina (comprese uova da cova)»;

    h)

    nella sezione L. QUOTE E ALTRI DIRITTI, sotto COLONNE DELLA TABELLA L, al punto Tasse, incluso il prelievo supplementare (colonna 10), l'ultima frase «Se esiste una quota, ma non un pagamento, inserire la cifra “0”» è soppressa;

    i)

    al punto 601. Pagamenti per superficie per terreni non irrigui, le parole «Somma delle rubriche da 602 a 618» sono sostituite dal testo seguente:

    «Nella colonna 4, Numero di unità di base per i pagamenti: somma delle rubriche da 602 a 618, escluse le rubriche 608, 614 e 618 se le stesse unità di base sono registrate anche sotto un'altra rubrica nella tabella M. Nella colonna 5, Aiuto totale: somma delle rubriche da 602 a 618.»;

    j)

    al punto 621. Pagamenti per superficie per i terreni irrigui, le parole «Somma delle rubriche da 622 a 638» sono sostituite dal testo seguente:

    «Nella colonna 4, Numero di unità di base per i pagamenti: somma delle rubriche da 622 a 638, escluse le rubriche 628, 634 e 638 se le stesse unità di base sono registrate anche sotto un'altra rubrica nella tabella M. Nella colonna 5, Aiuto totale: somma delle rubriche da 622 a 638.»;

    k)

    il punto 700 è sostituito dal seguente:

    «700.

    Pagamenti diretti alla produzione di carni bovine ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 e (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

    L'importo dei pagamenti diretti alla produzione di carni bovine deve essere anch'esso registrato nella tabella J, con il codice 700.

    La seguente tabella indica le rubriche relative ai pagamenti diretti alla produzione di carni bovine ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1254/1999 e (CE) n. 1782/2003.

    Rubriche

    Numero di unità di base per i pagamenti

    Aiuto totale

    700

    Totale dei pagamenti per le carni bovine

    (somma delle rubriche 710, 720, 730, 740, 750 e 760)

    Obbligatorio

    710

    Premio speciale

    (somma delle rubriche 711 e 715)

    Obbligatorio

    Obbligatorio

    711

    Premio speciale per tori

    Obbligatorio

    Obbligatorio

    715

    Premio speciale per manzi

    Obbligatorio

    Obbligatorio

    730

    Premio per vacca nutrice

    (somma delle rubriche 731 e 735)

    Obbligatorio

    731

    Premio per vacca nutrice per giovenche e vacche nutrici

    Obbligatorio

    Obbligatorio

    735

    Premio per vacche nutrici: premio nazionale supplementare

    Obbligatorio

    Obbligatorio

    740

    Premio alla macellazione

    (somma delle rubriche 741 e 742)

    Obbligatorio

    741

    Premio alla macellazione: da 1 a 7 mesi

    Facoltativo

    Obbligatorio

    742

    Premio alla macellazione: 8 mesi e oltre

    Obbligatorio

    Obbligatorio

    750

    Totale pagamento all'estensivizzazione

    Obbligatorio

    Obbligatorio

    760

    Pagamenti supplementari (importo nazionale)

    Obbligatorio»


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