EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1832

Regolamento (CE) n. 1832/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006 , recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania

GU L 354 del 14.12.2006, p. 8–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 327M del 5.12.2008, p. 775–791 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 06/11/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1832/oj

14.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1832/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2006

recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 41 e l'articolo 21 in combinato disposto con l'allegato V, sezione 3, lettera a), punto 4,

considerando quanto segue:

(1)

Le norme relative ai regimi di produzione e di scambi per il mercato dello zucchero, inserite nel regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), dall'atto di adesione della Bulgaria e della Romania si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2007, subordinatamente all'entrata in vigore dell’atto di adesione a quella data. Tuttavia, per la campagna 2006/2007, l'intera produzione di zucchero di barbabietola della Bulgaria e della Romania sarà stata realizzata nel quadro delle norme nazionali vigenti. Occorrono pertanto misure transitorie che agevolino il passaggio dai regimi di produzione e di scambi vigenti in Bulgaria e in Romania a quelli previsti dal regolamento (CE) n. 318/2006. Di conseguenza, le disposizioni relative ai prezzi minimi della barbabietola, agli accordi interprofessionali e alla ripartizione delle quote di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 318/2006 non devono essere applicate alla Bulgaria e alla Romania nel corso della campagna 2006/2007.

(2)

L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (2), fissa al 31 luglio 2006 il termine per la presentazione delle domande di aiuto alla ristrutturazione relative alla campagna di commercializzazione 2006/2007. Per le imprese con sede in Bulgaria e Romania non è stato dunque possibile presentare domande di aiuto alla ristrutturazione in relazione alla suddetta campagna. Tali imprese non devono pertanto versare il contributo per la ristrutturazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 320/2006 in relazione alla campagna 2006/2007.

(3)

Per quanto riguarda l'isoglucosio, la cui produzione è costante e adeguata alla domanda, è necessario determinare per il periodo dal 1o gennaio al 30 settembre 2007 quote nazionali adeguate per la Bulgaria e la Romania, in modo da garantire l'equilibrio tra produzione e consumo nella Comunità quale costituita al 1o gennaio 2007. Tali quote di isoglucosio transitorie devono essere calcolate pro rata temporis.

(4)

Per consentire alle imprese stabilite in Bulgaria e Romania di partecipare al regime di ristrutturazione istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006 alle stesse condizioni applicabili alle imprese stabilite nella Comunità quale costituita al 31 dicembre 2006, è necessario apportare taluni adeguamenti in relazione alla campagna 2007/2008, in particolare per quanto riguarda l'ordine cronologico di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (3).

(5)

Conformemente all'atto di adesione, il fabbisogno di approvvigionamento di zucchero greggio destinato alla raffinazione accordato per ciascuna campagna di commercializzazione è di 198 748 tonnellate per la Bulgaria e 329 636 tonnellate per la Romania. Tuttavia, i quantitativi di fabbisogno tradizionale di approvvigionamento assegnati alla Bulgaria e alla Romania devono essere ridotti pro rata temporis per tener conto del fatto che tali paesi prenderanno parte alla campagna di commercializzazione 2006/2007 solo per il periodo dal 1o gennaio al 30 settembre 2007.

(6)

In Bulgaria e in Romania, le raffinerie a tempo pieno dipendono in gran parte dalle importazioni di zucchero di canna greggio provenienti dai fornitori tradizionali di taluni paesi terzi. La Commissione ha pertanto proposto al Consiglio di aprire contingenti tariffari per le importazioni di tale zucchero da qualsiasi paese terzo per le campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 (4). Tuttavia, per evitare interruzioni nella fornitura di zucchero di canna greggio alle raffinerie dei suddetti Stati membri al momento dell'adesione, si ritiene necessario adottare misure transitorie al fine di aprire i suddetti contingenti tariffari il 1o gennaio 2007.

(7)

I contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania ai sensi del presente regolamento si applicano unicamente fino a quando il Consiglio non avrà adottato misure permanenti.

(8)

I titoli di importazione rilasciati nel quadro dei contingenti tariffari aperti dal presente regolamento devono essere riservati alle raffinerie a tempo pieno accreditate in Bulgaria e in Romania.

(9)

L'importo del dazio applicabile alle importazioni realizzate nel quadro dei contingenti tariffari aperti dal presente regolamento deve essere fissato a un livello che garantisca una leale concorrenza sul mercato comunitario dello zucchero senza tuttavia risultare proibitivo per le importazioni in Bulgaria e in Romania. Tenuto conto del fatto che le importazioni nel quadro di questi contingenti tariffari possono essere realizzate a partire da qualsiasi paese terzo, è dunque opportuno fissare il livello degli oneri all'importazione a 98 EUR/t, ossia allo stesso livello fissato per lo zucchero «concessioni CXL» ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (5).

(10)

Esiste un rischio considerevole di perturbazione dei mercati nel settore dello zucchero dovuto ai prodotti introdotti a fini speculativi in Bulgaria e in Romania prima dell'adesione all'Unione europea. Si devono quindi adottare disposizioni transitorie per evitare simili movimenti speculativi o altre perturbazioni dei mercati. Disposizioni analoghe sono già state adottate dal regolamento (CE) n. 1683/2006 della Commissione, del 14 novembre 2006, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all'adesione di Bulgaria e Romania (6). In considerazione delle peculiarità del settore dello zucchero, sono necessarie disposizioni specifiche.

(11)

Occorre adottare adeguate disposizioni per impedire agli operatori di eludere l'applicazione dei prelievi su taluni prodotti del settore dello zucchero che si trovano in libera pratica, assoggettando le merci già immesse in libera pratica nella Comunità quale costituita al 31 dicembre 2006 o in Bulgaria o in Romania, prima dell'adesione, a un regime sospensivo costituito dal deposito doganale o da uno dei regimi o procedure doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 15, lettera b), e all'articolo 16, lettere da b) a g), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (7).

(12)

Inoltre, conformemente all'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, i quantitativi di zucchero o d'isoglucosio in giacenza che superano la scorta normale di riporto devono essere eliminati dal mercato a spese della Bulgaria e della Romania. Le eccedenze dovranno essere determinate dalla Commissione in base all'andamento degli scambi e alle tendenze della produzione e del consumo in Bulgaria e in Romania tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006. Per questa operazione, oltre allo zucchero e all'isoglucosio vanno presi in considerazione anche altri prodotti con un tenore rilevante di zucchero aggiunto, in quanto potrebbero anch'essi costituire oggetto di speculazione. Qualora le eccedenze di zucchero e d'isoglucosio non siano eliminate dal mercato comunitario entro il 30 aprile 2008, la Bulgaria e la Romania devono essere tenute finanziariamente responsabili per il quantitativo corrispondente.

(13)

L'importo a carico della Bulgaria o della Romania, da versare al bilancio comunitario in caso di mancata eliminazione delle eccedenze, deve essere calcolato sulla base della differenza positiva più elevata tra il prezzo di riferimento per lo zucchero bianco fissato a 631,9 EUR/t dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 318/2006 e il prezzo dello zucchero bianco sul mercato mondiale nel periodo compreso fra il 1o gennaio 2007 e il 30 aprile 2008. Ai fini del suddetto calcolo si considera prezzo sul mercato mondiale la media mensile delle quotazioni sul mercato a termine dello zucchero bianco n. 5 di Londra per la scadenza più vicina, ossia il mese di consegna più vicino per il quale sono possibili gli scambi di zucchero bianco.

(14)

La Comunità, come la Bulgaria e la Romania, ha interesse ad evitare l’accumulo di eccedenze e comunque a reperire gli operatori o gli individui coinvolti in cospicui traffici speculativi. A questo scopo, la Bulgaria e la Romania devono poter disporre, sin dal 1o gennaio 2007, di un sistema che consenta loro di individuare i responsabili di simili operazioni. Tale sistema deve consentire alla Bulgaria e alla Romania di identificare gli operatori economici che hanno contribuito alla formazione delle eccedenze di cui al considerando 12, al fine di recuperare, nella misura del possibile, gli importi da versare al bilancio comunitario. La Bulgaria e la Romania devono utilizzare questo sistema per costringere gli operatori identificati ad eliminare dal mercato comunitario le proprie eccedenze individuali. Se gli operatori identificati non possono fornire una prova adeguata dell'eliminazione, essi sono tenuti al pagamento di 500 EUR/t (in equivalente zucchero bianco) per le eccedenze di zucchero non eliminate. Si tratta del medesimo importo fissato per il prelievo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (8). Benché sia gli operatori economici che le famiglie possano contribuire alla formazione delle eccedenze di cui al considerando 12, è più probabile che il maggiore contributo venga dagli operatori. È comunque impossibile chiedere alle famiglie di contribuire al versamento del suddetto importo.

(15)

Ai fini della determinazione delle eccedenze e della loro conseguente eliminazione, la Bulgaria e la Romania devono comunicare alla Commissione le più recenti statistiche sulla produzione, il commercio e il consumo dei prodotti in questione e fornirle la prova dell’avvenuta eliminazione delle eccedenze dal mercato entro il termine stabilito.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

MISURE TRANSITORIE IN VISTA DELL'ADESIONE DELLA BULGARIA E DELLA ROMANIA

SEZIONE 1

Applicabilità dell'OCM dello zucchero e del regime temporaneo per la ristrutturazione

Articolo 1

Applicabilità di talune disposizioni previste dai regolamenti (CE) n. 318/2006 e (CE) n. 320/2006

1.   Gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 318/2006 e l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 320/2006 non si applicano alla Bulgaria e alla Romania per la campagna 2006/2007.

Tuttavia, l'articolo 7 si applica con riguardo all'attribuzione nel 2007 delle quote nazionali applicabili a partire dalla campagna 2007/2008 e delle quote di isoglucosio di cui al paragrafo 2.

2.   Per il periodo fra il 1o gennaio 2007 e il 30 settembre 2007, le quote nazionali di isoglucosio per la Bulgaria e la Romania ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono fissate come segue:

 

Quota nazionale in tonnellate di materia secca

Bulgaria

50 331

Romania

8 960

3.   Per il periodo fra il 1o gennaio 2007 e il 30 settembre 2007, il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento assegnato alla Bulgaria e alla Romania ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 318/2006 è fissato come segue:

 

Fabbisogno tradizionale di approvvigionamento assegnato in tonnellate di zucchero bianco

Bulgaria

149 061

Romania

247 227

Articolo 2

Regime temporaneo per la ristrutturazione

1.   Il presente paragrafo si applica esclusivamente alle domande di aiuto alla ristrutturazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 968/2006 relative alla campagna 2007/2008 e presentate precedentemente al 1o gennaio 2007 nella Comunità quale costituita al 31 dicembre 2006. La data della prima di queste domande è di seguito denominata «data di riferimento».

Per le domande di aiuto alla ristrutturazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 968/2006 relative alla campagna 2007/2008 presentate in Bulgaria o in Romania il 1o gennaio 2007 o a partire da tale data, il periodo di tempo compreso fra la data di riferimento e il 1o gennaio 2007 non viene preso in considerazione per stabilire l'ordine cronologico di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 968/2006.

2.   Con riguardo alle consultazioni condotte nel quadro del pertinente accordo interistituzionale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 320/2006, la Bulgaria e la Romania possono prendere in considerazione consultazioni condotte nel quadro di accordi intervenuti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, anche qualora non soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 968/2006.

SEZIONE 2

Apertura di contingenti tariffari per la raffinazione

Articolo 3

Apertura di contingenti tariffari per l'importazione di zucchero di canna greggio destinato alla raffinazione

1.   Per la campagna 2006/2007 sono aperti contingenti tariffari a un dazio di 98 EUR/t, per un totale di 396 288 t in equivalente zucchero bianco, per l'importazione da qualsiasi paese terzo di zucchero di canna greggio destinato ad essere raffinato di cui al codice NC 1701 11 10.

I quantitativi da importare sono ripartiti come segue:

 

Bulgaria: 149 061 tonnellate;

 

Romania: 247 227 tonnellate.

2.   I quantitativi importati conformemente al presente regolamento recano il numero d'ordine che figura nell'allegato I.

Articolo 4

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006

Le norme relative ai titoli di importazione e ai fabbisogni tradizionali di approvvigionamento fissate dal regolamento (CE) n. 950/2006 si applicano alle importazioni di zucchero nel quadro dei contingenti tariffari aperti dal presente regolamento, salvo ove diversamente disposto dall'articolo 5.

Articolo 5

Titoli di importazione

1.   Le domande di titoli di importazione per i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, devono essere presentate, a seconda del caso, alle autorità competenti della Bulgaria o della Romania.

2.   Le domande di titoli di importazione possono essere presentate solo da raffinerie a tempo pieno stabilite sul territorio della Bulgaria e della Romania e accreditate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 318/2006.

3.   Le domande di titolo di importazione e i titoli stessi recano le seguenti diciture:

a)

nelle caselle 17 e 18, i quantitativi di zucchero greggio, in equivalente zucchero bianco, che non possono superare i quantitativi indicati all'articolo 3, paragrafo 1, rispettivamente per la Bulgaria e la Romania;

b)

nella casella 20, almeno una delle diciture elencate nell'allegato II, parte A;

c)

nella casella 24 (nel caso dei titoli): almeno una delle diciture elencate nell'allegato II, parte B.

4.   I titoli di importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento sono validi esclusivamente per le importazioni nello Stato membro in cui sono stati rilasciati. Essi sono validi fino al termine della campagna 2006/2007.

Articolo 6

Fine dell'applicazione

I contingenti tariffari aperti ai sensi del presente regolamento si applicano fino all'entrata in vigore di un regolamento del Consiglio recante apertura di contingenti tariffari per le importazioni in Bulgaria e in Romania di zucchero di canna greggio destinato all'approvvigionamento delle raffinerie per il periodo successivo al 1o gennaio 2007.

CAPO II

MISURE TRANSITORIE DESTINATE AD EVITARE MOVIMENTI SPECULATIVI O PERTURBAZIONI DEL MERCATO

Articolo 7

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le seguenti definizioni:

a)

per «zucchero» si intende:

i)

zucchero di canna e di barbabietola, allo stato solido, di cui al codice NC 1701;

ii)

sciroppo di zucchero di cui ai codici NC 1702 60 95 e 1702 90 99;

iii)

sciroppo d'inulina di cui ai codici NC 1702 60 80 e 1702 90 80;

b)

per «isoglucosio» si intende il prodotto di cui ai codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 e 2106 90 30;

c)

per «prodotti trasformati» si intendono i prodotti derivati dalla trasformazione di prodotti agricoli e aventi un tenore di zucchero aggiunto/equivalente zucchero superiore al 10 %;

d)

per «fruttosio» si intende il fruttosio chimicamente puro di cui al codice NC 1702 50 00.

SEZIONE 1

Prodotti soggetti a regimi e procedure doganali particolari alla data di adesione

Articolo 8

Regime sospensivo

1.   In deroga all'allegato V, sezione 4, dell'atto di adesione e agli articoli 20 e 214 del regolamento (CEE) n. 2913/92, i prodotti di cui ai codici NC 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 e 2202, eccetto quelli elencati all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1683/2006, che anteriormente al 1o gennaio 2007 si trovavano in libera pratica nella Comunità quale costituita al 31 dicembre 2006 o in Bulgaria o in Romania e che al 1o gennaio 2007 risultano assoggettati al deposito temporaneo o ad uno dei regimi o procedure doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 15, lettera b), e all'articolo 4, paragrafo 16, lettere da b) a g), del regolamento (CEE) n. 2913/92 nella Comunità allargata, o sono in viaggio previo espletamento delle formalità di esportazione nella Comunità allargata, sono soggetti, se è sorta un'obbligazione doganale all'importazione, al versamento del dazio all'importazione a norma dell'allegato I, parte 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (9) applicabile alla data di insorgenza dell'obbligazione doganale e, se del caso, di dazi addizionali.

Il primo comma non si applica ai prodotti esportati dalla Comunità quale costituita al 31 dicembre 2006, se l'importatore dimostra che non è stata chiesta alcuna restituzione all'esportazione per i prodotti dello Stato membro esportatore. Su richiesta dell'importatore, l'esportatore procura che l'autorità competente certifichi sulla dichiarazione di esportazione che non è stata chiesta alcuna restituzione all'esportazione per i prodotti dello Stato membro esportatore.

2.   In deroga all'allegato V, sezione 4, dell'atto di adesione e agli articoli 20 e 214 del regolamento (CEE) n. 2913/92, i prodotti di cui ai codici NC 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 e 2202, eccetto quelli elencati all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1683/2006, provenienti da paesi terzi e assoggettati al regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2913/92 o all'ammissione temporanea di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettera f), dello stesso regolamento in Bulgaria o in Romania al 1o gennaio 2007, sono soggetti, se è sorta un'obbligazione doganale all'importazione, al versamento del dazio all'importazione di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 applicabile alla data di insorgenza dell'obbligazione doganale e, se del caso, di dazi addizionali.

SEZIONE 2

Eccedenze

Articolo 9

Determinazione delle eccedenze

1.   Entro il 31 luglio 2007, la Commissione determina, per la Bulgaria e la Romania rispettivamente, secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006:

a)

i quantitativi di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati (in zucchero bianco equivalente);

b)

i quantitativi di isoglucosio (materia secca);

c)

i quantitativi di fruttosio;

che superano il quantitativo considerato come scorta normale di riporto al 1o gennaio 2007 e che devono essere eliminati dal mercato a spese della Bulgaria e della Romania.

2.   Ai fini della determinazione delle eccedenze di cui al paragrafo 1 viene tenuto conto in particolare dell'evoluzione dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006, rispetto ai tre anni anteriori, dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2005:

a)

delle importazioni e delle esportazioni di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, d’isoglucosio e di fruttosio;

b)

della produzione, del consumo e delle scorte di zucchero e d’isoglucosio;

c)

delle circostanze che hanno determinato la costituzione delle eccedenze.

Articolo 10

Constatazione delle eccedenze a livello degli operatori

1.   La Bulgaria e la Romania predispongono, per il 1o gennaio 2007, un sistema per la constatazione delle eccedenze di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, d’isoglucosio e di fruttosio presso i principali operatori interessati. Tale sistema si basa, in particolare, sul controllo delle importazioni, sui controlli fiscali, su verifiche contabili e ispezioni delle scorte fisiche presso gli operatori e comprende garanzie contro i rischi e titoli di importazione.

Il sistema di constatazione tiene particolarmente conto, per l'analisi del rischio, dei seguenti criteri:

a)

tipo di attività esercitata dagli operatori interessati;

b)

capienza dei magazzini;

c)

volume di attività.

2.   La Bulgaria e la Romania impiegano il sistema di constatazione di cui al paragrafo 1 per obbligare gli operatori ad eliminare dal mercato, a loro spese, un quantitativo di zucchero o d'isoglucosio pari alla propria rispettiva eccedenza individuale.

Articolo 11

Eliminazione delle eccedenze

1.   Entro il 30 aprile 2008, la Bulgaria e la Romania provvedono ad eliminare dal mercato, senza intervento comunitario, un quantitativo di zucchero o d'isoglucosio pari all'eccedenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

2.   L'eliminazione delle eccedenze determinate conformemente all'articolo 9 viene effettuata senza aiuti comunitari, secondo uno dei metodi seguenti:

a)

esportazione dalla Comunità ad opera di operatori identificati, senza aiuti nazionali;

b)

utilizzo nel settore dei combustibili;

c)

denaturazione senza aiuti per l’alimentazione animale conformemente ai titoli III e IV del regolamento (CEE) n. 100/72 della Commissione (10).

3.   Se per la Bulgaria o la Romania i quantitativi totali determinati dalla Commissione conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, superano i quantitativi totali constatati ai sensi dell'articolo 10, la Bulgaria o la Romania, secondo il caso, saranno tenute a versare un importo pari alla differenza fra queste cifre (in equivalente zucchero bianco o materia secca) moltiplicata per la differenza positiva più elevata fra 631,9 EUR/t e la quotazione mensile media dello zucchero bianco osservata sul mercato a termine dello zucchero bianco n. 5 di Londra per la scadenza più vicina nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 30 aprile 2008. Tale importo è versato al bilancio comunitario entro il 31 dicembre 2008.

Articolo 12

Prova dell'eliminazione da parte degli operatori

1.   Entro il 31 luglio 2008, gli operatori in questione forniscono la prova, ritenuta soddisfacente secondo il caso dalla Bulgaria o dalla Romania, di avere eliminato, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, e a loro spese, le proprie eccedenze individuali di zucchero e d'isoglucosio constatate in virtù dell'applicazione dell'articolo 10.

2.   Qualora lo zucchero o l'isoglucosio siano eliminati conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), la prova dell'avvenuta eliminazione consiste nella presentazione:

a)

dei titoli di esportazione rilasciati in conformità dei regolamenti della Commissione (CE) n. 1291/2000 (11) e (CE) n. 951/2006 (12);

b)

dei pertinenti documenti menzionati agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 1291/2000, richiesti per lo svincolo della cauzione.

La domanda di titolo di esportazione di cui al precedente comma reca, al punto 20, la seguente dicitura:

«Destinato all’esportazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1832/2006».

Il titolo di esportazione reca, al punto 22, la seguente dicitura:

«Da esportare senza restituzione … [quantitativo per il quale si rilascia il presente titolo] kg».

Il titolo di esportazione è valido dal giorno del rilascio fino al 30 aprile 2008.

3.   Se la prova dell'eliminazione non è fornita ai sensi dei paragrafi 1 e 2, la Bulgaria o la Romania, secondo il caso, obbligano l'operatore interessato a pagare un importo pari alla sua eccedenza individuale, constatata in virtù dell'applicazione dell'articolo 10, moltiplicato per 500 EUR/t (in equivalente zucchero bianco o materia secca). Detto importo è versato al bilancio nazionale della Bulgaria o della Romania, secondo il caso.

Articolo 13

Prova dell’eliminazione da parte dei nuovi Stati membri

1.   Entro il 31 agosto 2008, la Bulgaria o la Romania forniscono alla Commissione la prova che le eccedenze di cui all’articolo 9, paragrafo 1, sono state eliminate dal mercato comunitario conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, precisando il quantitativo eliminato con ciascuna delle modalità ivi previste.

2.   Se la prova dell'eliminazione dal mercato comunitario di cui al paragrafo 1 non è fornita per la totalità o una parte dell’eccedenza constatata, la Bulgaria e/o la Romania, secondo il caso, sono tenute al pagamento di una somma uguale al quantitativo non eliminato moltiplicato per la differenza positiva più alta tra 631,9 EUR per tonnellata e la quotazione mensile media dello zucchero bianco osservata sul mercato a termine dello zucchero bianco n. 5 di Londra per la scadenza più vicina nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 30 aprile 2008, in equivalente zucchero bianco o materia secca, da cui sarà detratto ogni importo addebitato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3.

Tale importo è versato al bilancio comunitario entro il 31 dicembre 2008.

Gli importi di cui al precedente comma e all'articolo 11, paragrafo 3, sono determinati conformemente alla procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 entro il 31 ottobre 2008 sulla base delle comunicazioni effettuate dalla Bulgaria e dalla Romania a norma del paragrafo 1.

Articolo 14

Controllo

1.   La Bulgaria e la Romania adottano tutte le misure necessarie all’applicazione del presente capo e definiscono, in particolare, le modalità di controllo necessarie per l’eliminazione delle eccedenze di cui all’articolo 9, paragrafo 1.

2.   La Bulgaria e la Romania comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo 2007:

a)

le informazioni sul sistema per la constatazione delle eccedenze di cui all'articolo 10;

b)

i quantitativi di zucchero, isoglucosio, fruttosio e prodotti trasformati importati ed esportati mensilmente tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006, indicando distintamente le importazioni e le esportazioni da e verso:

i)

la Comunità quale costituita al 31 dicembre 2006;

ii)

la Bulgaria o la Romania, secondo il caso; e

iii)

i paesi terzi;

c)

i quantitativi di zucchero e d'isoglucosio prodotti annualmente tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006, eventualmente distinti secondo la produzione con e senza quota, e quelli consumati annualmente nello stesso periodo;

d)

le scorte di zucchero e d’isoglucosio detenute al 1o gennaio di ogni anno tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006.

CAPO 3

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e con riserva dell'entrata in vigore del medesimo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

(2)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.

(3)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 32.

(4)  COM(2006) 798 def. del 13 dicembre 2006.

(5)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1.

(6)  GU L 314 del 15.11.2006, pag. 18.

(7)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

(8)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22.

(9)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(10)  GU L 12 del 15.1.1972, pag. 15.

(11)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(12)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.


ALLEGATO I

Numeri d'ordine

Contingente tariffario per le importazioni in

Numero d'ordine

Bulgaria

09.4365

Romania

09.4366


ALLEGATO II

A.   Diciture di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b):

:

in bulgaro

:

Преференциална сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1832/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

in spagnolo

:

Azúcar en bruto preferencial para refinar, importado de acuerdo con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1832/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

in ceco

:

Preferenční surový cukr určený k rafinaci, dovezený podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1832/2006. Pořadové číslo (vloží se pořadové číslo podle přílohy I).

:

in danese

:

Præferenceråsukker til raffinering, importeret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1832/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

in tedesco

:

Präferenzrohzucker zur Raffination, eingeführt gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1832/2006. Laufende Nummer (Nummer gemäß Anhang I einsetzen)

:

in estone

:

Sooduskorra alusel määruse (EÜ) nr 1832/2006 artikli 3 lõike 1 kohaselt imporditav rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Seerianumber … (märgitakse vastavalt I lisale)

:

in greco

:

Προτιμησιακή ακατέργαστη ζάχαρη για ραφινάρισμα που εισάγεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2006. Αύξων αριθμός (αύξων αριθμός που παρεμβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

in inglese

:

Preferential raw sugar for refining, imported in accordance with Article 3(1) of Regulation (EC) No 1832/2006. Order No (order number to be inserted in accordance with Annex I)

:

in francese

:

Sucre brut préférentiel destiné au raffinage, importé conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1832/2006. Numéro d’ordre (numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I)

:

in italiano

:

Zucchero greggio preferenziale destinato alla raffinazione, importato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006. Numero d'ordine (inserire in base all’allegato I)

:

in lettone

:

Rafinēšanai paredzēts preferences jēlcukurs, kas ievests saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1832/2006 3. panta 1. punktu. Kārtas Nr. (kārtas numuru ieraksta saskaņā ar I pielikumu)

:

in lituano

:

Rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, lengvatinėmis sąlygomis įvežtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 3 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą).

:

in ungherese

:

Finomításra szánt preferenciális nyerscukor a 1832/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban importálva. Tételszám (az I. mellékletnek megfelelő tételszámot kell beilleszteni).

:

in maltese

:

Zokkor mhux maħdum preferenzjali għar-raffinar, importat skond l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1832/2006. Nru ta' l-ordni (in-numru ta' l-ordni għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

in neerlandese

:

Preferentiële ruwe suiker voor raffinage, ingevoerd overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1832/2006. Volgnummer (het volgnummer invullen in overeenstemming met bijlage I)

:

in polacco

:

Preferencyjny cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1832/2006. Nr porządkowy (zgodnie z załącznikiem I)

:

in portoghese

:

Açúcar bruto preferencial para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1832/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

in rumeno

:

Zahăr brut preferenţial destinat rafinării, importat în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1832/2006. Nr. de serie (numărul de serie se va introduce conform anexei I)

:

in slovacco

:

Preferenčný surový cukor určený na rafináciu dovezený v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1832/2006. Poradové číslo (poradové číslo treba vložiť v súlade s prílohou I)

:

in sloveno

:

Preferenčni surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1832/2006. Zaporedna št. (zaporedna številka se vnese v skladu s Prilogo I)

:

in finlandese

:

Etuuskohteluun oikeutettu, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 1832/2006 1 artiklan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään liitteessä I esitetty järjestysnumero)

:

in svedese

:

Förmånsråsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1832/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

B.   Diciture di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c):

:

in bulgaro

:

Внос при мито от 98 EUR за тон сурова захар със стандартно качество съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1832/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

in spagnolo

:

Importación sujeta a un derecho de 98 euros por tonelada de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1832/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

in ceco

:

Dovezeno s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1832/2006. Pořadové číslo (vloží se pořadové číslo podle přílohy I).

:

in danese

:

Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1832/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

in tedesco

:

Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1832/2006. Laufende Nr. (Nummer gemäß Anhang I einsetzen)

:

in estone

:

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1832/2006 artikli 3 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Seerianumber … (märgitakse vastavalt I lisale)

:

in greco

:

Δασμός 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2006. Αύξων αριθμός (αύξων αριθμός που παρεμβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

in inglese

:

Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with Article 3(1) of Regulation (EC) No 1832/2006. Order No (order number to be inserted in accordance with Annex I)

:

in francese

:

Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1832/2006 Numéro d’ordre (numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I)

:

in italiano

:

Importazione a un dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006. Numero d'ordine (inserire in base all’allegato I)

:

in lettone

:

Regulas (EK) Nr. 1832/2006 3. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura ievešana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Kārtas Nr. (kārtas numuru ieraksta saskaņā ar I pielikumu)

:

in lituano

:

Standartinės kokybės žaliavinio cukraus importas pagal Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 3 straipsnio 1 dalį taikant 98 EUR už toną importo muitą. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą).

:

in ungherese

:

Standard minőségű nyerscukor 98 euro/tonna vámtételen történő importja a 1832/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban. Tételszám (az I. mellékletnek megfelelő tételszámot kell beilleszteni).

:

in maltese

:

Importazzjoni ta' zokkor mhux maħdum ta' kwalità standard bid-dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata skond l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1832/2006. Nru ta' l-ordni (in-numru ta' l-ordni jiddaħħal skond l-Anness I)

:

in neerlandese

:

Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van de standaardkwaliteit overkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1832/2006. Volgnummer (het volgnummer invullen in overeenstemming met bijlage I)

:

in polacco

:

Przywóz po stawce celnej 98 EUR za tonę cukru surowego o standardowej jakości zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1832/2006. Nr porządkowy (zgodnie z załącznikiem I)

:

in portoghese

:

Importação com direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em aplicação do n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1832/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

in rumeno

:

Importat la o taxă de 98 EUR per tona de zahăr brut de calitate standard în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) Nr. 1832/2006. Nr. de serie (numărul de serie se va introduce conform Anexei I)

:

in slovacco

:

Dovoz s clom 98 EUR na tonu surového cukru štandardnej kvality v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1832/2006. Poradové číslo (poradové číslo treba vložiť v súlade s prílohou I)

:

in sloveno

:

Uvoz po dajatvi 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1832/2006. Zaporedna št. (zaporedna številka se vnese v skladu s Prilogo I)

:

in finlandese

:

Vakiolaatuisen raakasokerin tuonti, johon sovelletaan 98 euroa tonnilta olevaa tullia asetuksen (EY) N:o 1832/2006 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään liitteessä I esitetty järjestysnumero)

:

in svedese

:

Förmånsråsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1832/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).


Top