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Document 32006R1808

    Regolamento (CE) n. 1808/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 1615/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di prodotti originari stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Nepal relativamente a determinate esportazioni di tessili nella Comunità

    GU L 343 del 8.12.2006, p. 73–74 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 338M del 17.12.2008, p. 802–804 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1808/oj

    8.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 343/73


    REGOLAMENTO (CE) N. 1808/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 7 dicembre 2006

    che modifica il regolamento (CE) n. 1615/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Nepal relativamente a determinate esportazioni di tessili nella Comunità

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 247,

    visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), in particolare l'articolo 76,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate (3), la Comunità ha concesso questo tipo di preferenze al Nepal.

    (2)

    Il regolamento (CEE) n. 2454/93 definisce la nozione di «prodotti originari» applicabile nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate. Esso prevede inoltre deroghe a tale definizione a favore dei paesi beneficiari del sistema di preferenze generalizzate (SPG) meno sviluppati che ne facciano debita richiesta alla Comunità.

    (3)

    Dal 1997 il Nepal beneficia di tali deroghe per determinati prodotti tessili; l'ultima di esse è stata concessa con regolamento (CE) n. 1615/2000 della Commissione (4). La validità di questo regolamento è stata prorogata fino al 31 dicembre 2006.

    (4)

    Con lettera del 17 luglio 2006, il Nepal ha presentato una richiesta di proroga della deroga, conformemente all'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

    (5)

    Quando la validità del regolamento (CE) n. 1615/2000 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2006, si auspicava che nuove norme di origine più semplici e più favorevoli allo sviluppo sarebbero state in vigore prima della scadenza del regolamento. Non si prevede tuttavia che le nuove norme di origine dell'SPG saranno adottate prima del 31 dicembre 2006.

    (6)

    L'applicazione delle norme di origine dell'SPG attualmente in vigore inciderebbe negativamente sugli investimenti e l'occupazione in Nepal nonché sulla capacità delle industrie nepalesi di continuare ad esportare nella Comunità.

    (7)

    È opportuno che il periodo di proroga tenga conto del tempo necessario per adottare ed applicare nuove norme di origine dell'SPG. Inoltre, per tutelare gli interessi degli operatori commerciali che concludono contratti in Nepal e nella Comunità nonché la stabilità dell'industria nepalese, occorre prorogare la deroga per un periodo sufficiente a permettere di proseguire o portare a compimento i contratti a lungo termine.

    (8)

    È pertanto necessario prorogare la deroga fino al 31 dicembre 2008. Inoltre, per garantire la parità di trattamento tra il Nepal e gli altri paesi meno sviluppati, si dovrà riesaminare la necessità di mantenere la deroga dopo l'adozione delle nuove norme di origine nel quadro dell'SPG.

    (9)

    Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1615/2000.

    (10)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1615/2000 è modificato come segue:

    1)

    Nel primo comma la data «31 dicembre 2006» è sostituita dalla data «31 dicembre 2008».

    2)

    Il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Occorrerà tuttavia riesaminare la necessità del mantenimento della deroga dopo l'adozione delle nuove norme di origine del sistema di preferenze generalizzate.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2006.

    Per la Commissione

    László KOVÁCS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

    (2)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).

    (3)  GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

    (4)  GU L 185 del 25.7.2000, pag. 54. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2188/2004 (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 18).


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