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Document 32006R1711
Commission Regulation (EC) No 1711/2006 of 20 November 2006 amending Regulations (EC) No 462/2003 and (EC) No 1556/2006 as regards the lodging of import licence applications in the pigmeat sector for the first quarter of 2007
Regolamento (CE) n. 1711/2006 della Commissione, del 20 novembre 2006 , recante modifica dei regolamenti (CE) n. 462/2003 e (CE) n. 1556/2006 per quanto riguarda la presentazione delle domande di titoli di importazione nel settore delle carni suine per il primo trimestre 2007
Regolamento (CE) n. 1711/2006 della Commissione, del 20 novembre 2006 , recante modifica dei regolamenti (CE) n. 462/2003 e (CE) n. 1556/2006 per quanto riguarda la presentazione delle domande di titoli di importazione nel settore delle carni suine per il primo trimestre 2007
GU L 321 del 21.11.2006, p. 5–6
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 338M del 17.12.2008, p. 597–599
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014
21.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1711/2006 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2006
recante modifica dei regolamenti (CE) n. 462/2003 e (CE) n. 1556/2006 per quanto riguarda la presentazione delle domande di titoli di importazione nel settore delle carni suine per il primo trimestre 2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (2), in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (3), in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 462/2003 della Commissione (4) stabilisce le modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti del settore delle carni suine originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP). |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1556/2006 della Commissione (5) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione per le carni suine. |
(3) |
I suddetti regolamenti prevedono che le domande di titoli di importazione possano essere presentate esclusivamente nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei periodi di contingentamento ivi definiti. In vista dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea a partire dal 1o gennaio 2007, occorre prevedere un periodo diverso per la presentazione delle domande di titoli per il primo trimestre 2007. |
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 462/2003 e (CE) n. 1556/2006. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 462/2003, è aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia, per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2007 le domande di titoli devono essere presentate nei primi quindici giorni del mese di gennaio 2007.»
Articolo 2
All'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1556/2006, è aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia, per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2007 le domande di titoli devono essere presentate nei primi quindici giorni del mese di gennaio 2007.»
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 91 dell'8.4.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione (GU L 221 del 19.9.1995, pag. 3).
(3) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.
(4) GU L 70 del 14.3.2003, pag. 8.
(5) GU L 288 del 19.10.2006, pag. 7.