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Document 32006R1679
Commission Regulation (EC) No 1679/2006 of 14 November 2006 amending and correcting Regulation (EC) No 1973/2004 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1782/2003 as regards the support schemes provided for in Titles IV and IVa of that Regulation and the use of land set aside for the production of raw materials
Regolamento (CE) n. 1679/2006 della Commissione, del 14 novembre 2006 , che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime
Regolamento (CE) n. 1679/2006 della Commissione, del 14 novembre 2006 , che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime
GU L 314 del 15.11.2006, p. 7–12
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 348M del 24.12.2008, p. 887–899
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009
15.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1679/2006 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2006
che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l'articolo 145, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003 istituisce un aiuto specifico per il riso a favore degli agricoltori che producono riso di cui al codice è NC 1006 10, alle condizioni stabilite nel capitolo 3 del titolo IV del medesimo regolamento. |
(2) |
L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione (2) stabilisce che l'ammissibilità al beneficio dell'aiuto specifico per il riso è subordinata alla condizione che la superficie dichiarata sia stata seminata una volta all'anno. Tuttavia, per la Guiana francese sono previsti due cicli di semina all'anno e l'aiuto è concesso in base alla media delle superfici seminate per ciascuno dei due cicli di semina. |
(3) |
Le autorità francesi prevedono di ridefinire il sistema di produzione di riso in Guiana e di limitare la produzione ad un solo ciclo per ettaro all'anno. Questo nuovo sistema di produzione dovrebbe permettere ai produttori di ricorrere sistematicamente al maggese vestito, che permetterebbe di risolvere in larga parte il problema delle piante infestanti e lascerebbe a disposizione il periodo di tempo necessario per spianare il terreno. Questa pratica permetterebbe inoltre di risparmiare acqua e di utilizzare meno prodotti fitosanitari. Questo sistema consentirebbe anche di gestire meglio il tempo di lavoro e il materiale e quindi di ridurre i costi di esercizio globali della filiera. Per permettere di attuare questo nuovo sistema di produzione è opportuno adattare le modalità di calcolo dell'aiuto specifico a favore del riso nella Guiana francese e prevedere che l'aiuto sia calcolato in base ad un unico ciclo di semina all'anno, da realizzare entro la data posteriore tra le due date fissate in precedenza, ossia entro il 30 giugno che precede il raccolto di cui trattasi. |
(4) |
Dato che la Francia e la Spagna applicano dal 2006 il regime di pagamento unico e si avvalgono dell'opzione prevista all'articolo 66, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, a norma dell'articolo 101, quarto comma, del medesimo regolamento, occorre ridurre le superfici di base di tali Stati membri, figuranti nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1973/2004, del numero di ettari corrispondenti ai diritti di ritiro obbligatorio. Per chiarezza è opportuno anche sopprimere da tale allegato le voci relative agli Stati membri, o alle regioni di Stati membri, in cui il pagamento per superficie per i seminativi non è più di applicazione a partire dal 1o gennaio 2006 e aggiungervi, in conformità dell'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, le superfici di base di Malta e della Slovenia che applicano il pagamento per superficie per i seminativi. |
(5) |
Poiché la modifica dell'articolo 131, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1973/2004 introdotta dal regolamento (CE) n. 1250/2006 non ha tenuto conto del termine per la presentazione delle domande fissato dall'articolo 121, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1973/2004, è opportuno porre rimedio a tale dimenticanza. Tenendo conto di tale termine è opportuno fissare una data limite posteriore al 28 febbraio per la comunicazione, da parte degli Stati membri, del numero di bovini diversi dai vitelli che hanno formato oggetto di una domanda di premio all'abbattimento. |
(6) |
Sono stati riscontrati degli errori nell'articolo 106, paragrafo 2, e negli allegati VI, XI, XII e XVIII del regolamento (CE) n. 1973/2004, modificati dal regolamento (CE) n. 1250/2006. |
(7) |
Dato che nel caso del pagamento per superficie per i seminativi, previsto dall'articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la superficie totale determinata utilizzata per il calcolo del coefficiente di riduzione e l'eventuale tasso definitivo di superamento devono essere comunicati alla Commissione entro il 15 novembre e tenendo conto delle superfici di base figuranti nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1973/2004, è opportuno che l'allegato IV, quale modificato dal presente regolamento, si applichi a decorrere dal 1o novembre 2006. |
(8) |
Occorre quindi modificare e rettificare il regolamento (CE) n. 1973/2004. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è così modificato:
1) |
l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Termini per la semina Per poter beneficiare dell'aiuto specifico per il riso, la superficie dichiarata deve essere seminata al più tardi:
|
2) |
All'articolo 14, il paragrafo 2 è soppresso. |
3) |
All'articolo 131, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
4) |
L'allegato IV è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento. |
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è così rettificato:
1) |
all'articolo 106, paragrafo 2, nella frase introduttiva i termini «all'allegato XVIII, parte 3» sono sostituiti dai termini «all'allegato XVIII, parte 7». |
2) |
Nell'allegato VI, la nota in calce è sostituita dalla seguente: «(*) Superficie di base di cui all’allegato IV.» |
3) |
Nell'allegato XI, la prima riga del titolo è sostituita dalla seguente: «di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii)». |
4) |
Nell'allegato XII, la prima riga del titolo è sostituita dalla seguente: «di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto iv)». |
5) |
L'allegato XVIII è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
I punti 1) e 2) dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Il punto 4) dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1o novembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1156/2006 della Commissione (GU L 208 del 29.7.2006, pag. 3).
(2) GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 23).
ALLEGATO I
«ALLEGATO IV
di cui all'articolo 54, paragrafo 3, e all'articolo 59, paragrafo 1 e di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), lettera c), punto i), e lettera e), punto i)
SUPERFICI DI BASE
(ha) |
|||||
Regione |
Tutte le colture |
di cui granturco |
di cui foraggi insilati |
||
SPAGNA |
|||||
Regadío |
1 318 170 |
379 325 |
|
||
Secano |
7 256 618 |
|
|
||
FRANCIA |
|||||
Totale |
12 399 382 |
|
|
||
Superficie di base per il granturco |
|
561 320 (1) |
|
||
Superficie di base irrigata |
1 094 138 (1) |
|
|
||
MALTA |
4 565 (2) |
|
|
||
PORTOGALLO |
|||||
Azzorre |
9 700 |
|
|
||
Madera |
|
|
|
||
|
310 |
290 |
|
||
|
300 |
|
|
||
SLOVENIA |
125 171 (2) |
|
|
(1) Compresi 256 816 ha di superficie di base irrigata per il granturco.
(2) Conformemente all'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1782/2003.»
ALLEGATO II
«ALLEGATO XVIII
di cui all'articolo 106, paragrafo 2, e all'articolo 131
PAGAMENTI PER LE CARNI BOVINE
ANNO DELLA DOMANDA: …
STATO MEMBRO: …
1. PREMIO SPECIALE
Numero di capi
|
Termine di presentazione della domanda |
Rif. |
Informazioni richieste |
Regime generale |
Esclusivamente regime di abbattimento |
||
Fascia di età unica o prima fascia di età |
Seconda fascia di età |
Entrambe le fasce d'età |
|||||
Tori |
Manzi |
Manzi |
Manzi |
||||
Articolo 131, paragrafo 4, lettera a) |
1o febbraio |
1.2 |
Numero di capi oggetto di domanda (tutto l’anno) |
|
|
|
|
Articolo 131, paragrafo 4, lettera b), punto i) |
31 luglio |
1.3 |
Numero di capi accettati (tutto l’anno) |
|
|
|
|
Articolo 131, paragrafo 4, lettera b), punto ii) |
31 luglio |
1.4 |
Numero di capi non accettati per applicazione del massimale |
|
|
|
|
Numero di produttori
|
Termine di presentazione della domanda |
Rif. |
Informazioni richieste |
Regime generale |
Regime di abbattimento |
||
Fascia di età unica o prima fascia di età |
Seconda fascia di età |
Entrambe le fasce d'età |
Unicamente entrambe le fasce di età |
||||
Articolo 131, paragrafo 4, lettera b), punto i) |
31 luglio |
1.5 |
Numero di produttori che hanno beneficiato del premio |
|
|
|
|
2. PREMIO DI DESTAGIONALIZZAZIONE
|
Termine di presentazione della domanda |
Rif. |
Informazioni richieste |
Fascia di età unica o prima fascia di età |
Seconda fascia di età |
Entrambe le fasce d'età |
Articolo 131, paragrafo 6, lettera a) |
1o febbraio |
2.3 |
Numero di capi accettati |
|
|
|
2.4 |
Numero di produttori |
|
|
|
3. PREMIO PER VACCA NUTRICE
|
Termine di presentazione della domanda |
Rif. |
Informazioni richieste |
Mandrie di sole vacche nutrici |
Mandrie miste |
Articolo 131, paragrafo 2, a), punto i) |
1o febbraio |
3.2 |
Numero di capi oggetto di domanda (tutto l’anno) |
|
|
Articolo 131, paragrafo 2, lettera b), punto i) Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto ii) |
31 luglio |
3.3 |
Numero di vacche accettate (tutto l’anno) |
|
|
3.4 |
Numero di giovenche accettate (tutto l'anno) |
|
|
||
3.5 |
Numero di produttori che hanno beneficiato del premio (tutto l'anno) |
|
|
||
|
|
|
|
Importo per capo |
|
Articolo 131, paragrafo 2, lettera b), punto iii) |
31 luglio |
3.6 |
Premio nazionale |
|
|
Articolo 131, paragrafo 2, lettera b), punto ii) |
31 luglio |
3.7 |
Numero di capi non accettati a motivo dell'applicazione del massimale nazionale per le giovenche |
|
|
4. PAGAMENTO PER L'ESTENSIVIZZAZIONE
4.1. Applicazione del coefficiente di densità unico [articolo 132, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003]
|
Termine di presentazione della domanda |
Rif. |
Informazioni richieste |
Premio speciale |
Premio per vacca nutrice |
Vacche da latte |
Totale |
Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto i) Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto ii) Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto iii) |
31 luglio |
4.1.1 |
Numero di capi accettati |
|
|
|
|
4.1.2 |
Numero di produttori che hanno beneficiato del pagamento |
|
|
|
|
4.2. Applicazione di entrambi i coefficienti di densità [articolo 132, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003]
|
Termine di presentazione della domanda |
Rif. |
Informazioni richieste |
Premio speciale |
Premio per vacca nutrice |
Vacche da latte |
Totale |
||||
1.4-1.8 |
< 1.4 |
1.4-1.8 |
< 1.4 |
1.4-1.8 |
< 1.4 |
1.4-1.8 |
< 1.4 |
||||
Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto i) Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto ii) Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto iii) |
31 luglio |
4.2.1 |
Numero di capi accettati |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2 |
Numero di produttori che hanno beneficiato del pagamento |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. PREMIO ESENTE DAL COEFFICIENTE DI DENSITÀ
|
Termine di presentazione della domanda |
Rif. |
Informazioni richieste |
Capi |
Produttori |
Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto iv) |
31 luglio |
5 |
Numero di capi e di produttori che hanno beneficiato del premio esente dall'applicazione del coefficiente di densità |
|
|
6. PREMIO ALL'ABBATTIMENTO
Numero di capi
|
Termine di presentazione della domanda |
Rif. |
Informazioni richieste |
Macellazione |
Esportazione |
||
Adulti |
Vitelli |
Adulti |
Vitelli |
||||
Articolo 131, paragrafo 1, lettera a) Articolo 131, paragrafo 2, a), punto ii) Articolo 131, paragrafo 3, lettera a) |
1o marzo |
6.2 |
Numero di capi oggetto di domanda (tutto l’anno) |
|
|
|
|
Articolo 131, paragrafo 1, b), punto i) Articolo 131, paragrafo 2, b), punto iv) Articolo 131, paragrafo 3, b), punto i) |
31 luglio |
6.3 |
Numero di capi accettati (tutto l’anno) |
|
|
|
|
Articolo 131, paragrafo 1, b), punto ii) Articolo 131, paragrafo 2, lettera b), v) Articolo 131, paragrafo 3, b), punto ii) |
31 luglio |
6.4 |
Numero di capi non accettati per applicazione del massimale |
|
|
|
|
Numero di produttori
|
Termine di presentazione della domanda |
Rif. |
Informazioni richieste |
Macellazione |
Esportazione |
||
Adulti |
Vitelli |
Adulti |
Vitelli |
||||
Articolo 131, paragrafo 1, b), punto i) Articolo 131, paragrafo 2, b), punto iv) Articolo 131, paragrafo 3, b), punto i) |
31 luglio |
6.5 |
Numero di produttori che hanno beneficiato del premio |
|
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7. CONTINGENTAMENTO DELLE VACCHE NUTRICI
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Termine di presentazione della domanda |
Rif. |
Saldo dei diritti all'inizio dell'anno |
Diritti ceduti alla riserva nazionale derivanti da |
Diritti ottenuti dalla riserva nazionale |
Saldo dei diritti alla fine dell'anno |
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||||||
Articolo 106, paragrafo 3 |
31 luglio |
7.2» |
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