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Document 32006R1679

Regolamento (CE) n. 1679/2006 della Commissione, del 14 novembre 2006 , che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

GU L 314 del 15.11.2006, p. 7–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 348M del 24.12.2008, p. 887–899 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1679/oj

15.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1679/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2006

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l'articolo 145, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003 istituisce un aiuto specifico per il riso a favore degli agricoltori che producono riso di cui al codice è NC 1006 10, alle condizioni stabilite nel capitolo 3 del titolo IV del medesimo regolamento.

(2)

L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione (2) stabilisce che l'ammissibilità al beneficio dell'aiuto specifico per il riso è subordinata alla condizione che la superficie dichiarata sia stata seminata una volta all'anno. Tuttavia, per la Guiana francese sono previsti due cicli di semina all'anno e l'aiuto è concesso in base alla media delle superfici seminate per ciascuno dei due cicli di semina.

(3)

Le autorità francesi prevedono di ridefinire il sistema di produzione di riso in Guiana e di limitare la produzione ad un solo ciclo per ettaro all'anno. Questo nuovo sistema di produzione dovrebbe permettere ai produttori di ricorrere sistematicamente al maggese vestito, che permetterebbe di risolvere in larga parte il problema delle piante infestanti e lascerebbe a disposizione il periodo di tempo necessario per spianare il terreno. Questa pratica permetterebbe inoltre di risparmiare acqua e di utilizzare meno prodotti fitosanitari. Questo sistema consentirebbe anche di gestire meglio il tempo di lavoro e il materiale e quindi di ridurre i costi di esercizio globali della filiera. Per permettere di attuare questo nuovo sistema di produzione è opportuno adattare le modalità di calcolo dell'aiuto specifico a favore del riso nella Guiana francese e prevedere che l'aiuto sia calcolato in base ad un unico ciclo di semina all'anno, da realizzare entro la data posteriore tra le due date fissate in precedenza, ossia entro il 30 giugno che precede il raccolto di cui trattasi.

(4)

Dato che la Francia e la Spagna applicano dal 2006 il regime di pagamento unico e si avvalgono dell'opzione prevista all'articolo 66, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, a norma dell'articolo 101, quarto comma, del medesimo regolamento, occorre ridurre le superfici di base di tali Stati membri, figuranti nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1973/2004, del numero di ettari corrispondenti ai diritti di ritiro obbligatorio. Per chiarezza è opportuno anche sopprimere da tale allegato le voci relative agli Stati membri, o alle regioni di Stati membri, in cui il pagamento per superficie per i seminativi non è più di applicazione a partire dal 1o gennaio 2006 e aggiungervi, in conformità dell'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, le superfici di base di Malta e della Slovenia che applicano il pagamento per superficie per i seminativi.

(5)

Poiché la modifica dell'articolo 131, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1973/2004 introdotta dal regolamento (CE) n. 1250/2006 non ha tenuto conto del termine per la presentazione delle domande fissato dall'articolo 121, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1973/2004, è opportuno porre rimedio a tale dimenticanza. Tenendo conto di tale termine è opportuno fissare una data limite posteriore al 28 febbraio per la comunicazione, da parte degli Stati membri, del numero di bovini diversi dai vitelli che hanno formato oggetto di una domanda di premio all'abbattimento.

(6)

Sono stati riscontrati degli errori nell'articolo 106, paragrafo 2, e negli allegati VI, XI, XII e XVIII del regolamento (CE) n. 1973/2004, modificati dal regolamento (CE) n. 1250/2006.

(7)

Dato che nel caso del pagamento per superficie per i seminativi, previsto dall'articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la superficie totale determinata utilizzata per il calcolo del coefficiente di riduzione e l'eventuale tasso definitivo di superamento devono essere comunicati alla Commissione entro il 15 novembre e tenendo conto delle superfici di base figuranti nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1973/2004, è opportuno che l'allegato IV, quale modificato dal presente regolamento, si applichi a decorrere dal 1o novembre 2006.

(8)

Occorre quindi modificare e rettificare il regolamento (CE) n. 1973/2004.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è così modificato:

1)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Termini per la semina

Per poter beneficiare dell'aiuto specifico per il riso, la superficie dichiarata deve essere seminata al più tardi:

a)

il 30 giugno precedente il raccolto in questione, per la Spagna, e il Portogallo e la Guiana francese;

b)

il 31 maggio per gli altri Stati membri produttori, compresa la Francia metropolitana, di cui all'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»

2)

All'articolo 14, il paragrafo 2 è soppresso.

3)

All'articolo 131, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

annualmente per i dati relativi all'anno precedente:

i)

entro il 1o febbraio, il numero di vacche oggetto di una domanda di premio per vacca nutrice, suddiviso secondo i regimi di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1782/2003;

ii)

entro il 1o marzo, il numero di bovini, tranne i vitelli, oggetto di una domanda di premio all'abbattimento, precisando se gli animali sono stati macellati o esportati;».

4)

L'allegato IV è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è così rettificato:

1)

all'articolo 106, paragrafo 2, nella frase introduttiva i termini «all'allegato XVIII, parte 3» sono sostituiti dai termini «all'allegato XVIII, parte 7».

2)

Nell'allegato VI, la nota in calce è sostituita dalla seguente:

«(*) Superficie di base di cui all’allegato IV.»

3)

Nell'allegato XI, la prima riga del titolo è sostituita dalla seguente:

«di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii)».

4)

Nell'allegato XII, la prima riga del titolo è sostituita dalla seguente:

«di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto iv)».

5)

L'allegato XVIII è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

I punti 1) e 2) dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il punto 4) dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1o novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1156/2006 della Commissione (GU L 208 del 29.7.2006, pag. 3).

(2)  GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 23).


ALLEGATO I

«ALLEGATO IV

di cui all'articolo 54, paragrafo 3, e all'articolo 59, paragrafo 1 e di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), lettera c), punto i), e lettera e), punto i)

SUPERFICI DI BASE

(ha)

Regione

Tutte le colture

di cui granturco

di cui foraggi insilati

SPAGNA

Regadío

1 318 170

379 325

 

Secano

7 256 618

 

 

FRANCIA

Totale

12 399 382

 

 

Superficie di base per il granturco

 

561 320 (1)

 

Superficie di base irrigata

1 094 138 (1)

 

 

MALTA

4 565 (2)

 

 

PORTOGALLO

Azzorre

9 700

 

 

Madera

 

 

 

Regadío

310

290

 

Altre

300

 

 

SLOVENIA

125 171 (2)

 

 


(1)  Compresi 256 816 ha di superficie di base irrigata per il granturco.

(2)  Conformemente all'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1782/2003.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO XVIII

di cui all'articolo 106, paragrafo 2, e all'articolo 131

PAGAMENTI PER LE CARNI BOVINE

ANNO DELLA DOMANDA: …

STATO MEMBRO: …

1.   PREMIO SPECIALE

Numero di capi

 

Termine di presentazione della domanda

Rif.

Informazioni richieste

Regime generale

Esclusivamente regime di abbattimento

Fascia di età unica o prima fascia di età

Seconda fascia di età

Entrambe le fasce d'età

Tori

Manzi

Manzi

Manzi

Articolo 131, paragrafo 4, lettera a)

1o febbraio

1.2

Numero di capi oggetto di domanda (tutto l’anno)

 

 

 

 

Articolo 131, paragrafo 4, lettera b), punto i)

31 luglio

1.3

Numero di capi accettati (tutto l’anno)

 

 

 

 

Articolo 131, paragrafo 4, lettera b), punto ii)

31 luglio

1.4

Numero di capi non accettati per applicazione del massimale

 

 

 

 


Numero di produttori

 

Termine di presentazione della domanda

Rif.

Informazioni richieste

Regime generale

Regime di abbattimento

Fascia di età unica o prima fascia di età

Seconda fascia di età

Entrambe le fasce d'età

Unicamente entrambe le fasce di età

Articolo 131, paragrafo 4, lettera b), punto i)

31 luglio

1.5

Numero di produttori che hanno beneficiato del premio

 

 

 

 

2.   PREMIO DI DESTAGIONALIZZAZIONE

 

Termine di presentazione della domanda

Rif.

Informazioni richieste

Fascia di età unica o prima fascia di età

Seconda fascia di età

Entrambe le fasce d'età

Articolo 131, paragrafo 6, lettera a)

1o febbraio

2.3

Numero di capi accettati

 

 

 

2.4

Numero di produttori

 

 

 


3.   PREMIO PER VACCA NUTRICE

 

Termine di presentazione della domanda

Rif.

Informazioni richieste

Mandrie di sole vacche nutrici

Mandrie miste

Articolo 131, paragrafo 2, a), punto i)

1o febbraio

3.2

Numero di capi oggetto di domanda (tutto l’anno)

 

 

Articolo 131, paragrafo 2, lettera b), punto i)

Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto ii)

31 luglio

3.3

Numero di vacche accettate (tutto l’anno)

 

 

3.4

Numero di giovenche accettate (tutto l'anno)

 

 

3.5

Numero di produttori che hanno beneficiato del premio (tutto l'anno)

 

 

 

 

 

 

Importo per capo

 

Articolo 131, paragrafo 2, lettera b), punto iii)

31 luglio

3.6

Premio nazionale

 

 

Articolo 131, paragrafo 2, lettera b), punto ii)

31 luglio

3.7

Numero di capi non accettati a motivo dell'applicazione del massimale nazionale per le giovenche

 

 

4.   PAGAMENTO PER L'ESTENSIVIZZAZIONE

4.1.   Applicazione del coefficiente di densità unico [articolo 132, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003]

 

Termine di presentazione della domanda

Rif.

Informazioni richieste

Premio speciale

Premio per vacca nutrice

Vacche da latte

Totale

Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto i)

Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto ii)

Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto iii)

31 luglio

4.1.1

Numero di capi accettati

 

 

 

 

4.1.2

Numero di produttori che hanno beneficiato del pagamento

 

 

 

 


4.2.   Applicazione di entrambi i coefficienti di densità [articolo 132, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003]

 

Termine di presentazione della domanda

Rif.

Informazioni richieste

Premio speciale

Premio per vacca nutrice

Vacche da latte

Totale

1.4-1.8

< 1.4

1.4-1.8

< 1.4

1.4-1.8

< 1.4

1.4-1.8

< 1.4

Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto i)

Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto ii)

Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto iii)

31 luglio

4.2.1

Numero di capi accettati

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2

Numero di produttori che hanno beneficiato del pagamento

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   PREMIO ESENTE DAL COEFFICIENTE DI DENSITÀ

 

Termine di presentazione della domanda

Rif.

Informazioni richieste

Capi

Produttori

Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto iv)

31 luglio

5

Numero di capi e di produttori che hanno beneficiato del premio esente dall'applicazione del coefficiente di densità

 

 

6.   PREMIO ALL'ABBATTIMENTO

Numero di capi

 

Termine di presentazione della domanda

Rif.

Informazioni richieste

Macellazione

Esportazione

Adulti

Vitelli

Adulti

Vitelli

Articolo 131, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 131, paragrafo 2, a), punto ii)

Articolo 131, paragrafo 3, lettera a)

1o marzo

6.2

Numero di capi oggetto di domanda (tutto l’anno)

 

 

 

 

Articolo 131, paragrafo 1, b), punto i)

Articolo 131, paragrafo 2, b), punto iv)

Articolo 131, paragrafo 3, b), punto i)

31 luglio

6.3

Numero di capi accettati (tutto l’anno)

 

 

 

 

Articolo 131, paragrafo 1, b), punto ii)

Articolo 131, paragrafo 2, lettera b), v)

Articolo 131, paragrafo 3, b), punto ii)

31 luglio

6.4

Numero di capi non accettati per applicazione del massimale

 

 

 

 


Numero di produttori

 

Termine di presentazione della domanda

Rif.

Informazioni richieste

Macellazione

Esportazione

Adulti

Vitelli

Adulti

Vitelli

Articolo 131, paragrafo 1, b), punto i)

Articolo 131, paragrafo 2, b), punto iv)

Articolo 131, paragrafo 3, b), punto i)

31 luglio

6.5

Numero di produttori che hanno beneficiato del premio

 

 

 

 

7.   CONTINGENTAMENTO DELLE VACCHE NUTRICI

 

Termine di presentazione della domanda

Rif.

Saldo dei diritti all'inizio dell'anno

Diritti ceduti alla riserva nazionale derivanti da

Diritti ottenuti dalla riserva nazionale

Saldo dei diritti alla fine dell'anno

a)

trasferimento senza l'azienda

b)

utilizzo insufficiente

Articolo 106, paragrafo 3

31 luglio

7.2»

 

 

 

 


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