Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1649

    Regolamento (CE) n. 1649/2006 della Commissione, dell’ 8 novembre 2006 , relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame (Versione codificata)

    GU L 309 del 9.11.2006, p. 6–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 348M del 24.12.2008, p. 820–824 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1649/oj

    9.11.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 309/6


    REGOLAMENTO (CE) N. 1649/2006 DELLA COMMISSIONE

    dell’8 novembre 2006

    relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame

    (Versione codificata)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

    visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CEE) n. 109/80 della Commissione, del 18 gennaio 1980, relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame (3), è stato modificato in modo sostanziale a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

    (2)

    Qualora la restituzione all'esportazione sia differenziata a seconda delle destinazioni, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (5), la parte della restituzione, calcolata sulla base del tasso più basso della restituzione, applicabile il giorno dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione è pagata non appena viene fornita la prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità.

    (3)

    L'articolo 4, paragrafi 1 e 7, e l'articolo 5, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (6), consentono di pagare la parte della restituzione corrispondente al tasso più basso non appena il prodotto sia stato posto sotto il regime speciale istituito dal regolamento citato.

    (4)

    Nel quadro dei regimi speciali stabiliti con taluni paesi terzi, il tasso della restituzione applicabile all'esportazione verso questi paesi di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame può essere inferiore, talvolta in misura rilevante, al livello della restituzione normalmente applicata. Può anche accadere che non venga fissata alcuna restituzione.

    (5)

    Il tasso più basso della restituzione risulta anche dalla non fissazione di una restituzione.

    (6)

    Per quanto concerne le esportazioni nel caso di non fissazione della restituzione, le misure in vigore negli Stati Uniti garantiscono che i prodotti che hanno beneficiato di una restituzione per altre destinazioni non possano esservi importati. Occorre anche prevedere un'eccezione, ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione per le esportazioni verso gli Stati Uniti. L'esperienza acquisita dimostra che i prodotti in oggetto possono rientrare in questa eccezione per quanto concerne l'applicazione non solo dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999, ma anche dell'articolo 4, paragrafi 1 e 7, e dell’articolo 5, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 565/80.

    (7)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La mancata fissazione della restituzione per i prodotti di cui ai codici NC 0105 11, 0105 12, 0105 19, 0207 (esclusi i codici NC 0207 34, 0207 13 91, 0207 14 91, 0207 26 91, 0207 27 91, 0207 35 91, 0207 36 81, 0207 36 85 e 0207 36 89), 0407, 0408, 1602 32 esportati verso gli Stati Uniti non è presa in considerazione:

    ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999,

    ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7, e dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 565/80.

    Articolo 2

    Il regolamento (CEE) n. 109/80 è abrogato.

    I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2006.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

    (2)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006.

    (3)  GU L 14 del 19.1.1980, pag. 30. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

    (4)  Cfr. allegato I.

    (5)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).

    (6)  GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 della Commissione (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3).


    ALLEGATO I

    REGOLAMENTO ABROGATO E SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

    Regolamento (CEE) n. 109/80 della Commissione

    (GU L 14 del 19.1.1980, pag. 30)

     

    Regolamento (CEE) n. 1475/80

    (GU L 147 del 13.6.1980, pag. 15)

    Limitatamente all’articolo 1, paragrafo 3, secondo trattino

    Regolamento (CEE) n. 3987/87

    (GU L 376 del 31.12.1987, pag. 20)

    Limitatamente all’articolo 4

    Regolamento (CEE) n. 1737/90

    (GU L 161 del 27.6.1990, pag. 25)

     

    Regolamento (CEE) n. 3779/90

    (GU L 364 del 28.12.1990, pag. 9)

    Limitatamente all’articolo 2

    Regolamento (CE) n. 2916/95

    (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49)

    Limitatamente all’articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, e all’articolo 1, paragrafo 2, primo trattino


    ALLEGATO II

    TAVOLA DI CONCORDANZA

    Regolamento (CEE) n. 109/80

    Presente regolamento

    Articolo 1

    Articolo 1

    Articolo 2

    Articolo 2

    Articolo 3

    Allegato I

    Allegato II


    Top