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Document 32006R1642

Regolamento (CE) n. 1642/2006 della Commissione, del 7 novembre 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per lo stock di spratto nelle zone CIEM IIa (acque CE) e IV (acque CE)

GU L 308 del 8.11.2006, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 314M del 1.12.2007, p. 329–330 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1642/oj

8.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1642/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per lo stock di spratto nelle zone CIEM IIa (acque CE) e IV (acque CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

I limiti di cattura provvisori per lo spratto nelle zone CIEM IIa (acque CE) e IV (acque CE) sono fissati all’allegato IA del regolamento (CE) n. 51/2006.

(2)

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, del precitato regolamento, i limiti di cattura possono essere riveduti dalla Commissione alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2006.

(3)

Alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2006, è opportuno ridurre i limiti di cattura per lo spratto nelle zone considerate.

(4)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 51/2006.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IA del regolamento (CE) n. 51/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2006.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1591/2006 (GU L 296 del 26.10.2006, pag. 1).


ALLEGATO

L’allegato IA del regolamento (CE) n. 51/2006 è modificato come segue.

La voce relativa alla specie Spratto nelle zone IIa (acque CE) e IV (acque CE) è sostituita dal seguente testo:

«Specie:

:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona

:

IIa (acque CE), IV (acque CE)

SPR/2AC4-C

Belgio

1 787

TAC precauzionale.

Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

141 464

Germania

1 787

Francia

1 787

Paesi Bassi

1 787

Svezia

1 330 (1)

Regno Unito

5 898

CE

155 840

Norvegia

10 000 (2)

Isole Færøer

9 160 (3)

TAC

175 000


(1)  Compresi i cicerelli.

(2)  Pesca autorizzata soltanto nella sottozona IV (acque CE).

(3)  Tale quantitativo può essere pescato nelle zone IV e VIa a nord di 56°30’N. Il contingente comprende un quantitativo massimo di 1 832 t di catture accessorie di aringhe. Se tale contingente di catture accessorie è esaurito, la pesca da parte delle Isole Færøer con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm è vietata nelle acque comunitarie. Le catture accessorie di melù sono da imputare al contingente di melù stabilito per le zone di pesca VIa, VIb e VII.»


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