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Document 32006R1633

Regolamento (CE) n. 1633/2006 della Commissione, del 3 novembre 2006 , recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2771/1999 e (CE) n. 1898/2005 per quanto riguarda l’entrata all’ammasso del burro di intervento posto in vendita

GU L 305 del 4.11.2006, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 348M del 24.12.2008, p. 818–819 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/02/2008; abrog. impl. da 32008R0105

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1633/oj

4.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1633/2006 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2006

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2771/1999 e (CE) n. 1898/2005 per quanto riguarda l’entrata all’ammasso del burro di intervento posto in vendita

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), il burro di intervento posto in vendita deve essere entrato all’ammasso anteriormente al 1o gennaio 2006.

(2)

A norma dell’articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (3), il burro di intervento acquistato a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e destinato alla vendita a prezzo ridotto deve essere entrato all’ammasso anteriormente al 1o gennaio 2006.

(3)

Tenuto conto della situazione sul mercato del burro e dei quantitativi di burro disponibili presso le scorte d’intervento, è opportuno che il burro entrato all’ammasso anteriormente al 1o maggio 2006 sia posto in vendita.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 2771/1999 e (CE) n. 1898/2005.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999, la data «1o gennaio 2006» è sostituita dalla data «1o maggio 2006».

Articolo 2

All’articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1898/2005, la data «1o gennaio 2006» è sostituita dalla data «1o maggio 2006».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1474/2006 (GU L 275 del 6.10.2006, pag. 44).

(3)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1474/2006.


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