This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32006R1221
Commission Regulation (EC) No 1221/2006 of 11 August 2006 amending Regulation (EC) No 1623/2000 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine with regard to market mechanisms
Regolamento (CE) n. 1221/2006 della Commissione, dell' 11 agosto 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato
Regolamento (CE) n. 1221/2006 della Commissione, dell' 11 agosto 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato
GU L 221 del 12.8.2006, p. 3–3
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 330M del 9.12.2008, p. 371–371
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; abrog. impl. da 32008R0555
12.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 221/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1221/2006 DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 33,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli articoli 45, 59 e 61 del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione (2) fissano alcune date riguardo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione. Data la notevole abbondanza del raccolto della campagna 2005/2006, in alcuni Stati membri vi sono difficoltà materiali a terminare tale distillazione entro i tempi previsti. Occorre pertanto posticipare tali date. |
(2) |
L’articolo 63 bis del regolamento (CE) n. 1623/2000, relativo alla distillazione del vino in alcole per usi commestibili, stabilisce la percentuale della produzione per la quale i produttori possono partecipare alla distillazione. Occorre determinare tale percentuale per la campagna 2006/2007. |
(3) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1623/2000. |
(4) |
Per garantire la continuità delle operazioni con riguardo ai produttori interessati è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 16 luglio 2006. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 45, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal testo seguente: «In deroga al primo comma, per le campagne 2004/2005 e 2005/2006 la data di cui al suddetto primo comma è posticipata al 31 agosto della campagna successiva.»; |
2) |
all’articolo 59, il terzo comma è sostituito dal testo seguente: «In deroga al primo comma, per le campagne 2004/2005 e 2005/2006 la data di cui al suddetto primo comma è posticipata al 15 settembre della campagna successiva.»; |
3) |
all’articolo 61, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal testo seguente: «Tuttavia, per le campagne 2004/2005 e 2005/2006 la data di cui al primo comma è posticipata al 15 settembre della campagna successiva.»; |
4) |
all’articolo 63 bis, paragrafo 2, primo comma, l’ultima frase è sostituita dal testo seguente: «Per le campagne 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 tale percentuale è fissata al 25 %.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).
(2) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2005 (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 8).