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Document 32006R1089

    Regolamento (CE) n. 1089/2006 della Commissione, del 14 luglio 2006 , recante apertura della distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per alcuni vini in Spagna

    GU L 195 del 15.7.2006, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1089/oj

    15.7.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 195/5


    REGOLAMENTO (CE) N. 1089/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 14 luglio 2006

    recante apertura della distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per alcuni vini in Spagna

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 1, lettera f),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità che venga deciso un provvedimento di distillazione di crisi in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta ad una notevole eccedenza. Tale provvedimento può essere limitato a determinate categorie di vino o a determinate zone di produzione e può essere applicato ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) su richiesta dello Stato membro interessato.

    (2)

    Il governo spagnolo ha chiesto l’apertura di una distillazione di crisi per i vini di qualità rossi e rosé prodotti in regioni determinate sul suo territorio e in particolare nella regione vitivinicola di Navarra.

    (3)

    Sono state constatate rilevanti eccedenze sul mercato dei v.q.p.r.d. rossi e rosé di Navarra, che hanno determinato una diminuzione dei prezzi e che fanno prevedere un aumento preoccupante delle scorte alla fine della campagna in corso. Per invertire questo andamento negativo e porre così rimedio alla difficile situazione del mercato occorre ricondurre le scorte dei v.q.p.r.d. ad un livello ritenuto normale per soddisfare i bisogni del mercato.

    (4)

    Poiché ricorrono le condizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre prevedere l’apertura di una distillazione di crisi per un quantitativo massimo di 300 000 ettolitri di vini di qualità rossi e rosé prodotti nella regione determinata di Navarra.

    (5)

    La distillazione di crisi aperta dal presente regolamento deve essere conforme alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2), in relazione al provvedimento di distillazione previsto dall’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Devono applicarsi anche altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000, in particolare quelle concernenti la consegna dell’alcole all’organismo d’intervento e quelle concernenti il versamento di un anticipo.

    (6)

    È necessario fissare il prezzo d’acquisto che il distillatore deve pagare al produttore ad un livello che, pur permettendo ai produttori di beneficiare del provvedimento, consenta di ovviare alla turbativa del mercato.

    (7)

    Il prodotto ottenuto dalla distillazione di crisi può essere soltanto un alcole grezzo o neutro da consegnare obbligatoriamente all’organismo d’intervento in modo da non perturbare il mercato dell’alcole per usi alimentari, rifornito in primo luogo tramite la distillazione di cui all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

    (8)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È aperta la distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per un quantitativo massimo di 300 000 ettolitri di vini di qualità rossi e rosé prodotti nella regione determinata (v.q.p.r.d.) di Navarra, in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000 concernenti questo tipo di distillazione.

    Articolo 2

    Ogni produttore può stipulare un contratto di consegna di cui all’articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 (di seguito denominato «contratto»), dal 18 luglio al 31 agosto 2006.

    Il contratto è corredato della prova che è stata costituita una cauzione pari a 5 EUR/hl.

    Il contratto non può essere trasferito.

    Articolo 3

    1.   Lo Stato membro stabilisce il tasso di riduzione da applicare ai contratti qualora il quantitativo globale oggetto dei contratti presentati all’organismo di intervento superi quello fissato all’articolo 1.

    2.   Lo Stato membro prende le disposizioni amministrative necessarie per approvare, entro il 15 settembre 2006, i contratti suddetti. Ai fini dell’approvazione devono essere indicati il tasso di riduzione eventualmente applicato e il quantitativo di vino accettato per ogni contratto e deve essere menzionata la possibilità per il produttore di recedere dal contratto in caso di applicazione di un tasso di riduzione.

    Lo Stato membro comunica alla Commissione, entro il 20 settembre 2006, i quantitativi di vino indicati nei contratti approvati.

    3.   Lo Stato membro può limitare il numero di contratti che un produttore può stipulare a titolo del presente regolamento.

    Articolo 4

    1.   Le consegne in distilleria dei quantitativi di vino oggetto di contratti approvati hanno luogo entro il 28 febbraio 2007. L’alcole prodotto è consegnato all’organismo d’intervento in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, entro il 31 maggio 2007.

    2.   La cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi consegnati appena il produttore produce la prova dell’avvenuta consegna in distilleria.

    Qualora non venga effettuata alcuna consegna entro i termini di cui al paragrafo 1, la cauzione viene incamerata.

    Articolo 5

    Il prezzo minimo d’acquisto del vino consegnato alla distillazione a norma del presente regolamento è di 3,00 EUR per % vol/hl.

    Articolo 6

    1.   Il distillatore consegna all’organismo d’intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione. Tale prodotto deve avere un titolo alcolometrico minimo di 92 % vol.

    2.   Il prezzo che l’organismo d’intervento deve pagare al distillatore per l’alcole grezzo consegnato è di 3,367 EUR per % vol/hl. Il pagamento è effettuato in conformità dell’articolo 62, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1623/2000.

    Il distillatore può ricevere un anticipo su tale cifra pari a 2,208 EUR per % vol/hl. In tale caso il prezzo realmente pagato è ridotto dell’importo dell’anticipo. Si applicano gli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 18 luglio 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2006.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

    (2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2005 (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 8).


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