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Document 32006R1022

    Regolamento (CE) n. 1022/2006 della Commissione, del 5 luglio 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1071/2005 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d’informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno

    GU L 184 del 6.7.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 330M del 9.12.2008, p. 353–354 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/06/2008; abrog. impl. da 32008R0501

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1022/oj

    6.7.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 184/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 1022/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 5 luglio 2006

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1071/2005 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d’informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d’informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno (1), in particolare l’articolo 4, l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 12,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2826/2000 fissa i criteri da utilizzare per stabilire i settori e i prodotti per i quali possono essere realizzate azioni di informazione e/o di promozione sul mercato interno. Detti settori e prodotti sono elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1071/2005 della Commissione (2).

    (2)

    Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2826/2000, per ciascuno dei settori o dei prodotti considerati deve essere definita una strategia recante le linee direttrici per le campagne da realizzare in tali settori. Le linee direttrici per i settori e i prodotti considerati sono riportate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1071/2005.

    (3)

    La recente crisi dell’influenza aviaria ha destabilizzato il settore delle carni di pollame provocando un sensibile calo dei consumi dovuto ad una crisi di fiducia dei consumatori. È quindi opportuno prevedere la possibilità di condurre azioni d’informazione e/o di promozione in questo settore al fine di riconquistare in modo duraturo la fiducia del consumatore, in particolare mediante un’informazione adeguata.

    (4)

    Occorre pertanto inserire le carni di pollame nell’elenco dei prodotti da promuovere e definire una strategia recante le linee direttrici per le campagne da realizzare in tale settore.

    (5)

    Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1071/2005.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione «Promozione dei prodotti agricoli»,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1071/2005 è modificato come segue:

    1)

    nell’allegato I è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    carni di pollame»;

    2)

    nell’allegato II è aggiunto il testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2006.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2060/2004 (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 3).

    (2)  GU L 179 dell’11.7.2005, pag. 1.


    ALLEGATO

    Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1071/2005 sono inserite le seguenti linee direttrici, relative alle carni di pollame:

    «CARNI DI POLLAME

    1.   Analisi globale della situazione

    La crisi di fiducia dei consumatori riguardo alle carni di pollame legata alla mediatizzazione dei casi di influenza aviaria ha portato ad un calo sensibile dei consumi. Occorre pertanto rafforzare la fiducia dei consumatori nelle carni di pollame d’origine comunitaria.

    A tale scopo è necessario fornire informazioni oggettive sui sistemi di produzione comunitari (norme di commercializzazione) e sui controlli richiesti al di là di quelli previsti dalla normativa generale sui controlli e sulla sicurezza alimentare.

    2.   Obiettivi

    Le campagne d’informazione e di promozione sono limitate ai prodotti elaborati nell’UE.

    Gli obiettivi perseguiti sono i seguenti:

    garantire informazioni oggettive e complete sulla regolamentazione dei sistemi di produzione comunitari e nazionali per la sicurezza dei prodotti a base di carni di pollame; in particolare occorre fornire al consumatore un’informazione completa e precisa sulle norme di commercializzazione,

    informare il consumatore sulla diversità e sulle qualità organolettiche e nutrizionali delle carni di pollame,

    richiamare l’attenzione del consumatore sulla tracciabilità.

    3.   Gruppi destinatari

    Consumatori e loro associazioni

    Responsabili della spesa delle famiglie

    Collettività (ristoranti, ospedali, scuole ecc.)

    Distributori ed associazioni di distributori

    Giornalisti e opinionisti

    4.   Messaggi principali

    Le carni di pollame commercializzate sul territorio dell’UE sono oggetto di una regolamentazione comunitaria che copre tutta la catena di produzione, la macellazione ed il consumo.

    Sono state istituite misure di sicurezza, che comprendono adeguati controlli.

    Consigli generali d’igiene relativi alla manipolazione di prodotti alimentari d’origine animale.

    5.   Principali canali di diffusione dei messaggi

    Internet

    Pubbliche relazioni con i media e il settore pubblicitario (ad esempio stampa scientifica e specializzata, riviste femminili e di gastronomia, giornali)

    Contatti con le associazioni di consumatori

    Media audiovisivi

    Documentazione scritta (opuscoli e pieghevoli)

    Informazioni nei punti di vendita

    6.   Durata e portata dei programmi

    I programmi devono avere una copertura perlomeno nazionale, oppure riguardare più Stati membri.

    La durata prevista va da dodici a ventiquattro mesi; sono da preferirsi programmi pluriennali che definiscano ad ogni tappa gli obiettivi perseguiti.»


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