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Document 32006R0888

    Regolamento (CE) n. 888/2006 della Commissione, del 16 giugno 2006 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    GU L 165 del 17.6.2006, p. 6–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 338M del 17.12.2008, p. 374–376 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/888/oj

    17.6.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 165/6


    REGOLAMENTO (CE) N. 888/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 16 giugno 2006

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci che figurano nell’allegato del presente regolamento.

    (2)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda del tutto o in parte o vi aggiunga suddivisioni e sia stabilita da norme comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

    (3)

    In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

    (4)

    È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata ma che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2006.

    Per la Commissione

    László KOVÁCS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 711/2006 (GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1).

    (2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).


    ALLEGATO

    Designazione delle merci

    Classificazione (codice NC)

    Motivazioni

    (1)

    (2)

    (3)

    Dispositivo di sicurezza destinato a consentire l’accesso alle registrazioni contenute in una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione.

    È costituito da uno schermo a cristalli liquidi, da un circuito stampato e da una batteria, incorporati in un piccolo contenitore di plastica che può essere applicato su un portachiavi.

    Il dispositivo genera una sequenza di sei cifre, specifica per un utilizzatore determinato, che gli consente l’accesso alle registrazioni contenute nella macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione.

    Il dispositivo non può essere connesso ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione e funziona in modo autonomo.

    8543 89 97

    Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8543, 8543 89 e 8543 89 97.

    Il dispositivo non può essere classificato alla voce 8470, in quanto sprovvisto sia dei congegni manuali per la registrazione delle informazioni, sia della funzione di calcolo di cui alla descrizione della voce (cfr. note esplicative del SA alla suddetta voce).

    Non può essere classificato alla voce 8471, sia perché non può essere liberamente programmato conformemente ai bisogni dell’utilizzatore [cfr. nota 5, punto A, lettera a) 2), del capitolo 84], sia perché non è un elemento di una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione, in quanto non collegabile all’unità centrale di elaborazione [cfr. nota 5, punto B, lettera b), del capitolo 84].

    Il dispositivo può essere classificato alla voce 8543, in quanto si tratta di un apparecchio elettrico con una funzione specifica, non nominato né compreso altrove.


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