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Document 32006R0852
Commission Regulation (EC) No 852/2006 of 9 June 2006 amending Regulation (EC) No 793/2006 laying down certain detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 247/2006 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union
Regolamento (CE) n. 852/2006 della Commissione, del 9 giugno 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 793/2006 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione
Regolamento (CE) n. 852/2006 della Commissione, del 9 giugno 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 793/2006 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione
GU L 158 del 10.6.2006, p. 9–10
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 330M del 9.12.2008, p. 309–310
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 06/03/2014; abrogato da 32014R0179
10.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 158/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 852/2006 DELLA COMMISSIONE
del 9 giugno 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 793/2006 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (1), in particolare l’articolo 30,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 247/2006 sostituisce il regime a favore delle regioni ultraperiferiche attualmente previsto dai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1452/2001 (2), (CE) n. 1453/2001 (3) e (CE) n. 1454/2001 (4) ed abroga i suddetti regolamenti. A norma dell’articolo 33, esso si applica per ciascuno Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui la Commissione notifica l’approvazione del programma globale di cui all’articolo 24, paragrafo 1. |
(2) |
Dall’articolo 33 del regolamento (CE) n. 247/2006 si deduce che le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 restano applicabili fino alla data in cui la Commissione notifica allo Stato membro interessato l’approvazione del programma globale di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006. Occorre pertanto chiarire che le misure adottate per attuare i regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 si applicheranno solo fino a tale data. |
(3) |
In tale contesto, occorre prevedere che le domande presentate nell’ambito delle misure adottate per attuare i regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 e ancora pendenti alla data della notifica del programma globale di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006, siano trattate nell’ambito del regime istituito dal suddetto regolamento e più specificamente nell’ambito del programma globale di cui all’articolo 24, paragrafo 1. |
(4) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 793/2006 della Commissione (5) per introdurre le necessarie misure transitorie atte a garantire il passaggio armonioso dal regime in vigore per il 2005 alle misure previste dal regolamento (CE) n. 247/2006. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel regolamento (CE) n. 793/2006 è inserito il seguente articolo 52 bis:
«Articolo 52 bis
Misure transitorie
1. Le misure adottate per attuare i regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 e la cui la validità va oltre il 31 dicembre 2005 restano applicabili fino alla data in cui la Commissione notifica allo Stato membro interessato l’approvazione del programma globale di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle domande presentate nell’ambito delle misure adottate per attuare, relativamente al 2006, i regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001, ancora pendenti alla data della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o presentate dopo tale data.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.
(2) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 (GU L 305 dell’1.10.2004, pag. 1).
(3) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004.
(4) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004.
(5) GU L 145 del 31.5.2006, pag. 1.