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Document 32006R0430

Regolamento (CE) n. 430/2006 della Commissione, del 15 marzo 2006 , recante riconoscimento delle operazioni di controllo della conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi eseguite in Senegal prima dell’importazione nella Comunità

GU L 79 del 16.3.2006, p. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 330M del 9.12.2008, p. 279–280 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrogato da 32007R1580

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/430/oj

16.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/7


REGOLAMENTO (CE) N. 430/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2006

recante riconoscimento delle operazioni di controllo della conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi eseguite in Senegal prima dell’importazione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi (2), stabilisce le condizioni per la concessione, ai paesi terzi che lo richiedano, del riconoscimento delle operazioni di controllo della conformità da essi eseguite prima dell’importazione nella Comunità.

(2)

Le autorità senegalesi hanno trasmesso alla Commissione una domanda di riconoscimento delle operazioni di controllo eseguite sotto la responsabilità della Direction de la Protection des végétaux du Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique. Nella domanda si afferma che il servizio di controllo summenzionato dispone del personale, del materiale e delle attrezzature necessarie all’esecuzione dei controlli, che esso utilizza metodi equivalenti a quelli previsti dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1148/2001 e che gli ortofrutticoli freschi esportati dal Senegal verso la Comunità sono soggetti al rispetto delle norme di commercializzazione comunitarie.

(3)

Dai dati trasmessi dagli Stati membri ai servizi della Commissione, risulta che, nel periodo dal 2001 al 2005, il numero dei casi di non conformità alle norme di commercializzazione nelle importazioni di ortofrutticoli freschi in provenienza dal Senegal è molto ridotto.

(4)

Occorre pertanto riconoscere le operazioni di controllo della conformità eseguite dal Senegal con effetto dalla data di istituzione della procedura di cooperazione amministrativa di cui all’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le operazioni di controllo della conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, eseguite dal Senegal prima dell’importazione nella Comunità, sono riconosciute in conformità delle condizioni previste all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001.

Articolo 2

Le coordinate del corrispondente ufficiale e del servizio di controllo in Senegal, di cui all’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1148/2001, figurano nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, dell’avviso di cui all’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo all’istituzione della cooperazione amministrativa tra la Comunità e il Senegal.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 156 del 13.6.2001, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 408/2003 (GU L 62 del 6.3.2003, pag. 8).


ALLEGATO

Corrispondente ufficiale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001:

Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique

Direction de la Protection des végétaux

BP 20054 Thiaroye Dakar

Sénégal

Tel. (221) 834 03 97

Fax (221) 834 28 54/834 42 90

E-mail: almhanne@hotmail.com

almhanne@yahoo.fr

Servizio di controllo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001:

Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique

Direction de la Protection des végétaux

Bureau qualité de la Division Législation et Contrôle phytosanitaire

Tel. (221) 834 03 97

Fax (221) 834 28 54

E-mail: dpv1@sentoo.sn

almhanne@yahoo.fr


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