This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32006R0410
Commission Regulation (EC) No 410/2006 of 9 March 2006 amending Regulation (EC) No 1291/2000 laying down common detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance fixing certificates for agricultural products
Regolamento (CE) n. 410/2006 della Commissione, del 9 marzo 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1291/2000 che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli
Regolamento (CE) n. 410/2006 della Commissione, del 9 marzo 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1291/2000 che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli
GU L 71 del 10.3.2006, p. 7–7
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 330M del 9.12.2008, p. 276–276
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 15/05/2008; abrogato da 32008R0376
|
10.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 71/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 410/2006 DELLA COMMISSIONE
del 9 marzo 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 1291/2000 che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), le esportazioni dalla Comunità di prodotti per i quali è richiesta una restituzione sono subordinate alla presentazione di un titolo di esportazione. |
|
(2) |
Tuttavia, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 174/1999, deve essere presentato un titolo di esportazione anche per l’esportazione dei prodotti di cui all’allegato I, categoria II, del medesimo regolamento, per i quali non è richiesta una restituzione, salvo nei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, primo e quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (3). |
|
(3) |
Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1291/2000, non è richiesto e non può essere presentato alcun titolo per realizzare operazioni di esportazione relative inter alia a piccoli quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi che figurano nell’allegato III del medesimo regolamento. |
|
(4) |
Nei casi in cui le esportazioni senza restituzione di latte scremato in polvere di cui all’allegato I, categoria II, del regolamento (CE) n. 174/1999 si riferiscono ai piccoli quantitativi sopra menzionati, è opportuno esentare gli esportatori dall’obbligo di presentare un titolo di esportazione. |
|
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (CE) n. 1291/2000. |
|
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1291/2000, alla fine del settore di prodotti D, è aggiunto il seguente testo:
|
|
Titolo di esportazione senza restituzione [Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 174/1999] |
|
|
|
|
«0402 10 |
|
150 kg» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).
(3) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1856/2005 (GU L 297 del 15.11.2005, pag. 7).