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Document 32006R0205
Commission Regulation (EC) No 205/2006 of 6 February 2006 amending Annexes I and II to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards toltrazuril, diethylene glycol monoethyl ether and polyoxyethylene sorbitan monooleate (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 205/2006 della Commissione, del 6 febbraio 2006 , che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda il toltrazuril, l’etere monoetilico di dietilenglicole e il monooleato di poliossietilensorbitano (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 205/2006 della Commissione, del 6 febbraio 2006 , che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda il toltrazuril, l’etere monoetilico di dietilenglicole e il monooleato di poliossietilensorbitano (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 34 del 7.2.2006, p. 21–23
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; abrog. impl. da 32009R0470
7.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 34/21 |
REGOLAMENTO (CE) N. 205/2006 DELLA COMMISSIONE
del 6 febbraio 2006
che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda il toltrazuril, l’etere monoetilico di dietilenglicole e il monooleato di poliossietilensorbitano
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare gli articoli 2 e 3,
visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali, formulato dal comitato dei medicinali per uso veterinario,
considerando quanto segue:
(1) |
Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità nei medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90. |
(2) |
La sostanza denominata toltrazuril è stata inserita nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per i polli e i tacchini in rapporto a muscoli, pelle e grasso, fegato e reni, eccezion fatta per gli animali che producono uova destinate al consumo umano, e per i suini in rapporto a muscoli, pelle e grasso, fegato e reni. Il toltrazuril è stato inserito anche nell’allegato III del suddetto regolamento per le specie bovine in rapporto a muscoli, grasso, fegato e reni, eccezion fatta per gli animali che producono latte destinato al consumo umano, in attesa del completamento degli studi scientifici. Tali studi sono stati ora completati e il toltrazuril va pertanto inserito nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 al fine di includere i bovini. Tale voce va estesa anche a tutti i mammiferi da produzione alimentare in rapporto a muscoli, grasso, fegato e reni, eccezion fatta per gli animali che producono latte destinato al consumo umano e al pollame per muscoli, pelle e grasso, fegato e reni, eccezion fatta per gli animali che producono uova destinate al consumo umano. |
(3) |
La sostanza etere monoetilico di dietilenglicole è stata inserita nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 per le specie bovine e suine. La voce etere monoetilico di dietilenglicole va estesa in modo da includere tutti i ruminanti. |
(4) |
La sostanza polisorbato 80 è stata inserita nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 per tutte le specie da produzione alimentare. Tale voce andrebbe sostituita con il termine generale monooleato di poliossietilensorbitano riguardante sia il polisorbato 80 sia il polisorbato 81 per tutte le specie da produzione alimentare. |
(5) |
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2377/90. |
(6) |
Prima di applicare il presente regolamento, occorre stabilire un periodo sufficientemente lungo per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, alla luce delle disposizioni del presente regolamento, le autorizzazioni a immettere in commercio medicinali veterinari rilasciate in forza della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (2), così da tenere conto delle disposizioni del presente regolamento. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall’8 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2006.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 6/2006 della Commissione (GU L 3 del 6.1.2006, pag. 3).
(2) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).
ALLEGATO
A. La seguente sostanza è inserita nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90:
2. Agenti antiparassitari
2.4. Agenti attivi contro i protozoi
2.4.1. Derivati triazinici
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animali |
LMR |
Tessuti campione |
«Toltrazuril |
Toltrazuril sulfone |
Tutti i mammiferi da produzione alimentare (1) |
100 μg/kg |
Muscolo |
150 μg/kg |
Grasso (2) |
|||
500 μg/kg |
Fegato |
|||
250 μg/kg |
Reni |
|||
Pollame (3) |
100 μg/kg |
Muscolo |
||
200 μg/kg |
Pelle e grasso |
|||
600 μg/kg |
Fegato |
|||
400 μg/kg |
Reni |
B. Le seguenti sostanze sono inserite nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90:
2. Composti organici
Sostanze farmacologicamente attive |
Specie animali |
«Etere monoetilico di dietilenglicole |
Tutti i ruminanti e i suini» |
3. Sostanze generalmente riconosciute innocue
Sostanze farmacologicamente attive |
Specie animali |
«Monooleato di poliossietilensorbitano |
Tutte le specie da produzione alimentare» |
(1) Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano.
(2) Per i suini, questo LMR si riferisce a “pelle e grasso in proporzioni naturali”.
(3) Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano.»