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Document 32006R0115

    Regolamento (CE) n. 115/2006 del Consiglio, del 23 gennaio 2006 , relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005 - 17 gennaio 2011

    GU L 270M del 29.9.2006, p. 65–66 (MT)
    GU L 21 del 25.1.2006, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/01/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/115/oj

    25.1.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 21/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 115/2006 DEL CONSIGLIO

    del 23 gennaio 2006

    relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005-17 gennaio 2011

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell’ambito dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle (2), le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell’accordo medesimo al termine del periodo di applicazione del relativo protocollo.

    (2)

    In seguito a tali negoziati, il 23 settembre 2004 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da detto accordo per il periodo dal 18 gennaio 2005 al 17 gennaio 2011.

    (3)

    È nell’interesse della Comunità approvare tale protocollo.

    (4)

    Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri sulla base della ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell’ambito dell’accordo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005-17 gennaio 2011.

    l testo del protocollo è accluso al presente regolamento (3).

    Articolo 2

    Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

    :

    tonniere con reti a circuizione

    :

    Spagna

    :

    22 unità,

    Francia

    :

    17 unità,

    Italia

    :

    1 unità,

    :

    pescherecci con palangari di superficie

    :

    Spagna

    :

    2 unità,

    Francia

    :

    5 unità,

    Portogallo

    :

    5 unità.

    Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

    Articolo 3

    Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito del protocollo sono tenuti a notificare alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturato nella zona di pesca delle Seicelle secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (4).

    Articolo 4

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 23 gennaio 2006.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. PRÖLL


    (1)  Parere del 15 dicembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  GU L 119 del 7.5.1987, pag. 26.

    (3)  GU L 348 del 30.12.2005, pag. 4.

    (4)  GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.


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