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Document 32006R0029

Regolamento (CE) n. 29/2006 della Commissione, del 10 gennaio 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i codici doganali per il bromoclorometano

GU L 6 del 11.1.2006, pp. 27–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 327M del 5.12.2008, pp. 544–547 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrog. impl. da 32009R1005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/29/oj

11.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 6/27


REGOLAMENTO (CE) N. 29/2006 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i codici doganali per il bromoclorometano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il bromoclorometano, sostanza che riduce lo strato di ozono, figura tra le sostanze controllate elencate nel gruppo IX dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000.

(2)

I codici doganali stabiliti per il bromoclorometano e i miscugli contenenti bromoclorometano vanno inseriti nella tabella dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 2037/2000. Per maggiore chiarezza, è necessario sostituire l’allegato.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2037/2000.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in virtù dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 2037/2000 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)   GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2077/2004 della Commissione (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 28).


ALLEGATO

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 2037/2000 è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO IV

Gruppi, codici della nomenclatura combinata 2004 (NC 04 ) (1) e descrizioni delle sostanze di cui agli allegati I e III

Gruppo

codice NC 04

Descrizione

Gruppo I

2903 41 00

Triclorofluorometano

2903 42 00

Diclorodifluorometano

2903 43 00

Triclorotrifluoroetani

2903 44 10

Diclorotetrafluoroetani

2903 44 90

Cloropentafluoroetano

Gruppo II

2903 45 10

Clorotrifluorometano

2903 45 15

Pentaclorofluoroetano

2903 45 20

Tetraclorodifluoroetani

2903 45 25

Eptaclorofluoropropani

2903 45 30

Esaclorodifluoropropani

2903 45 35

Pentaclorotrifluoropropani

2903 45 40

Tetraclorotetrafluoropropani

2903 45 45

Tricloropentafluoropropani

2903 45 50

Dicloroesafluoropropani

2903 45 55

Cloroeptafluoropropani

Gruppo III

2903 46 10

Bromoclorodifluorometano

2903 46 20

Bromotrifluorometano

2903 46 90

Dibromotetrafluoroetani

Gruppo IV

2903 14 00

Tetracloruro di carbonio

Gruppo V

2903 19 10

1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)

Gruppo VI

2903 30 33

Bromometano (bromuro di metile)

Gruppo VII

2903 49 30

Idrobromofluorometani, -etani o propani

Gruppo VIII

2903 49 10

Idroclorofluorometani, -etani o propani

Gruppo IX

ex 2903 49 80

Bromoclorometano

ex 3824 71 00

Miscugli contenenti solo sostanze che rientrano nei codici da 2903 41 00 a 2903 45 55

ex 3824 79 00

Miscugli contenenti solo una o più sostanze che rientrano nei codici da 2903 46 10 a 2903 46 90

ex 3824 90 99

Miscugli contenenti uno o più sostanze che rientrano nei codici 2903 14 00 , 2903 19 10 , 2903 30 33 , 2903 49 10 , 2903 49 30 o 2903 49 80 (solo bromoclorometano)


(1)  L’indicazione “ex” prima di un codice significa che altri prodotti, oltre a quelli indicati nella colonna “designazione”, possono rientrare in questa voce.»


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