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Document 32006E0439

    Azione comune 2006/439/PESC del Consiglio, del 27 giugno 2006 , relativa all'ulteriore contributo dell'Unione europea al processo di risoluzione del conflitto in Georgia/Ossezia meridionale

    GU L 174 del 28.6.2006, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 294M del 25.10.2006, p. 274–275 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2006/439/oj

    28.6.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 174/9


    AZIONE COMUNE 2006/439/PESC DEL CONSIGLIO

    del 27 giugno 2006

    relativa all'ulteriore contributo dell'Unione europea al processo di risoluzione del conflitto in Georgia/Ossezia meridionale

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/561/PESC (1), relativa all'ulteriore contributo dell'Unione europea al processo di risoluzione del conflitto in Georgia/Ossezia meridionale, che ha termine il 30 giugno 2006.

    (2)

    Il contributo dell'UE nel quadro di tale azione comune alla missione dell'OSCE in Georgia ha consentito di garantire il funzionamento dei segretariati permanenti per le parti georgiana e dell'Ossezia meridionale sotto l'egida dell'OSCE e di agevolare le riunioni nell'ambito della Commissione congiunta di controllo (JCC), che costituisce il principale consesso del processo di risoluzione del conflitto.

    (3)

    L'OSCE e le copresidenze della JCC hanno chiesto il proseguimento dell'assistenza dell'UE, e quest'ultima ha deciso di continuare a offrire ulteriore assistenza finanziaria al processo di risoluzione del conflitto.

    (4)

    L'UE ritiene che la sua assistenza abbia rafforzato l'efficacia del suo ruolo nonché di quello dell'OSCE nella risoluzione del conflitto e che sia opportuno proseguirla.

    (5)

    L'UE rammenta il proprio sostegno alle iniziative assunte a favore di una risoluzione pacifica del conflitto e auspica che la JCC possa svolgere un ruolo positivo al riguardo.

    (6)

    L'UE rileva che la JCC riveste una funzione nelle attività relative allo studio condotto dall'OSCE sulla valutazione delle esigenze nella zona del conflitto tra Georgia e Ossezia e nelle zone adiacenti.

    (7)

    È opportuno garantire un'adeguata visibilità del contributo dell'UE al progetto.

    (8)

    Il 20 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/121/PESC (2) che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale. Ai sensi della presente azione comune, il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale dovrebbe essere tra l'altro quello di contribuire alla prevenzione del conflitto, aiutare alla risoluzione dei conflitti e intensificare il dialogo dell'Unione europea con i principali attori interessati per quanto riguarda la regione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    1.   L'Unione europea contribuisce a rafforzare il processo di risoluzione del conflitto nell'Ossezia meridionale.

    2.   A tale fine l'Unione europea fornisce un contributo all'OSCE, allo scopo di finanziare le riunioni della JCC e di altri meccanismi nell'ambito della stessa e di provvedere all'organizzazione di conferenze sotto l'egida della JCC, nonché di coprire talune spese di funzionamento dei due segretariati per un anno.

    Articolo 2

    La presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la PESC, è incaricata dell'attuazione della presente azione comune allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1.

    Articolo 3

    1.   L'erogazione dell'aiuto finanziario ai sensi della presente azione comune è subordinata all'organizzazione di riunioni periodiche della JCC e di altri meccanismi nell'ambito della stessa entro dodici mesi dall'entrata in vigore dell'accordo di finanziamento che sarà concluso tra la Commissione e la missione dell'OSCE in Georgia. La Georgia e l'Ossezia meridionale dovrebbero compiere sforzi dimostrabili al fine di realizzare progressi politici reali verso una risoluzione duratura e pacifica delle controversie che le oppongono.

    2.   La Commissione ha il compito di controllare e valutare l'attuazione del contributo finanziario dell'UE, in particolare per quanto riguarda le condizioni di cui al paragrafo 1. A tal fine la Commissione conclude con la missione dell'OSCE in Georgia un accordo di finanziamento sull'utilizzazione del contributo dell'Unione europea, che assume la forma di sovvenzione. La Commissione garantisce inoltre la corretta utilizzazione della sovvenzione per gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

    3.   La missione dell'OSCE in Georgia è incaricata del rimborso delle spese di missione, dell'organizzazione di conferenze sotto l'egida della JCC e dell'acquisto e della consegna delle attrezzature. L'accordo di finanziamento stipulerà che la missione dell'OSCE in Georgia garantirà visibilità al contributo dell'UE al progetto e riferirà periodicamente alla Commissione sulla sua attuazione.

    4.   La Commissione, in stretta cooperazione con il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale, è in stretto collegamento con la missione dell'OSCE in Georgia al fine di controllare e valutare l'impatto del contributo dell'UE.

    5.   La Commissione riferisce per iscritto al Consiglio sotto la responsabilità della presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la PESC, riguardo all'attuazione della presente azione comune. Le informazioni fornite dalla Commissione saranno basate in particolare sulle relazioni periodiche che la missione dell'OSCE in Georgia elaborerà come previsto nel paragrafo 3.

    Articolo 4

    1.   L'importo di riferimento finanziario del contributo dell'UE di cui all'articolo 1, paragrafo 2 è pari a 140 000 EUR.

    2.   La spesa finanziata con l'importo di cui al paragrafo 1 è gestita secondo le procedure della Comunità europea e le norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, con l'eccezione che eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità europea.

    3.   La spesa è ammissibile al 1o luglio 2006.

    Articolo 5

    1.   La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Essa si applica dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007.

    2.   La presente azione comune è riesaminata dieci mesi dopo la sua entrata in vigore. A tal fine il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale, in associazione con la Commissione, valuta la necessità di un ulteriore contributo al processo di risoluzione del conflitto in Georgia/Ossezia meridionale e, se del caso, formula raccomandazioni al Consiglio.

    Articolo 6

    La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2006.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. PRÖLL


    (1)  GU L 189 del 21.7.2005, pag. 69.

    (2)  GU L 49 del 21.2.2006, pag. 14.


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