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Document 32006D0936

2006/936/CE: Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2006 , relativa alla liquidazione dei conti di taluni organismi pagatori della Germania e del Regno Unito per quanto riguarda le spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) per l'esercizio 2003 [notificata con il numero C(2006) 6506]

GU L 355 del 15.12.2006, p. 107–108 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/936/oj

15.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 355/107


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2006

relativa alla liquidazione dei conti di taluni organismi pagatori della Germania e del Regno Unito per quanto riguarda le spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) per l'esercizio 2003

[notificata con il numero C(2006) 6506]

(I testi in lingua inglese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2006/936/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

dopo aver consultato il comitato del Fondo,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisioni 2004/451/CE (2) e 2005/738/CE (3) sono stati liquidati, per l'esercizio 2003, i conti di tutti gli organismi pagatori, fatta eccezione per l'organismo pagatore tedesco «Bayern-Umwelt» e gli organismi pagatori britannici «DARD» e «NAW».

(2)

A seguito dell'invio di nuove informazioni da parte della Germania e del Regno Unito e dopo aver eseguito ulteriori controlli, la Commissione può ora adottare una decisione in merito alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi dall'organismo pagatore tedesco «Bayern-Umwelt» e dagli organismi pagatori britannici «DARD» e «NAW».

(3)

Nel liquidare i conti degli organismi pagatori tedeschi e britannici, la Commissione deve tener conto degli importi già trattenuti dalla Germania e dal Regno Unito sulla base delle decisioni 2004/451/CE e 2005/738/CE.

(4)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999, la presente decisione non pregiudica decisioni successive della Commissione che escludono dal finanziamento comunitario le spese non effettuate conformemente alla normativa comunitaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I conti dell'organismo pagatore tedesco «Bayern-Umwelt» e degli organismi pagatori del Regno Unito «DARD» e «NAW» per le spese dell'esercizio finanziario 2003 finanziate dal FEAOG, sezione «garanzia», sono liquidati con la presente decisione.

Gli importi che sono percepiti da, o pagati a, ciascuno Stato membro interessato ai sensi della presente decisione figurano nell’allegato.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono i destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(2)  GU L 193 dell'1.6.2004, pag. 102.

(3)  GU L 276 del 21.10.2005, pag. 58.


ALLEGATO

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI ESERCIZIO 2003

Importo da recuperare o da versare allo Stato membro

SM

 

Spese dell'esercizio 2003

Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio

Totale tenuto conto delle riduzioni e delle sospensioni

Anticipi versati agli Stati membri nel corso dell'esercizio

Importo da recuperare (–) o da versare (+) allo Stato membro

Importo recuperato da (–) o versato a (+) allo Stato membro a norma della decisione 2004/451/CE

Importo recuperato da (–) o versato a (+) allo Stato membro a norma della decisione 2005/738/CE

Importo da recuperare da (–) o da versare (+) allo Stato membro a norma della presente decisione (1)

liquidate

disgiunte

Totale a + b

= spese dichiarate nella dichiarazione annuale

= spese dichiarate nella dichiarazione mensile

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

h

i

j = g – h – i

DE

EUR

5 843 458 385,40

0,00

5 843 458 385,40

– 332 346,61

5 843 126 038,79

5 843 311 780,61

– 185 741,82

– 185 741,82

0,00

0,00

UK

GBP

2 651 252 709,66

0,00

2 651 252 709,66

–33 953 582,84

2 617 299 126,82

2 639 372 167,88

–22 073 041,06

–22 427 320,95

219 475,18

134 804,71

(1)

Per il calcolo dell'importo da recuperare o da versare allo Stato membro, l'importo considerato è o il totale della dichiarazione annuale per le spese agricole (col. a), o il cumulo delle dichiarazioni mensili per le spese disgiunte (col. b)

(2)

Le riduzioni e le sospensioni sono quelle di cui si è tenuto conto nel sistema degli anticipi cui si aggiungono in particolare delle correzioni per il mancato rispetto dei termini di pagamento constatato nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2003

SM

 

05070106 (ex-1a)

05070108 (ex-1b)

Totale (= j)

 

 

k

l

m = k + l

DE

EUR

0,00

0,00

0,00

UK

GBP

131 054,59

3 750,12

134 804,71

(3)

Nomenclature 2007: 05070106, 05070108


(1)  Tasso di cambio applicabile: Articolo 7 (2) del Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione.


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