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Document 32006D0690

2006/690/CE: Decisione della Commissione, del 12 ottobre 2006 , che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo nel vetro cristallo [notificata con il numero C(2006) 4789] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 283 del 14.10.2006, p. 47–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 142M del 5.6.2007, p. 291–291 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2013; abrogato da 32011L0065

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/690/oj

14.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/47


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2006

che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo nel vetro cristallo

[notificata con il numero C(2006) 4789]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/690/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/95/CE dispone che la Commissione valuti talune sostanze pericolose vietate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della stessa.

(2)

Il vetro cristallo è sempre più usato a scopi decorativi nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Visto che la direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo (2), stabilisce il tenore di piombo del vetro cristallo e che quindi la sostituzione del piombo è tecnicamente impraticabile, l’uso di sostanze pericolose in determinati materiali e componenti disciplinati dalla direttiva è invitabile. Per detti materiali e componenti dovrebbe pertanto essere contemplata un’esenzione al divieto.

(3)

Talune esenzioni dal divieto per alcuni componenti e materiali specifici devono avere una portata limitata, in modo da garantire un’eliminazione graduale delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, dato che in futuro si potrà fare a meno di utilizzare dette sostanze in tali applicazioni.

(4)

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/95/CE, ciascuna esenzione riportata nell’allegato deve essere oggetto di riesame almeno ogni quattro anni o quattro anni dopo l’inclusione di un elemento nell’elenco.

(5)

Occorre pertanto modificare la direttiva 2002/95/CE.

(6)

Come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE, la Commissione ha consultato tutte le parti in causa.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato della direttiva 2002/95/CE è aggiunto il seguente punto 29:

«29.

Il piombo legato nel vetro cristallo di cui all’allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE del Consiglio (4).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/310/CE della Commissione (GU L 115 del 28.4.2006, pag. 38).

(2)  GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(3)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

(4)  GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.»


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