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Document 32006D0658

    2006/658/CE: Decisione della Commissione, del 29 settembre 2006 , che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare in Croazia nel periodo precedente l'adesione

    GU L 271 del 30.9.2006, p. 83–84 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 348M del 24.12.2008, p. 700–703 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/658/oj

    30.9.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 271/83


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 29 settembre 2006

    che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare in Croazia nel periodo precedente l'adesione

    (2006/658/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/1989 (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

    visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (2), in particolare l'articolo 4, paragrafi 5 e 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il programma per lo sviluppo rurale concernente la Croazia è stato approvato con decisione della Commissione C(2006) 301 dell’8 febbraio 2006, in conformità dell'articolo 4, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1268/1999.

    (2)

    Il governo croato e la Commissione, in nome della Comunità europea, hanno firmato il 29 dicembre 2005 la convenzione pluriennale di finanziamento (di seguito MAFA) che stabilisce il quadro tecnico, normativo e amministrativo per l'attuazione del programma Sapard.

    (3)

    La Repubblica di Croazia ha notificato alla Commissione il completamento di tutte le procedure interne necessarie per la sua conclusione il 6 aprile 2006, data di entrata in vigore della MAFA.

    (4)

    Il regolamento (CE) n. 1266/1999 prevede che si possa derogare al requisito dell'approvazione ex ante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dello stesso regolamento in base ad un'analisi caso per caso della capacità di gestione di programmi/progetti nazionali e settoriali, delle procedure di controllo finanziario e delle strutture di finanziamento pubblico. Il regolamento della Commissione (CE) n. 2222/2000 (3) stabilisce le modalità di esecuzione di tale analisi.

    (5)

    L’autorità competente della Croazia ha designato come agenzia Sapard la Direzione per il mercato e il sostegno strutturale all’agricoltura, un’entità organizzativa del Ministero dell’agricoltura, della silvicoltura e della gestione delle acque. L'agenzia è responsabile dell'attuazione delle seguenti misure: n. 1 «Investimenti nelle aziende agricole» e n. 2 «Miglioramento della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti dell’agricoltura e della pesca», definite nel programma di sviluppo rurale approvato con decisione della Commissione C(2006) 301. Il Fondo nazionale, in seno al Ministero delle finanze, è stato designato per i compiti finanziari da svolgere nell’ambito dell'attuazione del programma Sapard.

    (6)

    In conformità del regolamento (CE) n. 1266/1999 e del regolamento (CE) n. 2222/2000, la Commissione ha analizzato la capacità di gestione di programmi/progetti a livello nazionale e settoriale, le procedure di controllo finanziario e le strutture di finanziamento pubblico e ritiene che, per quanto riguarda l'attuazione delle misure suddette, la Croazia ottempera alle disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6 e nell’allegato del regolamento (CE) n. 2222/2000, nonché alle condizioni minime enunciate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999.

    (7)

    In particolare, l'agenzia Sapard ha attuato in modo soddisfacente i seguenti criteri essenziali per il riconoscimento: procedure scritte, separazione dei compiti, verifiche preliminari per l’approvazione di progetti e per i pagamenti, procedure di pagamento, procedure contabili e audit interno.

    (8)

    Il 14 marzo 2006 le autorità croate hanno fornito un elenco della spesa ammissibile in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, sezione B, della MAFA. Tale elenco è stato parzialmente modificato con lettera dell’11 luglio 2006. La Commissione è invitata ad adottare una decisione al riguardo.

    (9)

    Il Fondo nazionale, in seno al Ministero delle finanze, ha attuato in modo soddisfacente i seguenti criteri relativi ai compiti finanziari che è chiamato a svolgere nell’ambito dell'attuazione del programma Sapard per la Croazia: pista di controllo, gestione della tesoreria, riscossione dei fondi, esborsi a favore dell'agenzia Sapard e audit interno.

    (10)

    È pertanto opportuno derogare al requisito dell'approvazione ex ante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 e affidare all'Agenzia Sapard e al Fondo nazionale della Croazia la gestione decentrata degli aiuti.

    (11)

    Tuttavia, poiché le verifiche effettuate dalla Commissione in merito alle misure n. 1, «Investimenti nelle aziende agricole» e n. 2 «Miglioramento della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti dell’agricoltura e della pesca» si fondano su un sistema che non è ancora pienamente operativo in tutti i suoi elementi, è opportuno conferire la gestione del programma Sapard all'agenzia Sapard e al Fondo nazionale, in seno al Ministero delle finanze a titolo provvisorio, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2222/2000.

    (12)

    Il pieno conferimento della gestione del programma Sapard è previsto soltanto dopo ulteriori verifiche intese ad accertare il corretto funzionamento del sistema e dopo che siano state messe in atto le eventuali raccomandazioni formulate dalla Commissione per il conferimento della gestione degli aiuti all'agenzia Sapard, che fa capo al Ministero dell'agricoltura, della silvicoltura e della gestione delle acque, e al Fondo nazionale in seno al Ministero delle finanze.

    (13)

    Per tenere conto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sezione A, della MAFA, le spese sostenute in applicazione della presente decisione possono essere cofinanziate dalla Comunità soltanto se sono state sostenute dai beneficiari a decorrere dalla data della presente decisione o, se successiva, dalla data dell'atto che li costituisce beneficiari per il progetto in causa, escluse le spese per studi di fattibilità e correlati, e in ogni caso a condizione che non siano state pagate dall'agenzia Sapard prima della data della presente decisione,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Per la selezione dei progetti e la stipulazione dei contratti relativi alle misure n. 1 «Investimenti nelle aziende agricole» e n. 2 «Miglioramento della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti dell’agricoltura e della pesca», da parte della Croazia è concessa una deroga al requisito dell'approvazione ex ante da parte della Commissione, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999.

    Articolo 2

    La gestione del programma Sapard è affidata provvisoriamente:

    1)

    alla Direzione per il mercato e il sostegno strutturale all’agricoltura, un’entità organizzativa del Ministero dell’agricoltura, della silvicoltura e della gestione delle acque, designata come agenzia Sapard della Croazia Avenija grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb, per l’attuazione delle misure n. 1 «Investimenti nelle aziende agricole» e n. 2 «Miglioramento della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti dell’agricoltura e della pesca», definite nel programma di sviluppo rurale approvato l’8 febbraio 2006 con decisione della Commissione C(2006) 301;

    2)

    al Fondo nazionale, in seno al Ministero delle finanze, Katančičeva 5, 10000 Zagreb, per i compiti finanziari da svolgere nell’ambito dell'attuazione del programma Sapard per la Croazia.

    Articolo 3

    Le spese sostenute in applicazione della presente decisione possono essere cofinanziate dalla Comunità soltanto se sono state sostenute dai beneficiari a decorrere dalla data della presente decisione o, se successiva, dalla data dello strumento che li costituisce beneficiari per il progetto in causa, tranne per gli studi di fattibilità e correlati e in ogni caso a condizione che esse non siano state pagate dall'agenzia Sapard prima della data della presente decisione.

    Articolo 4

    Fatte salve eventuali decisioni di concessione di contributi a singoli beneficiari nell'ambito del programma Sapard, si applicano le condizioni di ammissibilità delle spese proposte dalla Croazia con lettera n. «Klasa: 910-01/05-01/8, Urbroj: 513-05-06/06-28» del 14 marzo 2006, protocollata alla Commissione il 21 marzo 2006 con il n. 08347, modificata dalla lettera n. «Klasa: 910-01/05-01/221, Urbroj: 513-05-06/06-9» del 23 giugno 2006, protocollata alla Commissione l’11 luglio 2006 con il n. 20627.

    Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.

    (2)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Reglomento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23)

    (3)  GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5.


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