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Document 32006D0591

    2006/591/CE: Decisione della Commissione, del 1 o settembre 2006 , che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale [notificata con il numero C(2006) 3947] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 240 del 2.9.2006, p. 15–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 142M del 5.6.2007, p. 7–11 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2007; abrog. impl. da 32007R1266

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/591/oj

    2.9.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 240/15


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 1o settembre 2006

    che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale

    [notificata con il numero C(2006) 3947]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2006/591/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1) in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

    vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 19, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2000/75/CE fissa norme di controllo e misure di lotta contro la febbre catarrale degli ovini nella Comunità, tra cui l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza e un divieto di uscita degli animali da tali zone.

    (2)

    La decisione 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone (3) prevede la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri devono istituire zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») in relazione alla febbre catarrale degli ovini.

    (3)

    Rispettivamente il 17, 19 e 21 agosto 2006, i Paesi Bassi, il Belgio e la Germania hanno informato la Commissione di una serie di casi clinici sospetti di febbre catarrale in aziende di ovini e bovini ubicate in aree dei tre paesi, in prossimità del Lussemburgo e della Francia e comprese entro un raggio di 50 km da Kerkrade nei Paesi Bassi, dove è stato segnalato il primo caso sospetto.

    (4)

    Per evitare la diffusione della febbre catarrale dalle aree colpite, la Commissione ha adottato la decisione 2006/577/CE, del 22 agosto 2006, relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale (4), che stabilisce norme sui movimenti in uscita dalle aree colpite di animali delle specie a rischio di febbre catarrale, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni.

    (5)

    Successivamente il laboratorio comunitario di riferimento per la febbre catarrale degli ovini di Pirbright (Regno Unito) ha confermato l'insorgenza della febbre catarrale, precisando che il virus in questione è di sierotipo 8. Tale sierotipo non è mai stato segnalato prima in Europa.

    (6)

    Alla luce di tale dato è opportuno modificare la decisione 2005/393/CE in modo da prevedere una nuova zona soggetta a restrizioni comprendente l'area colpita, nonché abrogare la decisione 2006/577/CE.

    (7)

    Tenuto conto delle pratiche di allevamento, possono essere consentiti — sotto il controllo delle autorità competenti — determinati movimenti degli animali a rischio senza che ciò comprometta la lotta contro la malattia.

    (8)

    Per evitare l'ulteriore diffusione della malattia, è opportuno applicare la presente decisione con la massima urgenza.

    (9)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2005/393/CE è così modificata:

    1)

    L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    Delimitazione delle zone soggette a restrizioni

    Le zone soggette a restrizioni sono delimitate entro le aree geografiche globali definite nell'allegato I per le zone A, B, C, D ed E.

    Le deroghe al divieto di uscita da tali zone possono essere concesse soltanto in conformità agli articoli 3, 4, 5 e 6.

    Nel caso della zona E, i movimenti di ruminanti vivi tra la Spagna e il Portogallo sono soggetti ad autorizzazione da parte delle autorità competenti sulla base di un accordo bilaterale.

    Per quanto concerne la zona F, sono consentiti all'interno di tale zona i movimenti di animali vivi delle specie a rischio di febbre catarrale, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni.

    Articolo 2 bis

    Deroga al divieto dei movimenti nella zona compresa nel raggio di 20 chilometri

    In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/75/CEE, è consentita una deroga al divieto dei movimenti nella zona compresa nel raggio di 20 chilometri per gli animali di seguito elencati:

    gli animali destinati direttamente alla macellazione, previa approvazione dell'autorità veterinaria competente;

    gli animali provenienti dal di fuori della zona compresa nel raggio di 20 km e destinati a un'azienda ubicata all'interno di tale zona;

    gli animali destinati a un'azienda ubicata nella zona soggetta a restrizioni, previa approvazione dell'autorità veterinaria competente e fissazione delle condizioni di polizia sanitaria da parte della medesima autorità»

    2)

    L'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La decisione 2006/577/CE è abrogata.

    Articolo 3

    La presente decisione si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2006.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

    (2)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

    (3)  GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/572/CE (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 60).

    (4)  GU L 229 del 23.8.2006, pag. 10.


    ALLEGATO

    Nell'allegato I della decisione 2005/393/CE è aggiunta la seguente zona F:

    «Zona F

    (sierotipo 8)

    Belgio:

    l'intero territorio

    Francia:

     

    Aisne: arrondissements di Laon, Saint-Quentin, Soissons, Vervins

     

    Ardenne: arrondissements di Charleville-Mézières, Rethel, Sedan, Vouziers

     

    Marna: arrondissements di Châlons-sur-Marne, Reims, Sainte-Menehould

     

    Meurthe e Mosella: arrondissement di Briey

     

    Mosa: arrondissements di Bar-le-Duc, Commercy, Verdun

     

    Mosella: arrondissements di Boulay-Moselle, Metz-Campagne, Thionville-Est, Thionville-Ouest, Metz-Ville

     

    Nord: arrondissements di Avesnes-sur-Helpe, Cambrai, Valenciennes

    Germania:

    Renania Settentrionale — Vestfalia

    comune di Aquisgrana

    distretto di Aquisgrana

    comune di Bochum

    comune di Bonn

    distretto di Borken

    comune di Bottrop

    distretto di Coesfeld

    comune di Dortmund

    distretto di Düren

    comune di Düsseldorf

    comune di Duisburg

    distretto di Ennepe-Ruhr

    distretto dell'Erft

    distretto di Euskirchen

    comune di Essen

    comune di Gelsenkirchen

    comune di Hagen

    comune di Hamm

    distretto di Heinsberg

    comune di Herne

    Hochsauerlandkreis (distretto dell'Alto Sauerland)

    distretto di Kleve

    comune di Colonia

    comune di Krefeld

    comune di Leverkusen

    Märkischer Kreis

    distretto di Mettmann

    comune di Mönchengladbach

    comune di Mülheim a. d. Ruhr

    distretto di Neuss

    Oberbergischer Kreis (distretto di Oberberg)

    comune di Oberhausen

    distretto di Olpe

    distretto di Recklinghausen

    comune di Remscheid

    Rheinisch-Bergischer Kreis (distretto di Rhein-Berg)

    distretto di Rhein-Sieg

    distretto di Siegen-Wittgenstein

    distretto di Soest

    comune di Solingen

    distretto di Unna

    distretto di Viersen

    distretto di Wesel

    comune di Wuppertal

    Renania — Palatinato

    distretto di Ahrweiler

    distretto di Altenkirchen

    distretto di Bernkastel-Wittlich

    nel distretto di Birkenfeld la zona a nord della B41

    distretto di Bitburg-Prüm

    distretto di Cochem-Zell

    distretto di Daun

    comune di Coblenza

    nel distretto di Magonza-Bingen le località di Breitscheid, Bacharach, Oberdiebach; Manubach

    distretto di Mayen-Coblenza

    distretto di Neuwied

    distretto di Rhein-Hunsrück

    distretto di Rhein-Lahn

    comune di Treviri

    distretto di Treviri-Saarburg

    distretto di Westerwald

    Saarland

    nel distretto di Merzig-Wadern i comuni di Mettlach e Perl

    Assia

    nel distretto di Lahn-Dill i comuni di Breitscheid, Diedorf, Haiger

    nel distretto di Limburg-Weilburg i comuni di Dornburg, Elbtal, Elz, Hadamar, Limburg a. d. Lahn, Mengerskirchen, Waldbrunn (Westerwald)

    nel distretto di Rheingau-Taunus il comune di Heidenrod

    Lussemburgo:

    l'intero territorio

    Paesi Bassi:

    1)

    dal confine belga lungo la Tractaatweg (N253) in direzione nord con passaggio nella Guido Gezellestraat in direzione ovest con passaggio nella Willem de Zwijgerlaan in direzione nord fino alle acque

    2)

    lungo le acque in direzione nord-est con passaggio nella Veerweg N60 in direzione nord fino alla A58 (E312)

    3)

    A58 in direzione ovest fino alla Deltaweg (A256)

    4)

    Deltaweg (A256) in direzione nord fino alle acque

    5)

    le acque in direzione nordest fino alla Philipsdam (N257)

    6)

    Philipsdam (N257) lungo le acque in direzione est fino all'Hellegatsplein (A29/A59)

    7)

    Hellegatsplein (A29/A59) in direzione nord con passaggio nella Rijksweg (A29) in direzione nord fino al ring di Rotterdam (A15)

    8)

    ring di Rotterdam (A15) in direzione ovest fino alla A16/E19

    9)

    A16/E19 in direzione nord con passaggio nella A20/E25 in direzione est con passaggio nella A12/E30 in direzione nordest fino alla A27/E231

    10)

    A27/E231 in direzione nord fino alla A28/E30

    11)

    A28/E30 in direzione est-nordest fino alla A1/E30

    12)

    A1/E30 in direzione est fino al confine con la Germania

    13)

    confine con la Germania in direzione sud, poi confine con il Belgio in direzione nord-nordovest fino alla Tractaatweg.»


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