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Document 32006D0126

    2006/126/CE: Decisione del Consiglio, del 14 febbraio 2006 , recante modifica delle decisioni 98/161/CE, 2004/228/CE e 2004/295/CE per quanto riguarda la proroga delle misure volte ad evitare l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto nel settore dei materiali di scarto

    GU L 51 del 22.2.2006, p. 17–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 270M del 29.9.2006, p. 245–246 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrog. impl. da 32006D0126

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/126(1)/oj

    22.2.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 51/17


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 14 febbraio 2006

    recante modifica delle decisioni 98/161/CE, 2004/228/CE e 2004/295/CE per quanto riguarda la proroga delle misure volte ad evitare l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto nel settore dei materiali di scarto

    (I testi in lingua italiana, neerlandese e spagnola sono i soli facenti fede)

    (2006/126/CE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l’articolo 27,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga alla stessa direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.

    (2)

    Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 25 ottobre 2005, il Regno dei Paesi Bassi (di seguito «i Paesi Bassi») ha richiesto una proroga della decisione 98/161/CE del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che autorizza i Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all’articolo 2 e all’articolo 28 bis, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (2).

    (3)

    Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 3 agosto 2005, il Regno di Spagna (di seguito «la Spagna») ha richiesto una proroga della decisione 2004/228/CE del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che autorizza la Spagna ad applicare una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (3).

    (4)

    Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 26 settembre 2005, la Repubblica italiana (di seguito «l’Italia») ha richiesto una proroga della decisione 2004/295/CE del Consiglio, del 22 marzo 2004, che autorizza l’Italia ad applicare una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (4).

    (5)

    A norma dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, la Commissione ha comunicato agli altri Stati membri le suddette richieste. Con lettere del 27 ottobre 2005, 7 settembre 2005 e 25 ottobre 2005, la Commissione ha informato rispettivamente i Paesi Bassi, la Spagna e l’Italia di essere in possesso di tutti i dati da essa ritenuti necessari per la valutazione delle richieste.

    (6)

    La decisione 98/161/CE ha autorizzato i Paesi Bassi ad applicare, fino al 31 dicembre 1999, talune misure di deroga per evitare evasioni fiscali connesse a cessioni e acquisti intracomunitari di materiali di recupero e cascami. La decisione 2000/435/CE del Consiglio (5) ha prorogato la scadenza della decisione 98/161/CE al 31 dicembre 2003. È quindi seguita la decisione 2004/514/CE del Consiglio (6), che ha prorogato ulteriormente l’autorizzazione concessa dalla decisione 98/161/CE fino alla data di entrata in vigore di un regime speciale per l’applicazione dell’IVA al settore dei materiali di scarto riciclati, ma non oltre il 31 dicembre 2005.

    (7)

    La decisione 2004/228/CE ha autorizzato la Spagna ad applicare una misura di deroga per evitare l’evasione dell’IVA nel settore del riciclaggio dei materiali di scarto. La detta decisione scade alla data di entrata in vigore di un regime speciale per l’applicazione dell’IVA al settore dei materiali di scarto riciclati, ma in ogni caso al più tardi il 31 dicembre 2005.

    (8)

    La decisione 2004/295/CE ha autorizzato l’Italia ad applicare una misura di deroga per evitare l’evasione dell’IVA nel settore del riciclaggio dei materiali di scarto. La detta decisione scade alla data di entrata in vigore di un regime speciale per l’applicazione dell’IVA al settore dei materiali di scarto riciclati, ma in ogni caso al più tardi il 31 dicembre 2005.

    (9)

    Le misure sono commisurate agli obiettivi perseguiti, in quanto finalizzate ad essere applicate a cessioni specifiche che comportano notevoli rischi di evasione fiscale.

    (10)

    Gli elementi di fatto e di diritto che hanno giustificato l’applicazione delle misure particolari in questione non sono cambiati e sussistono tuttora. Tuttavia, il 16 marzo 2005 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare l’evasione e l’elusione e recante abrogazione di talune decisioni che autorizzano misure derogatorie. Se adottata, la direttiva proposta consentirebbe agli Stati membri di designare il destinatario di determinati beni e servizi nel settore dei materiali di scarto come debitore dell’imposta.

    (11)

    Di conseguenza, è necessario prorogare l’applicazione delle decisioni 98/161/CE, 2004/228/CE e 2004/295/CE fino al 31 dicembre 2009 o, se anteriore, alla data di entrata in vigore di un regime speciale per l’applicazione dell’IVA al settore dei materiali di scarto riciclati che modifica la direttiva 77/388/CEE.

    (12)

    La proroga della deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall’IVA, né ha effetti sull’importo dell’IVA dovuta allo stadio del consumo finale.

    (13)

    Al fine di assicurare la continuità giuridica la presente decisione andrebbe applicata dal 1o gennaio 2006,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All’articolo 1 della decisione 98/161/CE, la data «31 dicembre 2005» è sostituita da «31 dicembre 2009».

    Articolo 2

    All’articolo 3 della decisione 2004/228/CE, la data «31 dicembre 2005» è sostituita da «31 dicembre 2009».

    Articolo 3

    All’articolo 3 della decisione 2004/295/CE, la data «31 dicembre 2005» è sostituita da «31 dicembre 2009».

    Articolo 4

    La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2006.

    Articolo 5

    Il Regno di Spagna, la Repubblica italiana e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2006.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    K.-H. GRASSER


    (1)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/92/CE (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 19).

    (2)  GU L 53 del 24.2.1998, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/514/CE (GU L 219 del 19.6.2004, pag. 11).

    (3)  GU L 70 del 9.3.2004, pag. 37.

    (4)  GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 63.

    (5)  GU L 172 del 12.7.2000, pag. 24.

    (6)  GU L 219 del 19.6.2004, pag. 11.


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