Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2099

Regolamento (CE) n. 2099/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005 , recante riapertura della pesca del nasello nella zona CIEM Vb (acque comunitarie), VI, VII, XII e XIV per i pescherecci battenti bandiera spagnola

GU L 335 del 21.12.2005, p. 33–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2099/oj

21.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/33


REGOLAMENTO (CE) N. 2099/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2005

recante riapertura della pesca del nasello nella zona CIEM Vb (acque comunitarie), VI, VII, XII e XIV per i pescherecci battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2005.

(2)

Il 4 novembre 2005 la Spagna ha chiuso la pesca del nasello nella zona CIEM Vb (acque comunitarie), VI, VII, XII e XIV per i pescherecci battenti la sua bandiera.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1894/2005 della Commissione (4) vieta la pesca del nasello nella zona CIEM Vb (acque comunitarie), VI, VII, XII e XIV per i pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna.

(4)

Il 28 novembre 2005 il Regno Unito ha trasferito alla Spagna 300 tonnellate del contingente di nasello nelle acque della zona CIEM Vb (acque comunitarie), VI, VII, XII e XIV. Occorre pertanto autorizzare la pesca del nasello nella zona CIEM Vb (acque comunitarie), VI, VII, XII e XIV per i pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna. Il regolamento (CE) n. 1894/2005 deve essere quindi abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Riapertura della pesca

La pesca del nasello nella zona CIEM Vb (acque comunitarie), VI, VII, XII e XIV per i pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna è riaperta il 1o dicembre 2005.

Articolo 2

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1894/2005 della Commissione è abrogato.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2005.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)   GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)   GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)   GU L 12, del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1936/2005 (GU L 311 del 26.11.2005, pag. 1).

(4)   GU L 302 del 19.11.2005, pag. 26. Divieto di pesca del nasello per i pescherecci battenti bandiera spagnola.


Top